Rischi catastrofali e calamità naturali

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali: scadenze e novità dopo il DL Milleproroghe 2026

7590 0

Ultimo aggiornamento – Gennaio 2026: Il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. Milleproroghe) ha disposto la proroga dei termini per la stipula delle polizze contro i rischi catastrofali per alcune categorie di imprese.
Ecco cosa prevede la normativa e quali sono le novità più importanti da conoscere.

  • Per un approfondimento qualificato sulla prevenzione efficace di questa tipologia di rischi, non perdere il Corso di Formazione La valutazione dei rischi NaTech, valido come aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori progettazione ed esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Proroga assicurazione calamità naturali: nuove scadenze per piccole e micro imprese

Il Decreto Milleproroghe, Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025 – e in vigore dallo stesso giorno -, proroga al 2026 i termini per la stipula di contratti assicurativi contro i rischi catastrofali per determinati settori strategici. Le imprese beneficiarie della proroga includono:

  • le piccole e microimprese del settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • le imprese turistico ricettive.

In particolare:

  • l‘art. 15, comma 2, del DL Milleproroghe 2026 posticipa l’obbligo «al 31 marzo 2026» per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
  • l’art. 16, comma 2, del DL Milleproroghe 2026 posticipa l’obbligo «al 31 marzo 2026» per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le imprese turistico ricettive.

Si ricorda che il provvedimento è attualmente al vaglio del Parlamento per il consueto iter di conversione in legge; seguiranno aggiornamenti sulle eventuali modifiche apportate al testo definitivo.

Le prime reazioni: richieste di estensione della proroga a tutte le microimprese

Già prima della pubblicazione in Gazzetta del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Milleproroghe 2026) le associazioni di categoria, pur accogliendo con favore il rinvio, avevano richiesto una sua estensione a tutte le piccole e microimprese.

CNA: necessario stendere la proroga a tutte le imprese

La CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) ha espresso cautela, sottolineando le difficoltà operative che riguardano tutti i settori.

“La CNA apprende con sorpresa la presenza nella bozza di decreto Milleproroghe della proroga di un anno esclusivamente per i pubblici esercizi e le imprese ricettive. Considerati i gravi ritardi nella predisposizione dello schema di contratto tipo e nella realizzazione del comparatore IVASS […] la CNA chiede che la proroga sia opportunamente estesa a tutte le piccole e microimprese per le quali l’obbligo entrerebbe in vigore dal prossimo primo gennaio. Sarebbe difficilmente comprensibile riservare un trattamento differenziato ad alcuni settori economici.”

La Confederazione evidenzia, dunque, come le difficoltà sistemiche rendano difficile l’adempimento per tutte le imprese.

Confesercenti: bene l’intervento, ma si eviti la distinzione paradossale

Anche Confesercenti accoglie positivamente lo slittamento previsto, ma solleva una critica simile, focalizzando l’attenzione sull’iniquità di escludere il commercio e le attività di prossimità.

“Accogliamo con favore la proroga dell’obbligo di polizza assicurativa contro le calamità naturali per le piccole imprese turistico-ricettive e della somministrazione. […] Resta però difficilmente comprensibile la scelta di limitare il beneficio a questi soli comparti, escludendo le altre imprese di prossimità. Si crea, così, una distinzione paradossale: il bar ottiene la proroga, il negozio accanto no, nonostante sia esposto agli stessi rischi. L’auspicio è che, in sede di conversione, si possa estendere la proroga anche al commercio e alle altre attività di prossimità.”

Per comprendere meglio il contesto in cui si inserisce questa richiesta di estensione, è utile richiamare la norma che ha istituito l’obbligo e il suo meccanismo di gradualità.

La legge n. 78/2025 sull’assicurazione contro i rischi catastrofali

Nel mese di maggio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.124 del 30-05-2025) la Legge 27 maggio 2025, n. 78, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Ricordiamo che il DL n. 39/2025, aveva previsto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea dei destinatari tra: grandi, medie, piccole e micro imprese (come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione).

Le scadenze introdotte dal DL 39/2025

Di seguito riepiloghiamo le scadenze previste dal decreto-legge n. 39 del 2025, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali“:

  • Grandi imprese: obbligo entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni per consentire di adeguarsi all’obbligo (le sanzioni decorrono a partire dal 30 giugno 2025).
  • Medie imprese: obbligo entro il 1° ottobre 2025.
  • Piccole e micro imprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025 (per il settore della pesca e dell’acquacoltura, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le imprese turistico ricettive, il DL Milleproroghe 2026 ha posticipato l’obbligo al 31 marzo 2026).

Tali scadenze, definite all’articolo 1, ai commi 1-3, del DL n.39/2025 riguardano i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Obbligo assicurativo: chi riguarda e cosa prevede?

L’obbligo, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.

Tali realtà dovranno sottoscrivere una polizza per proteggere i propri beni aziendali contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali:

  • terremoti,
  • alluvioni,
  • frane,
  • inondazioni ed esondazioni.

Nello specifico, la copertura assicurativa deve includere terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali.

Sono esentati dall’obbligo gli imprenditori agricoli.

Conseguenze per le imprese inadempienti

Le imprese inadempienti, che non sottoscriveranno la polizza di assicurazione, non potranno accedere a contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, inclusi quelli destinati a supportare le aziende colpite da calamità naturali.
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’art. 1, comma 102, specifica infatti quanto segue:

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali“.

Le FAQ aggiornate del MIMIt

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIt) ha aggiornato al 13 Gennaio 2026 le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sugli aspetti connessi all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al DM 18/2025. In particolare il MIMIt ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze del mancato adempimento relativo all’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L’iter dell’obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali

Il precedente Decreto Milleproroghe 2025 (Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15), all’art. 13 comma 1 aveva precedentemente disposto una proroga per le imprese italiane in materia di obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, era stata infatti posticipata al 31 marzo 2025 per tutte le imprese.

La pubblicazione del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 ha successivamente aggiornato i termini, scaglionando le diverse scadenze, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo.

Il Regolamento attuativo DM 18/2025

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il provvedimento è entrato in vigore il 14/03/2025.

Obbligo assicurativo per eventi catastrofali: tutto quello che devi sapere

  1. A cosa serve l’obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali?

    L’obbligo di assicurazione è volto a salvaguardare le imprese dalle perdite economiche causate da disastri naturali. Considerando il notevole rischio idrogeologico e sismico che caratterizza il Paese, la necessità di una gestione preventiva e responsabile dei rischi è diventata sempre più urgente.

  2. Chi ha introdotto l’obbligo di assicurazione dai rischi catastrofali?

    L’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali è stato introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, negli articoli 101 e seguenti.

  3. Cosa rischia chi non adempie?

    In caso di mancato adempimento, le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo rischiano di perdere l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie da parte dello Stato, soprattutto in situazioni di emergenza legate ad eventi calamitosi.

  4. Qual è lo scopo dell’obbligo assicurativo?

    Il nostro Paese ha tradizionalmente affrontato i danni causati da calamità naturali principalmente con interventi statali ex-post. Questa nuova normativa sottolinea l’importanza di una maggiore responsabilità da parte delle imprese nel proteggere i propri beni attraverso l’assicurazione contro i rischi catastrofali.

  5. Quali imprese sono soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali?

    Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

Strumenti e risorse per l’approfondimento

Completa le tue conoscenze con i corsi di formazione dell’Istituto Informa:

Potrebbero interessarti anche i Libri o il Software di EPC Editore:

  • Scopri Epc safety, la piattaforma Cloud per valutare i rischi per la salute e la sicurezza in azienda e gestire i relativi adempimenti da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore