Trasporto rifiuti Albo gestori ambientali

Raccolta e Trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi: iscrizione in Categoria 4 e 5 Albo Gestori, le nuove regole (Delibera 4/2025)

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Con Deliberazione n.4 del 20 maggio 2025, il Comitato gestori aggiorna regole e documentazione per l’iscrizione in categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) e categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) dell’Albo Gestori.

Il Comitato abroga quindi la Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 che regolava tali iscrizioni e che, come abbiamo visto, abrogava la categoria 3-bis. Cosa cambia?

Trasporto di rifiuti speciali pericolosi: l’Iscrizione in Categoria 5

Ai fini dell’iscrizione in Categoria 5 per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi, può trasportare anche

  • rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore
  • rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
  • rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.

Invece, l’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio che intende iscriversi nella categoria 5 può essere iscritta per trasportare

  • rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore
  • i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio
  • o i rifiuti che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente.

 In tali casi nel provvedimento  d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi: iscrizioni nella categoria 4

L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, essere iscritta per trasportare

  • rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore,
  • rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale;
  • rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.

Invece, in base al comma 2 dell’art.2 della Deliberazione, l’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio che intende iscriversi nella categoria 4, può essere iscritta per trasportare:

  • i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente,
  • i rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore;
  • i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l’impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis.

Domanda di variazione dell’iscrizione

In base a quanto previsto all’articolo 3, quelle imprese che sono già iscritte nelle categorie 4 e 5 e che intendono richiedere l’adeguamento alle previsioni della Deliberazione, possono presentare domanda di variazione utilizzando il modello di cui all’Allegato B della Deliberazione 4/2025.

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a.mazzuca@insic.it
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Antonio Mazzuca

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