Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un nuovo interpello che risponde ad una serie di quesiti relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” delle terre e rocce da scavo.
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Il Ministero risponde a un nuovo interpello sulla disciplina End of Waste
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato la risposta ad un nuovo interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006, fornendo chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” per alcune tipologie di terre e rocce da scavo non comprese nel campo di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127.
L’interpello nasce dalla richiesta del Comune di Cerro Tanaro, che ha sollevato diversi quesiti riguardanti materiali provenienti da siti di bonifica, riporti, rifiuti interrati e matrici antropiche.
Le esclusioni dal D.M. 127/2024 e l’ambito del “caso per caso”
Terre da siti contaminati e rifiuti interrati
Il MASE chiarisce preliminarmente che, come stabilito nell’allegato 1 del D.M. 127/2024, le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica e i rifiuti interrati non rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto in parola.
Materiali di riporto
Relativamente ai materiali di riporto, il Ministero richiama l’art. 3 del d.l. 2/2012, secondo cui tale materiale classificato come rifiuto – qualora non provenga da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica – rientra nel campo applicativo del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, se allo stesso risulta attribuito uno dei codici EER ammessi dal regolamento in questione.
Le autorizzazioni “caso per caso”
Per le tipologie escluse dal D.M. 127/2024, l’unica via è l’autorizzazione “caso per caso”, secondo quanto previsto all’art. 184-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Tali operazioni di recupero sono, dunque, disciplinate dalle prerogative esclusive delle singole autorità competenti regionali nell’ambito dell’iter autorizzativo con valutazioni specifiche volte a garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute umana, come richiesto dalla normativa.
Gestione operativa dei materiali: lavorazioni, miscelazione e autorizzazioni
Il Mase ha successivamente specificato che, per le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, le amministrazioni competenti dovranno tener conto, nell’ambito della procedura autorizzativa, delle concentrazioni di inquinanti riscontrate nelle matrici ambientali ai fini dell’individuazione delle lavorazioni idonee al raggiungimento dello scopo finale.
Inoltre, durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione dello stesso presso il produttore dovranno essere organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non vengano miscelati. Non sono fornite indicazioni in merito ad un’eventuale miscelazione di lotti di aggregato recuperato, effettuata successivamente alla verifica di conformità degli stessi, ma in linea generale, si sottolinea che “un’eventuale miscelazione di più lotti dovrebbe, in ogni caso, avvenire solo tra materiali per i quali sia stata già verificata la cessazione della qualifica di rifiuto e per i quali sia previsto il medesimo scopo specifico, in modo da garantire che anche il prodotto ottenuto dalla miscelazione dei lotti rispetti i requisiti prestazionali e ambientali fissati per tale utilizzo”.
Validità delle autorizzazioni pregresse
In merito alle autorizzazioni ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 già rilasciate, il Ministero precisa che l’articolo 8 del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, dispone l’obbligo per il produttore dell’aggregato recuperato, di presentare all’autorità competente, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma, un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione; nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle comunicazioni e delle autorizzazioni, il produttore in questione potrà continuare ad operare in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento.
Quando un rifiuto cessa di essere tale
Come ultimo chiarimento Il MASE ribadisce che la cessazione della qualifica di rifiuto si concretizza solo se sono integralmente rispettate le condizioni dell’articolo 184-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/06. In tutti gli altri casi, l’operazione si configura come ordinaria attività di recupero e non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’End of Waste.
Il testo dell’Interpello n. 204986 del 3 novembre 2025
Il testo integrale dell’Interpello esaminato è disponibile sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al seguente link:
- Interpelli ambientali su Economia Circolare
Indicazioni in merito a interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152-2006 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” delle terre e rocce da scavo.
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