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Legge 182/2025: guida alle novità su semplificazione e digitalizzazione

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È entrata in vigore la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, che introduce nuove disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi per imprese e cittadini. Vediamo le novità più rilevanti del provvedimento.

Il perimetro della Legge 182/2025: articolazione e decorrenza

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 e il provvedimento è entrato in vigore dal 18 dicembre 2025.

Il provvedimento, articolato in 74 articoli, interessa numerosi ambiti: procedure amministrative, ambiente, produzione, servizi, logistica, cultura, sicurezza e molto altro. Vediamo di seguito le novità più rilevanti.

Le principali novità legislative: dai lavoratori stranieri, ai porti, ai rifiuti

Art. 4 – Immigrazione e dormitori di cantiere

L’Articolo 4 contiene semplificazioni in materia di immigrazione, intervenendo direttamente sul Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione). Il medesimo articolo introduce inoltre una semplificazione per la documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa dei lavoratori stranieri ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro, richiamando l’Allegato XIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, all’articolo 22, del D.Lgs. 286/98, al comma 2, lettera b), sono aggiunti i seguenti periodi:

«Nell’ipotesi in cui l’alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un’autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all’allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nell’ipotesi in cui l’alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell’idoneità dell’alloggio è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore».

Art. 5 – EPR e deposito temporaneo prima della raccolta

L’Articolo 5 reca modifiche al D.lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) intervenendo sull’articolo 185-bis, comma 1, lettera b). Nello specifico, la prima parte dell’art. 185-bis viene riscritta come segue (in grassetto la parte aggiunta):

Articolo 185-bis – (Deposito temporaneo prima della raccolta)

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.

Art. 19 – La figura del Consulente chimico di porto

L’Articolo 19 introduce un nuovo art. 116-bis nel Codice della Navigazione, creando una disciplina organica per l’attività dei Consulenti Chimici di Porto. L’attività di questi professionisti è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali, del porto e alla tutela dell’incolumità pubblica, con dirette implicazioni in materia di sicurezza (e ambiente) nelle aree marittime e portuali.

I consulenti chimici di porto saranno iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il rilascio di giudizi, pareri, perizie e certificazioni analitiche in materia di chimica pura e applicata deve essere effettuato da un professionista chimico iscritto all’albo dei chimici e dei fisici. Viene inoltre demandata a successivi decreti interministeriali la definizione delle attività e dei servizi specifici svolti dal consulente.

Art. 28 – Semplificazioni in materia ambientale

L’Articolo 28 interviene sul D.Lgs. 152/06, introducendo misure che semplificano procedure ambientali e autorizzative. In particolare dispone che all’articolo 243 – Gestione delle acque sotterranee emunte, al comma 3, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse. Di seguito il testo del comma aggiornato:

“3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti, che risultino tecnicamente idonei.”

Sempre nel TUA, al punto 6 dell’allegato IV alla parte seconda – “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri».

Art. 70 – Disposizioni in materia di RAEE

Attraverso l’Articolo 70, la legge prevede interventi anche nel campo dello smaltimento RAEE. In particolare viene specificato che: “Contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente”.

Art. 71 – Delega al Governo per il riordino della disciplina dei fanghi di depurazione

L’Articolo 71 conferisce una delega al Governo per riformare la normativa sui fanghi di depurazione, con criteri aggiornati di trattamento, utilizzo e smaltimento:

“Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato dall’articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018”.

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