Batterie

Il Nuovo Regolamento europeo sulle Batterie: le novità e gli obiettivi ambientali

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Con Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 l’Europa aggiorna la disciplina sulle batterie e rifiuti da batterie in modifica alla direttiva 2008/98/CE (sui rifiuti), al regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza sui prodotti immessi in mercato), e abrogando di fatto la Direttiva Batterie (Dir 2006/66/CE) che aveva determinato un miglioramento nell’efficienza ambientale delle batterie e istituito norme e obblighi comuni per gli operatori economici

  • Aggiornamento luglio 2025: Pubblicato in GUUE del 4 luglio 2025 il Regolamento Delegato (UE) 2025/606 della Commissione del 21 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione.

Regolamento europeo Batterie: i punti chiave e le novità del Regolamento (UE) 2023/1542

Il Regolamento europeo sulle Batterie consta di 96 articoli e XV allegati tecnici.

L’obiettivo del regolamento è ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.

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Le principali misure previste dal regolamento europeo che abroga la precedente Direttiva Batterie sono:

  • una dichiarazione e un’etichetta obbligatori sull’impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici (EV), le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (LMT) (ad esempio per scooter elettrici e biciclette) e le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2kWh;
  • Progettare batterie portatili negli apparecchi in modo tale che i consumatori possano rimuoverle e sostituirle facilmente;
  • Un passaporto batteria digitale per batterie LMT, batterie industriali con una capacità superiore a 2 kWh e batterie EV (Articolo 77);
  • Una politica di due diligence per tutti gli operatori economici, ad eccezione delle PMI;
  • Obiettivi più severi per la raccolta dei rifiuti: per le batterie portatili – 45% entro il 2023, 63% entro il 2027 e 73% entro il 2030; per le batterie LMT – 51% entro il 2028 e 61% entro il 2031 (Art.69);
  • Livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie: litio – 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; cobalto, rame, piombo e nichel – 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031 (Allegato XII);
  • Livelli minimi di contenuto riciclato da rifiuti di produzione e di consumo da utilizzare nelle batterie nuove: otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento – 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel; 13 anni dopo l’entrata in vigore: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel (Articolo 8).

Regolamento europeo Batterie: da quando si applica?

Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (avvenuta il 28 luglio 2023).

Si applica dunque a decorrere dal 18 febbraio 2024, ma con alcune scadenze diverse:

  • l’articolo 11 (Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri) si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
  • l’articolo 17 (Procedure di valutazione della conformità delle batterie) e il capo VI (Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII) si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
  • Il capo VIII (Gestione dei rifiuti di batterie) si applica a decorrere dal 18 agosto 2025 con i nuovi obblighi per:
    • produttori di rifiuti;
    • distributori di rifiuti;
    • utilizzatori finali;
    • titolari impianti di trattamento.

Regolamento europeo sulle Batterie, cosa prevede: i requisiti e gli obblighi per i produttori di rifiuti

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Il regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza (CAPO II), etichettatura, marcatura e informazione (CAPO III), per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione indicandone la conformità (Capo IV) ai requisiti e la relativa notifica (Capo V). Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

Impone obblighi relativi al dovere di diligenza (Capo VII) per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Stabilisce inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie (Capo XI).

 Regolamento (UE) 2023/1542: a quali batterie si applica?

Il regolamento si applica (art.1) a tutte le categorie di batterie, vale a dire

  • le batterie portatili,
  • le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli),
  • le batterie per mezzi di trasporto leggeri,
  • le batterie per veicoli elettrici
  •  le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse.
  •  batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

Quali sono le categorie di batterie e quali requisiti si applicano?

In base al Regolamento (UE) 2023/1542, le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria: in tal caso si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.

  • Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l’uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile.
  • Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.

Regolamento Batterie: a quali batterie non si applica?

Il regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:

  • apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e
  • apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio;
  • apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (non si applicano i capi III e VIII del Regolamento).

Batterie: la normativa italiana

Nel nostro ordinamento la Direttiva Batterie (Dir.2006/66/CE) è stata adottata nel 2008 con DECRETO LEGISLATIVO  20 novembre 2008, n. 188 (qui l’ultimo testo aggiornato).

La normativa in materia stabilisce:

  1. i criteri di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose;
  2. norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.

Il decreto fu poi aggiornato varie volte per venire incontro alle modifiche apportate a livello europeo, con:

  • DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016 , n. 27 di attuazione della direttiva 2013/56/UE (che modifica la direttiva 2006/66/CE per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio);
  • LEGGE  EUROPEA 2013 – L. 6 agosto 2013, n. 97 art. 21, modifiche per risolvere la procedura di infrazione 2011/2218;
  • DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011 , n. 21, prime modifiche di adeguamento alla disciplina europea.

Per saperne di più

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

Antonio Mazzuca

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro a.mazzuca@insic.it M. 3351739668