DPR 151 2011

Prevenzione incendi: il DPR 151/2011 e le attività soggette

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Il Dpr 151/2011 è il decreto vigente che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il regolamento è nato principalmente per esigenze di “semplificazione” e di “innovazione tecnologica” e si applica a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I.

Dpr 151/2011: la semplificazione dei procedimenti antincendio

Il Dpr 151 del 1° agosto 2011 dimostra come sia possibile semplificare i procedimenti amministrativi salvaguardando la sicurezza dei cittadini. Questo grazie ad un incremento delle misure di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, che consente di far risparmiare, nel contempo, oneri “burocratici” alle imprese.

I procedimenti di prevenzione incendi risultano più chiari, spediti e trasparenti e garantiscono alla Pubblica Amministrazione efficacia, efficienza, rapidità ed economicità nell’azione amministrativa

Attività soggette: le categorie

Un primo aspetto di semplificazione, introdotto dal Dpr 151, è stato l’inserimento della proporzionalità dell’azione amministrativa, che si realizza con:

  • la suddivisione delle attività nelle categorie A, B e C “in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità” (art. 2 comma 3).
  • La previsione di adempimenti differenziati in base alla categoria.

D.P.R. 151/2011 aggiornato

Dopo dieci anni dall’emanazione del Dpr 151/2011, il C.N.VV.F. ha aggiornato e razionalizzato l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ampliando, di fatto, il settore delle attività liberalizzate, nel quale i professionisti possono operare in regime di SCIA.

In questo ambito, la possibilità di sfruttare appieno le potenzialità del Codice, emanato col D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., delle relative RTV e delle altre regole tecniche, ha permesso di rispondere all’esigenza di semplificare ulteriormente le procedure di prevenzione incendi e di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti.

Attività soggette VVF: come si individuano?

Per rendere più facilmente individuabile l’attività da assoggettare, è stata meglio delineata la declaratoria delle attività soggette e, soltanto in rari casi, sono state modificate ed elevate le soglie di assoggettabilità al Dpr 151/2011.

Ecco quindi che oggi, alla luce del D.M. 12 aprile 2019, ricadono in questa casistica, tutte quelle attività, prima definite “non normate”, oggi invece progettabili con il Codice di Prevenzione incendi.

Dpr 151/2011: le modifiche alle categorie delle attività soggette

Le soglie discriminanti tra le categorie A, B, C, sono state modificate in quasi tutto l’elenco delle attività.

I limiti per la categoria A, riservata ai casi con minor rischio d’incendio e quindi autorizzabili con la presentazione della sola Scia senza alcun procedimento preventivo obbligatorio a carico degli utenti, sono stati decisamente ampliati.

È stato innalzato anche il limite di ingresso nella categoria C, che sarà riservata alle attività più complesse dal punto di vista antincendio, e a quelle maggiormente caratterizzate da attività di produzione, piuttosto che di deposito di sostanze pericolose o materiali combustibili.

Per queste attività sarà mantenuto l’obbligo del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco o la previsione di un sopralluogo di un organo collegiale.

Le attività in categoria B saranno caratterizzate da parametri di assoggettabilità più elevati rispetto a quelli attuali, giustificando così l’esigenza di una preventiva valutazione del progetto da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco.

Dpr 151/2011 e Codice di Prevenzione Incendi

Un’altra importante novità riguarda il collegamento delle soglie di assoggettabilità di alcune attività soggette alle soluzioni progettuali del Codice alle tre categorie A, B, C.

Difatti, adottando le soluzioni conformi del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., fino a certi valori di soglia prefissati, l’attività è inquadrata in categoria A mentre, con l’adozione delle soluzioni alternative, la stessa attività ricade in categoria B.

L’approccio per soluzioni conformi, liberalizzando una ulteriore parte di attività, sarà di sicuro impulso per la diffusione della progettazione attraverso il Codice di prevenzione incendi.

Attività soggette e progettazione antincendio

Il ricorso alla progettazione con il Codice consente di seguire una metodologia progettuale più in linea con il progresso tecnologico e con gli standard internazionali e, soprattutto, permette al progettista di adottare soluzioni alternative con la “Fire Safety Engineering” senza ricorrere al procedimento di deroga.

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