Valutazione dei rischi e sicurezza sul lavoro nel DVR aziendale: le responsabilità del RSPP

Infortunio lavoratore della ditta appaltatrice: le responsabilità penali del direttore di stabilimento RSPP

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La Corte di Cassazione Penale decide sulle responsabilità penali del Direttore di Stabilimento ed RSPP dell’azienda committente relativamente all’infortunio occorso ad un lavoratore della ditta appaltatrice, imputabili ad un’omessa valutazione del rischio nel DVR e, comunque, alla mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie.La sentenza in esame presenta spunti di notevole interesse, con particolare riferimento all’individuazione del datore di lavoro nelle strutture connesse, al ruolo del RSPP ed al concetto di “carenza” della valutazione dei rischi.

  1. L’infortunio durante il carico di bitume: la dinamica dell’incidente
  2. Responsabilità per colpa: il ruolo del direttore di stabilimento e del datore di lavoro
    • Le motivazioni del ricorso
    • Le prescrizioni del DVR e la cooperazione tra imprese
  3. Posizione di garanzia e responsabilità del direttore di stabilimento e RSPP
  4. DVR e valutazione dei rischi: cosa significa “carenza” del documento
  5. Il giudizio controfattuale nella responsabilità per infortunio sul lavoro
  6. La decisione della Cassazione sulla responsabilità del direttore di stabilimento RSPP
  7. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  8. Articoli sulla Sicurezza sul Lavoro a cura dell’autore

L’infortunio durante il carico di bitume: la dinamica dell’incidente

La Corte di Appello riforma in parte la pronuncia di primo grado, con la quale il giudice di prime cure aveva condannato A.A., Direttore di Stabilimento nonché procuratore speciale e RSPP dell’azienda committente, per aver cagionato al lavoratore B.B., autotrasportatore, lesioni personali gravissime, in cooperazione colposa con altro soggetto, C.C., datore di lavoro della ditta appaltatrice dalla quale dipendeva l’infortunato.

Era accaduto che il lavoratore B.B., con mansioni di autotrasportatore di merci pericolose, si infortunava durante le operazioni di carico di un’autocisterna, venendo investito da bitume liquido alla temperatura di 180 gradi, fuoriuscito a forte pressione dalla botola “a passo d'uomo” posta sulla parte superiore della cisterna, in prossimità della quale il lavoratore si trovava per vigilare sulle operazioni in questione.Secondo le conclusioni dei consulenti tecnici, fatte proprie dalla Corte territoriale, la causa dell’incidente era da ricollegare alla presenza, nella parte alta del serbatoio dell’autocisterna, di condensa che, a contatto con il bitume, determinava una reazione esotermica, causando la fuoriuscita del materiale incandescente.

Responsabilità per colpa: il ruolo del direttore di stabilimento e del datore di lavoro

Ad A.A., secondo l’originaria impostazione accusatoria era stata contestata la responsabilità per colpa nell’incidente occorso al lavoratore, dipendente della ditta subappaltatrice:

  • per avere omesso di cooperare all’attivazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi alle operazioni di carico del materiale dalla cisterna della subappaltatrice;
  • per avere omesso di valutare, nella stesura del D.V.R., il rischio specifico consistente nella possibilità, che durante le operazioni di carico, potesse verificarsi una fuoriuscita di bitume.

A C.C., datore di lavoro dell’infortunato, che definiva la sua posizione separatamente, era stato contestato un ulteriore profilo di colpa a titolo individuale, ossia:

  • l’avere fornito al dipendente un mezzo non conforme ai requisiti di idoneità previsti in materia di sicurezza, non provvedendo alla bonifica interna della cisterna, in modo da evitare che all’interno vi fosse acqua o condensa, sostanze idonee ad innescare una reazione esotermica con repentina fuoriuscita di bitume liquido.

Le motivazioni del ricorso

A.A. propone ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza articolando le proprie censure in due distinti motivi:

  • con il primo di questi, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di appello, in particolare per quanto riguarda il processo valutativo del rischio, quale caposaldo dell’accusa mossa al ricorrente,
  • con il secondo contesta il riferimento al ruolo da lui ricoperto all’interno dell’organizzazione aziendale, in quanto, a suo dire, non era un datore di lavoro ma un “sotto-ordinato e gregario”, mero procuratore speciale delegato alla sicurezza, nonché RSPP e Direttore dello Stabilimento della società V., esercente attività di rigenerazione di olii lubrificanti di minerali usati.

Rileva il ricorrente come la Corte di appello abbia espunto dagli addebiti mossi al A.A. quello relativo alla stesura del DVR che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, compete in via esclusiva al datore di lavoro, dal che residuerebbe, in capo al ricorrente, solo il profilo di colpa afferente al difetto di cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi all'attività lavorativa.La stessa Corte di appello ha dato atto che nel DVR erano previste diverse misure di prevenzione:

  • la preventiva bonifica del serbatoio nell’autocisterna da parte della ditta appaltatrice, che doveva essere attestata dall’autotrasportatore, compilando e sottoscrivendo la scheda di movimentazione;
  • b) l’ispezione della cisterna prima del carico, per verificare l’assenza di prodotti inquinanti;
  • c) l’apertura della valvola di fondo e dei punti di scarico dell’autocisterna a cura dell’operatore di terra, dipendente di una ulteriore società appaltatrice, la T.S..

