La valutazione del rischio chimico è un percorso attraverso il quale sono primariamente identificati e classificati gli agenti chimici presenti nell’ambiente di lavoro, che possono rappresentare un fattore di rischio per i lavoratori durante l’utilizzazione.
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Nell'articolo
Chi ha l’obbligo di valutare il rischio da esposizione ad agenti chimici?
Il D.Lgs. 81/08 individua nel datore di lavoro il soggetto obbligato a valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro. Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro deve tenere conto delle condizioni espositive e più cautelative per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio chimico – effettuata per ogni singolo lavoratore o per ogni gruppo omogeneo di esposizione – quando individua un “rischio superiore all’irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza”, provvede affinché siano adottate misure specifiche di prevenzione e protezione.
Quando si deve effettuare la valutazione del rischio chimico?
La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata preliminarmente all’inizio dell’attività ed prende il via con il censimento di tutte le sostanze e miscele presenti nel ciclo lavorativo. È importante sottolineare che la valutazione del livello di rischio deve riguardare ogni sostanza. Il D.Lgs. 81/08 impone inoltre al datore di lavoro di valutare gli effetti cumulativi, dovuti all’esposizione di più agenti chimici pericolosi.
Differenza tra rischio chimico per la salute e per la sicurezza
- Il rischio chimico per la salute si riferisce alla probabilità che, a causa dell’esposizione ad un agente chimico, possa insorgere una malattia professionale. La natura del pericolo è legata principalmente alle proprietà tossicologiche dell’agente chimico.
- Al contrario, il rischio chimico per la sicurezza si riferisce alla probabilità che si verifichi un infortunio sul lavoro o un evento acuto, spesso di tipo traumatico e immediato, dovuto alle proprietà fisico-chimiche dell’agente.
La valutazione del rischio chimico, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08, deve considerare e affrontare entrambe queste componenti.
La valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 223)
Il D.Lgs. 81/08, all’art. 223 stabilisce nello specifico che: “nella valutazione del rischio, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il livello, il modo e la durata della esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato nell’allegato ALLEGATO XXXVIII;
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.”
Nella valutazione del rischio devono essere inoltre incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
Il D.Lgs. 81/08 impone, inoltre, al datore di lavoro di valutare gli effetti cumulativi dovuti all’esposizione di più agenti chimici pericolosi.
Sanzioni per la violazione dell’art. 223 del D.lgs. 81/08
In caso di mancato rispetto di quanto disposto dall’art. 223 co. 1, 2, 3 il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (cfr. art. 262, co. 1, lett. a).
Per la violazione dell’art. 223, co. 6 è previsto invece l’arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro (cfr. art. 262, co. 1, lett. b). Il richiamato comma 6 si riferisce all’obbligo di eseguire la valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure di prevenzione, prima dell’avvio dell’attività e dispone nello specifico che: “Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione”.
L’aggiornamento della VdR: quando è previsto
Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare periodicamente la valutazione del rischio chimico, in particolare, in occasione di cambiamenti significativi che potrebbero averla resa superata o, infine, quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Misure di Prevenzione e Protezione per l’esposizione ad agenti chimici (art. 225, D.Lgs.81/08)
Il datore di lavoro, in funzione della specifica attività e dell’esito della valutazione dei rischi (ai sensi dell’articolo 223), ha l’obbligo primario di eliminare o ridurre il rischio chimico. Tale obiettivo deve essere perseguito innanzitutto tramite la sostituzione degli agenti o dei processi pericolosi con alternative meno nocive, laddove l’attività lo permetta.
Qualora la sostituzione non sia tecnicamente fattibile, il datore di lavoro deve garantire la riduzione del rischio applicando le seguenti misure, in ordine di priorità:
- Misure tecniche e strumentali: Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali idonei.
- Misure organizzative e Misure di protezione collettive: adozione di appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio.
- Misure di protezione individuali: ricorso a misure di protezione individuali (inclusi i DPI) se non è possibile prevenire l’esposizione con altri mezzi.
- Sorveglianza Sanitaria: predisposizione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (ai sensi degli articoli 229 e 230 del D.lgs. 81/08).
Esito della valutazione del rischio e misure specifiche
L’esito della valutazione del rischio determina l’applicazione dei successivi artt. del D.Lgs. 81/08.
- Se il processo di valutazione dei rischi dimostra che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dagli artt. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio) del D.Lgs. 81/08.
