Gestione e rimozione di depositi di rifiuti storici con mezzi meccanici in area industriale.

Interpello MASE n. 25149/2026: come gestire i depositi di rifiuti antecedenti al DPR 915/82

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto a un interpello della Regione Toscana riguardante la corretta gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al D.P.R. n. 915 del 1982. I quesiti formulati miravano a stabilire se tali depositi potessero godere di un regime derogatorio o se dovessero seguire le procedure ordinarie previste dal D.lgs. 152/2006.

Nessun regime speciale per i rifiuti ante-1982

Il Ministero ha adottato una linea di continuità con i propri precedenti orientamenti. Il principio cardine è che l’epoca di formazione del deposito non giustifica l’applicazione di norme speciali o derogatorie. Secondo il MASE, infatti:

“anche in presenza di rifiuti depositati ante-norma, gli interventi di confinamento, messa in sicurezza o ripristino devono comunque essere ricondotti nell’alveo della disciplina sulla gestione dei rifiuti, non potendosi configurare un regime giuridico speciale o derogatorio fondato esclusivamente sull’epoca di formazione del deposito.”.

Questo significa che ogni intervento, in quanto riconducibile alla gestione dei rifiuti, deve essere autorizzato nel rispetto della normativa vigente, seguendo i procedimenti ordinari previsti per l’approvazione dei progetti e il rilascio dei titoli abilitativi.

Limiti all’uso delle ordinanze sindacali e standard di progettazione

Un punto nodale dell’interpello riguarda l’uso delle ordinanze sindacali (art. 192 D.lgs. 152/2006 o ordinanze contingibili e urgenti). Il Ministero chiarisce che tali strumenti possono essere utilizzati solo nei limiti previsti dall’ordinamento. Le ordinanze non possono quindi diventare uno strumento sistematico per gestire i depositi di rifiuti, né rappresentare una deroga generalizzata ai regimi autorizzatori ambientali.

La progettazione degli interventi deve inoltre essere coerente con le norme tecniche vigenti, incluse le NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni), a prescindere da chi sia il soggetto responsabile dell’intervento. L’approvazione del progetto spetta all’autorità competente individuata in base alla tipologia di intervento.

Ripartizione delle competenze e programmi di monitoraggio

In merito alla valutazione dell’eventuale necessità di monitoraggi, il MASE ha delineato una precisa ripartizione delle competenze:

  • Comune: Può attivarsi autonomamente nell’ambito delle proprie attribuzioni.
  • Autorità Regionale (o delegata): Resta titolare delle competenze in materia ambientale per quanto riguarda i programmi di monitoraggio, sentita l’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e l’azienda sanitaria locale per gli eventuali profili sanitari.

Il testo integrale dell’Interpello MASE n. 25149 del 05-02-2026

Per ulteriori dettagli e per consultare il testo integrale del parere, si rimanda al documento ufficiale.

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