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Gallerie stradali TERN: modifiche alla disciplina transitoria

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All’interno del primo Decreto Sostegni, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69, per l’attività di prevenzione incendi, l’art. 30-sexies indica la “Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale”.

L’articolo apporta però anche alcune modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2006, n. 264, la disciplina di “Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.”

In particolare introduce una disciplina transitoria sul  processo di adeguamento delle gallerie stradali appartenenti alla rete TERN aperte al traffico. Tale disciplina transitoria è stata richiamata anche nella Circolare del 27 maggio 2021 del Corpo VVF.

Proroga per la nomina del Commissario Straordinario per il sistema idrico del Gran Sasso

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per la nomina (da parte del Presidente del Consiglio) del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (previsto all’ Art. 4-ter del DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 convertito.

Compiti e dotazione finanziaria a disposizione del Commissario

Dovrà sovraintendere alla  progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti  volti  a  fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.

La dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 500.000 euro per l’anno 2022.

Modifiche alla normativa sulle gallerie della rete stradale transeuropea

Il Decreto Sostegni convertito apporta diverse modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2006, n. 264, in particolare all’art.4 che dettaglia le competenze della Commissione permanente per le gallerie.

La Composizione della Commissione Gallerie sale di numero

Le modifiche riguardano la composizione della Commissione che cresce di numero dei componenti ed è ora composta da

  • il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede
  • sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro
  • un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
  • tre rappresentanti del Ministero dell’interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
  • un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
  • un magistrato amministrativo
  • un magistrato contabile
  • e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.

Una funzione in più per la Commissione Gallerie

Il primo Decreto Sostegni aggiunge alle competenze della Commissione la possibilità “promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie”.

Adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza: le novità del Decreto Sostegni – art. 10 bis

Il primo Decreto Sostegni aggiunge l’«Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3).

In base all’articolo, per assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza

  • delle gallerie aperte al traffico per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio (secondo la procedura prevista dall’allegato 4), i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, dovranno trasmettere, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori;
  • delle gallerie stradali oggetto dell’estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

Qual è il livello tecnico degli interventi strutturali e impiantistici?

Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il livello richiesto deve essere tale da:

  • individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;
  •  consentire la valutazione dell’idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato 2.

Quale sarà la procedura per la presentazione del progetto di sicurezza e la tempistica? – art. 10 bis comma 5

  • Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione dovrà procedere alla sua valutazione e all’eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.
  • In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguirà i lavori di adeguamento, e trasmetterà la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall’allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.
  • In relazione alla richiesta di messa in servizio, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizzerà la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all’esercizio.
  • A decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e fino alla richiesta di messa in servizio, i Gestori dovranno trasmettere un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno (per consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all’adeguamento ai requisiti e per attuare le misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter).

Rapporto semestrale di monitoraggio – art. 10 bis comma 8

Nel Decreto Sostegni aggiornato si dettaglia anche il rapporto semestrale di monitoraggio (inserendolo sempre nel decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, all’articolo 10-bis).

Il Rapporto deve contenere:

  •  a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza, che evidenzi l’avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza;
  •  b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter;
  •  c) le eventuali variazioni nell’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti;
  •  d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dal Responsabile della sicurezza e dall’esperto qualificato relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all’articolo 10-ter.

Ritardi nel processo di adeguamento: quale procedura? – art. 10 bis comma 9

  • In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie:la Commissione può proporre alle prefetture – uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive.
  • In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio, le prefetture – uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell’esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell’esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 10-ter.

Inoltre, il cronoprogramma delle opere ed in generale l’avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3 – art. 10 ter

 Il Decreto Sostegni convertito introduce un art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3).

Prevede che fino al rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio (di cui all’articolo 10-bis, comma 6), il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

Quali limitazioni temporanee possono essere disposte dalla Commissione gallerie?

La Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell’esercizio nei casi di:

 a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva;

 b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all’articolo 10-bis, comma 8»;

Sanzioni per i gestori di gallerie

Il primo Decreto Sostegni aggiunge al comma 1 dell’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro, per il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti.

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Antonio Mazzuca

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