È stato pubblicato, nella G.U. del 9 gennaio 2026, il D.Lgs. 213/2025 di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il nuovo testo normativo, che modifica numerosi articoli del D.Lgs. 81/08, entrerà in vigore dal 24 gennaio 2026. Vediamo come cambiano gli obblighi per le imprese e quali sono i nuovi standard tecnici da rispettare.
Nell'articolo
Nuovo D.Lgs. 213/2025: cosa cambia per la sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, composto da 19 articoli e un allegato, apporta decise modifiche al D.Lgs. 81/2008, in particolare al Titolo IX, Capo III. Il provvedimento mira a innalzare i livelli di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto, recependo la Direttiva (UE) 2023/2668.
Il testo stabilisce limiti di esposizione più severi e impone l’adozione di tecnologie avanzate, come la microscopia elettronica, per il monitoraggio delle fibre. I datori di lavoro sono ora obbligati a svolgere indagini preliminari approfondite e a dare priorità alla rimozione dei materiali pericolosi rispetto ad altre forme di bonifica.
Infine, il decreto rafforza i protocolli di sorveglianza sanitaria e i requisiti di formazione specifica per tutto il personale coinvolto in attività a potenziale esposizione.
Le modifiche al Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08
Le integrazioni introdotte dal nuovo decreto modificano diversi articoli chiave del Testo Unico di Sicurezza (D.lgs. 81/08), con particolare attenzione alla misurazione delle fibre e alla valutazione preventiva.
Ampliamento del campo di applicazione
Il nuovo testo normativo (art. 2 che modifica l’art. 246 del D.Lgs. 81/08) estende le norme di protezione a una gamma più vasta di attività lavorative. Vengono ora esplicitamente inclusi i lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e rimozione, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi e, significativamente, la lotta antincendio o la gestione delle emergenze durante eventi naturali estremi in cui vi sia rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.
Individuazione preventiva e priorità alla rimozione
Prima di iniziare lavori di demolizione di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura per individuare la potenziale presenza di amianto, anche interrogando i proprietari o consultando i registri pertinenti. In caso di informazioni mancanti, il datore di lavoro deve avvalersi di un operatore qualificato per un esame dei materiali prima dell’inizio dei lavori (art. 4 che modifica l’art. 248 del D.Lgs. 81/08).
Nella valutazione dei rischi, per stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro deve ora dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica (art. 5 che modifica l’art. 249 del D.Lgs. 81/08).
Notifica e tenuta della documentazione
Il datore di lavoro deve ora integrare la notifica (art. 6 che modifica l’art. 250 del D.Lgs. 81/08) con dati più dettagliati circa le attrezzature utilizzate per la protezione delle vie respiratorie e le misure di decontaminazione, garantendo che le tecniche di abbattimento polveri siano adeguate al nuovo limite di 0,01 f/cm³.
Dopo il comma 2 dell’art. 250 viene inoltre inserito il comma 2-bis che prevede quanto segue:
- La documentazione di cui al comma 2, lettera d) – numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima visita medica periodica – deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.
Misure di prevenzione e protezione
Vengono dettagliate misure operative più stringenti per ridurre l’esposizione al “più basso valore tecnicamente possibile” (art. 7 che modifica l’art. 251 del D.Lgs. 81/08), in particolare:
- i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria adottando misure quali: – l’eliminazione della polvere di amianto; – l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte; – l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti».
Inoltre, sempre all’art. 251, comma 1 – dopo la lettera e) – sono inserite le seguenti nuove lettere:
- e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione;
- e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione.
Campionamento e misurazione
Il D.Lgs. 213/2025 interviene direttamente sulle metodiche di campionamento, specificando che la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
Il Decreto inserisce inoltre, dopo il comma 6, il seguente nuovo comma: «6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio» (art. 9 che modifica l’art. 253 del D.Lgs. 81/08).
Nuovi Valori Limite (VLEP)
La modifica principale riguarda l’articolo 254 del D.Lgs. 81/08. Il precedente limite di 0,1 fibre per centimetro cubo viene superato. Il nuovo valore limite di esposizione professionale (VLEP) è ridotto a:
- 0,01 fibre/cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.
L’art. 10, che modifica l’art. 254 del D.Lgs. 81/08, specifica inoltre quanto segue:
- Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
- Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bis.
Formazione dei lavoratori
Il D.Lgs. 213/2025, con l’art. 13 inserisce due nuovi commi all’art. 258 del D.Lgs. 81/08, prevedendo che:
- «2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione»;
- «3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».
La formazione deve inoltre consentire di acquisire conoscenze e competenze necessarie per quanto riguarda “la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Sorveglianza sanitaria
Il nuovo decreto (art. 14 che modifica l’art. 259 del D.Lgs. 81/08) coordina le modifiche con le attività del Medico Competente relativamente alla sorveglianza sanitaria (almeno triennale) per i lavoratori addetti ad attività nelle quali vi sia rischio di esposizione all’amianto.
Aggiornamento delle patologie correlate all’amianto
Infine, il decreto – all’ art. 17 – introduce nel D.Lgs. 81/08l’Allegato XLIII-ter, che elenca le malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie, includendo ora asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, gastrointestinale, della laringe, delle ovaie e malattie pleuriche non maligne.
FAQ: il nuovo D.Lgs. 213/2025
Qual è il nuovo limite di esposizione all’amianto (VLEP)?
Il D.Lgs. 213/2025 recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 che riduce drasticamente il valore limite di esposizione professionale (VLEP) portandolo da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³, misurato in rapporto a una media ponderata (TWA) di 8 ore.
Quando diventa obbligatoria la microscopia elettronica per l’amianto?
Fino al 20 dicembre 2029 è possibile continuare a utilizzare la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF). Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite microscopia elettronica, in grado di rilevare anche le fibre più sottili (larghezza inferiore a 0,2 micrometri).
Quali sono i nuovi obblighi per i datori di lavoro nella gestione dei materiali contenenti amianto (MCA)?
Il datore di lavoro deve ora dare priorità assoluta alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di bonifica (come incapsulamento o confinamento). Inoltre, prima di ogni lavoro di manutenzione o demolizione, è obbligato a svolgere indagini preliminari approfondite, avvalendosi di personale qualificato.
Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione sui lavoratori esposti?
Secondo le nuove integrazioni all’art. 250 del D.Lgs. 81/08, l’elenco dei lavoratori interessati, i loro certificati di formazione e la data dell’ultima visita medica periodica devono essere conservati per un arco di tempo di 40 anni.
Strumenti e risorse per l’approfondimento
Arricchisci le tue conoscenze in materia, con i libri di EPC Editore e i corsi di formazione dell’Istituto Informa:




- Vuoi saperne di più sulle funzioni di Responsabile Amianto (RRA) e Addetto al Censimento Amianto? Scopri il corso di formazione organizzato da Informa:

- Affidati ai consulenti qualificati dell’Istituto Informa per una consulenza nella tua azienda. Ecco i nostri servizi:




Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