- Nel caso in cui il rischio sia non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute, il datore di lavoro dovrà attuare quanto previsto dagli artt. 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi) un medico competente che dovrà sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria e istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (artt. 229, 230).
- Qualora la valutazione porti a classificare il rischio non basso per la sicurezza, ma irrilevante per la salute si devono attuare le disposizioni previste dagli artt. 225 e 226, con l’esclusione di quelle che comportano l’attivazione della sorveglianza sanitaria e l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio.
- Nel caso invece di rischio basso per la sicurezza, ma non irrilevante per la salute, si devono applicare le misure specifiche di cui agli artt. 225, 229 e 230, del D.lgs. 81/08.
Il contenuto del Documento di valutazione del rischio
L’esito del processo di valutazione del rischio è formalizzato nel Documento di Valutazione del Rischio, il quale deve riportare le seguenti informazioni:
- Analisi del processo lavorativo e classificazione delle mansioni.
- Identificazione degli agenti chimici pericolosi.
- Proprietà pericolose degli agenti chimici identificati.
- Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore e fornitore tramite la scheda di sicurezza (SDS) e le informazioni disponibili nella letteratura scientifica.
- Livello, tipo e durata dell’esposizione.
- Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici pericolosi.
- Valori limite di esposizione (VLEP) o valori limite biologici.
- Le misure preventive e protettive adottate o da adottare.
- Le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
- Definizione del livello di rischio per ogni sostanza e possibili effetti cumulativi, nonché i rischi valutati in base all’esposizione.
Strumenti per la valutazione del rischio chimico
La valutazione del rischio chimico, come ricordato, inizia con l’identificazione degli agenti chimici pericolosi. Lo strumento più completo per ricavare informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, è la Scheda di Sicurezza (SDS). La SDS deve consentire ai datori di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute umana e della sicurezza nel luogo di lavoro, fornendo informazioni specifiche su come conservare, manipolare, utilizzare in modo sicuro e smaltire la sostanza o la miscela, nonché senza recare danno all’ambiente.
La SDS non sostituisce in alcun modo la valutazione del rischio chimico, che può essere effettuata anche attraverso l’uso di modelli di calcolo affidabili.
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Quando effettuare le misurazioni degli agenti chimici
Il datore di lavoro non ha un obbligo generalizzato di procedere sistematicamente alla misurazione dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi (Capo I, Titolo IX), anche quando il rischio per la salute è classificato come non irrilevante. Tuttavia, il datore di lavoro deve ricorrere alle misurazioni strumentali qualora non sia possibile dimostrare con altri mezzi (ad esempio, tramite stime algoritmiche validate o modelli predittivi) che siano stati raggiunti e mantenuti adeguati livelli di protezione per la salute del lavoratore (ovvero il rispetto dei Valori Limite di Esposizione Professionale – VLEP).
Le misurazioni dell’agente chimico vanno effettuate successivamente all’adozione delle misure di prevenzione e protezione generali. In tal caso, esse fungono da verifica dell’efficacia del processo di riduzione del rischio e della capacità di mantenere nel tempo le condizioni operative che hanno determinato tale riduzione.
Qualora si proceda alle misurazioni, devono essere utilizzate le metodiche standardizzate riportate, a titolo indicativo, nell’Allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. 81/08.
La misurazione è invece sempre obbligatoria per gli agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX, Capo II, Art. 237, comma 1, lett. d)).
Domande e risposte sulla valutazione del rischio chimico
Cosa si intende per rischio “irrilevante”?
Con l’espressione rischio “irrilevante” si intende un livello di rischio tale che l’esposizione di un lavoratore a un certo agente chimico pericoloso ad un tale livello non ha effetti significativi sulla salute (irrilevanti) e sulla sicurezza (livello basso).
Nei casi in cui non è possibile a priori e con certezza definire un livello di rischio “irrilevante e/o basso”, sarà necessaria una valutazione di dettaglio del rischio.Quando è obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi?
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione, nonché in occasione di rilevanti cambiamenti che potrebbero averla resa obsoleta o quando i risultati della sorveglianza medica ne richiedano la necessità. L’aggiornamento della valutazione del rischio chimico è necessario nei casi in cui le informazioni relative alle proprietà delle sostanze pericolose siano state modificate o aggiornate.
Qual è la norma che regola la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi?
La normativa di riferimento per la tutela dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi è il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare le disposizioni contenute nel Titolo IX -Sostanze pericolose, Capo I.
Le norme di prodotto collegate sono i Regolamenti REACH e CLP.
Strumenti e risorse per l’approfondimento
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