Direttiva CMRD: accordo provvisorio sulla sesta revisione e nuovi limiti di esposizione

Direttiva CMRD: accordo provvisorio sulla sesta revisione e nuovi limiti di esposizione

Il percorso di revisione della direttiva 2004/37/CE (CMRD) compie un nuovo passo avanti. Il 23 giugno 2026 il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla sesta revisione della direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

L’intesa conferma l’introduzione di nuovi valori limite di esposizione professionale per alcune sostanze prioritarie, amplia il campo di applicazione della direttiva con l’inserimento dei fumi di saldatura nell’Allegato I e prevede ulteriori misure volte a rafforzare la tutela della salute dei lavoratori. Il testo dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima dell’adozione definitiva.

Nuovi valori limite di esposizione professionale

L’accordo provvisorio conferma l’introduzione di nuovi valori limite di esposizione professionale (Occupational Exposure Limits – OEL) per alcune sostanze considerate prioritarie.

Come evidenziato dal Consiglio dell’Unione europea, oltre ai nuovi limiti vengono previste specifiche annotazioni destinate a segnalare eventuali vie di esposizione aggiuntive, come l’assorbimento cutaneo, e la necessità di adottare ulteriori misure di protezione quando richiesto.

  1. Che cos’è la direttiva CMRD?

    La direttiva 2004/37/CE (CMRD) è la normativa europea che stabilisce misure di protezione per i lavoratori esposti a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. La Commissione Ue ha recentemente proposto la sesta revisione per introdurre valori limite più stringenti per l’esposizione dei lavoratori.

Cobalto e composti inorganici

Il cobalto, ampiamente utilizzato nella produzione di batterie e magneti, viene ora regolamentato con limiti molto stringenti:

  • 0,01 mg/m³ per le particelle inalabili;
  • 0,0025 mg/m³ per le particelle più fini che possono raggiungere più in profondità i polmoni.

Sono previsti valori transitori più alti per un periodo di sei anni, così da consentire alle industrie di adattarsi senza compromettere la competitività.

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Per gli IPA, presenti soprattutto nei settori siderurgico e metallurgico (in particolare nella produzione di acciaio, ferro e alluminio) e nei fumi di saldatura, è stato proposto un nuovo valore limite di 0,00007 mg/m³. Per agevolare l’adeguamento, per sei anni sarà applicato un limite transitorio pari al doppio del valore definitivo.

1,4-diossano

Sostanza utilizzata nei processi chimici e tessili, oltre che in alcuni detergenti per la casa, il 1,4-diossano sarà soggetto a un limite generale di 7,3 mg/m³ e un limite di esposizione a breve termine di 73 mg/m³. È consigliato anche un limite biologico per monitorare l’esposizione attraverso analisi cliniche.

Fumi di saldatura: una delle principali novità della revisione

Una delle novità più rilevanti riguarda l’inclusione dei fumi di saldatura tra le sostanze regolamentate dalla direttiva CMRD. Essi possono infatti contenere composti pericolosi come cromo, nichel e cadmio, già classificati come cancerogeni. L’inserimento di questa tipologia di fumi nell’Allegato I della Direttiva rende obbligatorie misure preventive e sistemi di protezione specifici per i saldatori e per chi lavora in ambienti con esposizione indiretta.

DPI, pause di lavoro e definizioni aggiornate

L’accordo provvisorio introduce inoltre ulteriori disposizioni riguardanti:

  • l’obbligo di prevedere pause regolari per i lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione individuale (DPI) per periodi prolungati;
  • l’aggiornamento delle definizioni di “agente cancerogeno”, “agente mutageno” e “sostanza tossica per la riproduzione” contenute nella direttiva.

Benefici attesi della revisione

La Commissione stima che l’applicazione dei nuovi limiti potrà prevenire:

  • circa 1.700 casi di tumore ai polmoni;
  • oltre 19.000 casi di altre malattie gravi (danni polmonari, epatici e renali) nell’arco dei prossimi 40 anni.

La revisione dovrebbe inoltre generare benefici economici grazie alla riduzione dei costi sanitari e sociali associati alle patologie correlate all’esposizione professionale.

I prossimi passaggi

L’intesa raggiunta tra Consiglio e Parlamento europeo costituisce un accordo provvisorio nell’ambito del procedimento legislativo europeo. Il testo dovrà ora essere formalmente approvato da entrambe le istituzioni prima dell’adozione definitiva della direttiva.

Successivamente gli Stati membri saranno chiamati a recepire le nuove disposizioni nei rispettivi ordinamenti nazionali entro i termini che saranno stabiliti dalla direttiva stessa.

In sintesi: cosa prevede la sesta revisione della direttiva CMRD

  • Nuovi valori limite di esposizione professionale: introdotti per cobalto e composti inorganici, IPA (idrocarburi policiclici aromatici), 1,4-diossano.
  • Inserimento dei fumi di saldatura nell’Allegato I della Direttiva CMRD.
  • Aggiornamento delle definizioni di agente cancerogeno, mutageno e sostanza tossica per la riproduzione.
  • Nuove disposizioni sull’utilizzo dei DPI per i lavoratori esposti.
  • Obiettivi di prevenzione: stimati 1.700 casi di tumore ai polmoni e oltre 19.000 altre malattie gravi evitati nei prossimi 40 anni.
  • Prossime tappe: il testo dovrà essere approvato da Parlamento UE e dal Consiglio.

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