DPI - dispositivi di protezione

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): tutto quello che devi sapere

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I Dispositivi di protezione individuale, meglio noti come DPI, sono dispositivi dotati di specifiche caratteristiche, utilizzati per proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore da eventuali rischi, cui può essere esposto nello svolgimento della sua attività.

DPI: significato

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Questo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi, all’art. 74.

Quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale?

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono suddivisi in funzione delle parti del corpo che devono proteggere:

  • protezione della testa: elmetti e caschi protettivi;
  • protezione degli occhi e del viso: occhiali, visiere o schermi adattivi;
  • protezione dell’udito: cuffie, inserti auricolari
  • protezione delle vie respiratorie: dispositivi filtranti, facciali filtranti, dispositivi isolanti
  • protezione degli arti superiori: guanti;
  • protezione del corpo: abbigliamento protettivo, indumenti di protezione, giubbotti ad alta visibilità
  • protezione degli arti inferiori: scarpe antinfortunistiche
  • protezione delle cadute dall’alto: sistemi di arresto caduta, imbracature

Quali dispositivi non sono DPI?

Ai fini del D.Lgs. 81/08, non costituiscono DPI:

  • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
  • i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Quando è obbligatorio usare un D.P.I.

Come specificato all’art. 75 del D.Lgs. 81/08 i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

La normativa di riferimento per i D.P.I.

Il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale è regolato dal D.Lgs. 81/08, al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e in particolare al Capo II, negli artt. 74-79.

I DPI devono inoltre essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

I requisiti dei D.P.I.

I DPI, come ricordato all’art. 76 del D.Lgs. 81/08 devono:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Inoltre, in caso di esposizione del lavoratore a rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi “devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti”.

La marcatura CE

La marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.

Cosa sono i DPI di prima, seconda e terza categoria?

I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/425.

L’Allegato I definisce le categorie di rischio da cui i D.P.I. sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenza di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50 °C o inferiore;
  • cadute dall’alto;
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo.

Chi fornisce i dispositivi di protezione individuale al lavoratore

Secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

DPI: gli obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi del datore di lavoro sono indicati all’interno dell’art. 77 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I. valuta quali rischi non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI perché siano adeguati ai rischi precedentemente individuati. Il DL valuta quindi, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e sceglie il più adeguato.

La scelta dei D.P.I. va aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro deve inoltre:

  • assicurare una formazione adeguata e organizzare, ove necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI;
  • mantenere in efficienza i DPI mediante la manutenzione, l’igiene, le riparazioni o le sostituzioni.

DPI: gli obblighi del lavoratore

I lavoratori sono tenuti ad utilizzare i DPI messi a loro disposizione, conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

I lavoratori devono seguire il programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro relativamente all’uso dei DPI forniti.

Scelta e uso DPI

Riportiamo di seguito le risposte agli interrogativi più frequenti rispetto a scelta ed uso dei DPI:

  1. Cosa si intende per DPI?

    Per DPI, o dispositivo di protezione individuale, si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

  2. In quali casi è obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI?

    L’addestramento al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale è indispensabile:
    •          per ogni DPI che appartenga alla terza categoria;
    •          per i dispositivi di protezione dell’udito.

  3. Come si classificano i DPI?

    I DPI sono classificati in 3 diverse categorie a seconda dei rischi da cui proteggono gli utilizzatori.

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