Nel caso di specie le prime due prescrizioni erano state rispettate; la terza era ritenuta superflua poiché le valvole erano occluse dalla presenza di bitume risalente a precedenti trasporti, solidificatosi.

Le prescrizioni del DVR e la cooperazione tra imprese

Il DVR prevedeva, dunque, regole di cooperazione da parte delle ditte appaltatrici, mentre la V. assumeva, all’evidenza, il ruolo di semplice committente.Quanto detto, in tesi difensiva, introduce il tema dell’affidamento che, nell’ambito di attività svolte in collegamento operativo o in cooperazione, permette a ciascun agente di confidare che il comportamento di altri sia conforme all’osservanza delle ordinarie regole di diligenza, prudenza e perizia. Nel caso in esame solo l’autista poteva certificare l’oggetto del precedente trasporto e l’avvenuta bonifica dell’autocisterna e solo l’operatore di terra era deputato alla esecuzione delle ispezioni all’interno del serbatoio, mediante l’apertura delle valvole di scarico.

Evidenzia, ancora, il ricorrente che a fronte dei numerosi carichi effettuati negli anni, senza che mai si verificasse un incidente del genere, non vi era ragione di proporre una modifica del DVR. Sotto tale profilo deduce, dunque, la carenza della motivazione rilevando che ove il mezzo fornito all’autotrasportatore fosse stato idoneo, come previsto, l’evento, ricollegabile solo ed esclusivamente alla violazione del DVR, non si sarebbe verificato.Si assume poi la erroneità del riferimento operato in sentenza alla intervenuta modifica del DVR che non è dipesa da una rivalutazione del rischio da parte della committente e per essa dal datore di lavoro della stessa, ma dal recepimento di una indicazione dell’ATS a cui la ditta ha dovuto dare applicazione e che, in realtà, non elimina il rischio dato che si prevede, comunque, che l’autotrasportatore si rechi, a più riprese, sulla sommità dell’autocisterna, proprio dove si potrebbe formare la condensa, con la conseguenza che il rischio di una reazione esotermica non è escluso e la sua prevenibilità rimane garantita esclusivamente dalla bonifica del serbatoio, come era già previsto nel precedente DVR.

Posizione di garanzia e responsabilità del direttore di stabilimento e RSPP

La Corte di Cassazione richiama preliminarmente la sentenza d’appello, la quale, respingendo gli argomenti difensivi sul punto, rilevava come l’imputato rivestisse le qualifiche di:

  • direttore dello stabilimento,
  • delegato alla sicurezza del lavoro,
  • RSPP.

In tali ruoli egli aveva l’obbligo di segnalare situazioni di rischio non valutate e non previste nel DVR.A tal riguardo, la Suprema Corte rileva come le sentenze di merito abbiano applicato i principi sanciti per i quali, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, come nel caso in esame, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio che è riconducibile alla sfera gestionale del direttore dello stabilimento, con delega in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cui spetta l’individuazione delle indicazioni necessarie per ovviare a eventuali criticità presenti all'interno dello stabilimento che possano compromettere la sicurezza o la salute dei lavoratori.

Le allegazioni difensive dell’imputato, non tengono quindi conto degli argomenti spesi dalle pronunce di merito che, motivatamente e congruamente, hanno fatto applicazione del consolidato principio secondo il quale:

  • in tema di prevenzione degli infortuni, le omissioni o le carenza del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro, non esonerano da responsabilità per le lesioni occorse ai lavoratori, gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione della esistenza di un rischio, impone loro, nell’ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure atte a rimuoverlo”.

Rileva la Suprema Corte come le sentenze di merito abbiano concordemente sottolineato che A.A., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) aveva l’obbligo di individuare i rischi connessi all’attività lavorativa, fornendo le necessarie indicazioni atte a risolverli con la conseguenza che in tale veste egli era chiamato a rispondere degli eventi verificatisi in conseguenza della violazione di tale dovere.

In particolare, nel respingere le contestazioni del ricorrente relative alla non conformità delle sentenze di merito, gli ermellini ricordano come i giudici dell’appello, utilizzando una proposizione concessiva-ipotetica, abbiano rilevato che: “anche volendo escludere la fondatezza dell’addebito relativo alla carenza del DVR, la penale responsabilità dell’odierno appellante andrebbe, comunque, affermata per la fondatezza del primo addebito che riguarda proprio l’omessa promozione e la conseguente adozione di misure volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio di una repentina fuoriuscita incandescente dalla cisterna e la conseguente esposizione degli autisti al pericolo di rimanere gravemente ustionati”.

DVR e valutazione dei rischi: cosa significa “carenza” del documento

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Maurizio Prosseda

Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione