Nel settore dei rifiuti, la tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.lgs. n. 152/2006 non è un semplice adempimento formale. È uno strumento essenziale di tracciabilità, controllo e trasparenza.La domanda è tutt’altro che teorica: falsificare i registri di carico e scarico integra soltanto un illecito amministrativo oppure può diventare reato?La risposta, secondo la Cassazione, è netta: sì, falsificare i registri può integrare un illecito penale.
- Il punto di partenza: cosa dice il Testo Unico Ambientale
- Quando l’irregolarità diventa falsità
- La Cassazione: falsificare i registri è reato
- Perché questo principio è importante
- Attenzione anche al ruolo del consulente
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Il punto di partenza: cosa dice il Testo Unico Ambientale
L’art. 258, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 sanziona in via amministrativa chi omette di tenere oppure tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico.Ma il problema cambia radicalmente quando non ci si trova davanti a una semplice incompletezza, bensì a una falsificazione consapevole dei dati.
Quando l’irregolarità diventa falsità
La vicenda esaminata riguarda un consulente ambientale accusato di avere predisposto, in modo sistematico, false annotazioni nei registri di carico e scarico e nei documenti di trasporto. Secondo l’accusa, tali scritturazioni servivano a:
- rappresentare un percorso solo apparentemente lecito dei rifiuti;
- far perdere la reale identificazione e tracciabilità del rifiuto;
- indicare codici CER fittizi;
- esporre dati non corrispondenti al vero nei documenti sottoposti al controllo delle autorità.
In casi del genere, non si parla più di semplice gestione irregolare della documentazione, ma di vera e propria falsità nelle registrazioni obbligatorie.

