Decreto legislativo 81/2008: il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro

Decreto legislativo 81/2008: il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro

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Il decreto legislativo 81/2008, conosciuto anche come Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, è la norma nazionale di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Che cosa stabilisce il decreto legislativo 81 2008?

Il D.Lgs. 81/08, come previsto dalla Legge 123/07, ha riformato e riordinato in un unico testo normativo, tutte le leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, armonizzandole, nel rispetto delle relative direttive comunitarie.

Il decreto definisce le misure generali di tutela di sicurezza, che andranno poi integrate con le ulteriori misure previste per specifici rischi o particolari settori di attività.

Il D.Lgs. 81/2008 è stato modificato, l’anno successivo alla pubblicazione, dal D.Lgs. 106/2009.

Il D.Lgs. 81/2008 aggiornato in pdf

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, periodicamente, rende disponibile la versione aggiornata del D.Lgs. 81/2008 in formato pdf.

Applicazione del decreto legislativo 81 del 2008

Il decreto legislativo n. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (fermo restando quanto previsto dall’art. 3, commi successivi al 4).

Le disposizioni particolari

L’art. 3 – campo di applicazione, specifica poi che le norma contenute nel TUSL, in determinati contesti, sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

Tali indicazioni sono applicate nei riguardi di:

  • Forze armate e di Polizia,
  • Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
  • soccorso pubblico e difesa civile, e servizi di Protezione Civile,
  • strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
  • università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,
  • uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
  • mezzi di trasporto aerei e marittimi
  • archivi, biblioteche e musei, solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali,
  • cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
  • organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

La struttura del T.U. 81/2008

Il D.Lgs. 81/08 è costituito da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi come segue:

  • Titolo I – principi comuni;
  • Titolo II – luoghi di lavoro;
  • Titolo III – uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  • Titolo IV – cantieri, cantieri temporanei o mobili;
  • Titolo V – segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Titolo VI – movimentazione manuale dei carichi;
  • Titolo VII – attrezzature munite di videoterminali;
  • Titolo VIII – agenti fisici;
  • Titolo IX – sostanze pericolose;
  • Titolo X – esposizione ad agenti biologici;
  • Titolo X-bis – protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
  • Titolo XI – protezione da atmosfere esplosive;
  • Titolo XII – disposizioni in materia penale di procedura penale;
  • Titolo XIII – norme transitorie e finali;
  • Allegati.

Le misure generali di tutela del TUSL: il cuore della sicurezza

L’art. 15 del D.Lgs. 81/08, con la dicitura “Misure generali di tutela”, definisce i principi generali della disciplina.

L’articolo 15 fornisce quindi la chiave di lettura del decreto nella sua interezza e presenta i capisaldi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Sistema di prevenzione del D.Lgs. 81/08

Le ventuno misure di prevenzione in esso contenute, come le lettere di un ipotetico alfabeto della sicurezza, sono le seguenti:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • la riduzione dei rischi alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  • l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  • l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Principali figure della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08

Nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 identifica e definisce con precisione le figure chiave responsabili della prevenzione e della sicurezza.

Tra queste, le principali sono:

  • Lavoratore: è il destinatario principale delle misure di prevenzione e ha precisi obblighi di collaborazione volti a garantire la propria e l’altrui sicurezza.
  • Datore di Lavoro: titolare delle attività aziendali, ha la responsabilità di garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alle normative, in virtù della titolarità dei poteri decisionali e di spesa.
  • Dirigente: figura delegata dal datore di lavoro, si occupa di organizzare e supervisionare le attività, assicurando l’attuazione delle misure di prevenzione.
  • Preposto: soggetto incaricato di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza da parte dei lavoratori.
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): soggetto designato dal datore di lavoro per organizzare le misure di prevenzione e coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. È spesso una figura esterna in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del TUSL.
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): figura eletta dai lavoratori per rappresentarli in tutti gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.
  • Medico Competente: professionista sanitario incaricato della sorveglianza sanitaria e che collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi in azienda.

Ogni singolo ruolo prevede specifici compiti e determinate responsabilità. Tali compiti e responsabilità, descritti in maniera dettagliata nel D.Lgs. 81/08, sono diretti a prevenire gli infortuni e a promuovere un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Le sanzioni per mancata conformità previste dal D.Lgs. 81/08

Tramite il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, il Governo dell’epoca ha profondamente riformulato e razionalizzato l’apparato sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro.

Le sanzioni sono state quindi rimodulate in funzione del rischio, e le misure interdittive sono state graduate a seconda della gravità delle disposizioni violate.

Le sanzioni previste nei confronti del datore di lavoro sono le più severe del sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008. In particolare, la sanzione in caso di mancata valutazione dei rischi rappresenta la punta dell’iceberg dell’intero Testo Unico.

Nel T.U. le sanzioni sono divise in due parti:

  • una parte a carattere generale contenuta nel Titolo I, Capo IV (artt. 55-60) in cui per ogni attore della sicurezza vengono indicate le relative sanzioni;
  • una parte speciale, divisa per rischi, per cui, le sanzioni sono contenute alla fine di ogni specifico Titolo (dal Titolo II, al Titolo XI).

Aggiornamenti normativi e impatto sul TUSL

Nel corso degli anni, il D.Lgs. 81/2008 ha subito diverse integrazioni e modifiche significative tra cui ricordiamo in primis il decreto correttivo, il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

A seguire numerosi provvedimenti sono intervenuti per modificare singoli aspetti o parti più consistenti del corpus normativo. Tra i più rilevanti citiamo in particolare:

  • D.Lgs. 151/2015: parte della normativa relativa al Jobs Act, ha aggiornato alcune disposizioni, con l’obiettivo di snellire e migliorare la gestione dei processi aziendali.
  • Disposizioni COVID-19: una serie di normative per il contenimento del contagio, che hanno imposto specifiche misure di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, in linea con i DPCM pubblicati durante l’emergenza sanitaria.
  • D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in L. 215/2021: che è intervenuto con l’obiettivo di rafforzare alcune misure di prevenzione.
  • D.Lgs. 135/2024: decreto che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431 e aggiorna le norme sul rischio agenti cancerogeni e mutageni, introducendo tutele aggiuntive per i lavoratori esposti.
  • D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024: ha introdotto la Patente a crediti operativa dal 1° ottobre 2024, che prevede una serie di crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Le modalità operative sono state individuate dal D.M. 132/2024.

Tutto quello che devi sapere sul D.Lgs. 81/08

  1. Qual è l’obiettivo del decreto legislativo 81 08?

    Il decreto legislativo n. 81/2008 ha lo scopo di garantire uniformità di tutela negli ambienti di lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori, sull’intero territorio nazionale.

  2. Quali sono gli obblighi fondamentali previsti dal D.lgs. 81/08, per il Datore di lavoro?

    Il D.Lgs. 81/2008 definisce due specifici obblighi, non delegabili, per il datore di lavoro, ovvero: l’obbligo di valutare tutti i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e l’obbligo di designare il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

  3. Quali sono i concetti fondamentali introdotti dal Dlgs 81/08?

    Il decreto prevede un modello partecipativo della sicurezza finalizzato a programmare la prevenzione per garantire un efficace contrasto degli infortuni e dei possibili danni alla salute di lavoratrici e lavoratori, nello svolgimento della loro attività.

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