CSE: esclusa la responsabilità per infortunio se chiede sospensione dei lavori

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Terminiamo al rassegna delle sentenze commentate dal Procuratore della Repubblica, Giuseppe De Falco, tra quelle più significative sulla figura di Coordinatore per l’esecuzione: nella sentenza 48522/2013 si afferma che il CSE deve dimettersi qualora la sua richiesta di sospendere i lavori venga disattesa.

La sentenza, spiega il procuratore nell’articolo “Sicurezza in cantiere: la Cassazione si esprime sulle responsabilità del CSE” (pubblicato su Ambiente & Sicurezza sul Lavoro) riguarda un particolare obbligo fissato dalle norme per il CSE, che si inserisce nell’ambito dei doveri di attivazione che seguono all’accertamento di una situazione di contrasto con le prescrizioni del PSC o, in generale, con le disposizioni normative di prevenzione.

Quando si accerti la violazione di una di tali prescrizioni o disposizioni, il CSE:
-deve contestarlo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice o al lavoratore autonomo cui la violazione sia imputabile;
deve segnalare la violazione al committente o al responsabile dei lavori, contestualmente proponendo la sospensione dei lavori, ovvero l’allontanamento dell’impresa o la risoluzione del contratto;
-deve fare denuncia alla ASL o alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti in caso di immotivata inerzia del committente o del responsabile dei lavori;
-deve, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, ordinare, per finalità di cautela, la sospensione dei lavori.

Nel caso proposto nella sentenza della sezione IV n. 48522 (depositata il 4.12.2013, ric. Del Prete) relativa al decesso di un operaio per effetto di una caduta dall’alto determinata dalla mancanza delle dovute condizioni di sicurezza, la Cassazione, adita dal solo committente riporta il fatto che il CSE era stato assolto dalla Corte di Appello sul presupposto che egli avesse più volte chiesto al committente e all’appaltatore di sospendere i lavori e di chiudere il cantiere; tale circostanza costituiva per i giudici di merito ragione sufficiente per porre in dubbio la penale responsabilità del CSE.
La Cassazione, peraltro, sottolinea come un tale asserto, nella sua assolutezza, non sia condivisibile atteso che, nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza constati l’obiettiva necessità di sospendere i lavori e tale risultato non sia ottenuto, non ha altra strada per esonerarsi da responsabilità, salvo quella di dimettersi dall’incarico, il cui mantenimento risulterebbe del tutto incompatibile con una situazione fattuale, a lui ben presente, che ponga a rischio l’incolumità dei lavoratori addetti al cantiere.

Il principio è importante perché la norma, posto l’obbligo di disporre la sospensione dei lavori, non indica in effetti le conseguenze dell’eventuale inottemperanza all’obbligo stesso. Ed è senz’altro condivisibile ritenere che in un tale contesto il CSE non possa continuare a tollerare, nell’ambito dell’attività di “alta vigilanza” che la legge gli demanda, una situazione di rischio che discende, in ultima analisi, dall’inosservanza di un suo provvedimento o richiesta.
Se è vero che il CSE non ha poteri per così dire coercitivi, è anche vero che qualora gli venga reso di fatto impossibile esercitare la sua funzione e quindi la sua posizione di garanzia egli deve dismetterla, rinunciando all’incarico: ogni considerazione di opportunità, o addirittura prettamente economica, che lo induca a continuare il rapporto è del tutto irrilevante in seno alla valutazione in punto di responsabilità per un eventuale infortunio che abbia a verificarsi in relazione alle lavorazioni non sospese.

Per saperne di più:
Le conclusioni qui riportate sono tratte da
“Sicurezza in cantiere: la Cassazione si esprime sulle responsabilità del CSE”
G. De Falco (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone)
Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.6/2014.

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Redazione InSic

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