Edificio utilizzato da struttura militare straniera: normativa antincendio di riferimento

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Nuovo quesito da un abbonato alla rivista Antincendio: si parla dell’adeguamento antincendio di una struttura militare straniera di 4 piani adibita ad uffici e archivi: le domande vertono sulla normativa antincendio e sul valore nominale del carico di incendio.

Il Quesito presentato alla rivista Antincendio


Premesso che un edificio di 4 piani fuori terra adibito ad uffici è composto da:
Piano terra:
– locali con operatori in numero variabile da 15 a 50 che utilizzano (ipotizzando una comparazione);
– la classica strumentazione dei Data Center (computer/videoterminali, classificatori di materiale informatico, ecc.).
Poiché l’edificio verrà utilizzato da una struttura militare straniera, si dovranno giustificare le caratteristiche delle strutture che verranno riportate nel progetto di prevenzione incendi che sarà sottoposto alla valutazione del Comando Prov.le VV.F. pertinente di zona.
Tranne l’uso dei locali, non si conosce nei particolari l’entità e la tipologia della strumentazione, sarà pertanto necessario procedere per ipotesi salvo poi modificare i risultati ottenuti secondo gli input corretti dal committente.
Piani dal 1° al 3°:
– uffici ed archivi
1) Esiste normativa specifica di prevenzione incendi per locali descritti al piano terra che utilizzano postazioni computerizzate con relativi accessori, ovvero letteratura tecnica da utilizzare come linea guida?
2) Non potendo utilizzare il D.M. 16/02/207, in assenza di dati precisi sulla strumentazione, che valore nominale del carico d’incendio è possibile utilizzare per poi determinare il carico specifico di progetto con la tabella 4 del citato D.M. sulla base dei componenti di una unitaria e completa postazione tipo?
3) Analogo discorso (voce n°2) per i depositi di materiale informatico.
Parola all’Esperto della rivista Antincendio, Sandro Marinelli, Dirigete A.R. dei Vigili del Fuoco.

Secondo l’Esperto della rivista Antincendio


Premesso che, dal punto di vista autorizzativo, i Centri Elaborazione Dati sono soggetti solo quando hanno più di 25 addetti (Attività 64 del D.P.R. 151/2011) e gli uffici sono soggetti solo quando hanno più di 300 dipendenti (Attività 71 del D.P.R. 151/2011), va considerato che, dalla descrizione del lettore non sembrerebbe che esista l’obbligo di presentare un progetto al locale Comando dei Vigili del fuoco. Va tuttavia considerato che, comunque dovrà essere redatto un DVR, relativo ai rischi d’incendio, nel quale andranno ben specificate tutte le variabili ancora incerte, così come segnalato dal lettore (non si sa quanti saranno gli addetti alle strumentazioni informatiche, non si sa di quali strumentazioni si stia parlando, non si conosce il carico d’incendio, ecc.).
L’unica normativa che dovrà essere tenuta in considerazione all’atto della definizione puntuale dell’attività è la RTO (Regola Tecnica Orizzontale) di cui al D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

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Redazione InSic

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