Alberghi

Normativa antincendio alberghi 2020

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La normativa antincendio negli alberghi è regolata dalla RTV V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”  (D.M. 9 agosto 2016, successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020).

La RTV alberghi definisce le disposizioni di prevenzione incendi che devono essere applicate ad alberghi e strutture ricettive con oltre 25 posti letto.

La RTV alberghi si riferisce a: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Il Decreto 24 novembre 2021 “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.” non interviene sulla RTV V.5. ma vanno considerate le modifiche apportate alle sezioni G ed S del “Codice di Prevenzione Incendi”.

RTV Alberghi: campo di applicazione V.5.1

In linea con l’attuale impostazione adottata per la totalità delle attività a cui poter applicare il Codice, la RTV si applica alle attività ricettive turistico-alberghiere soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, solamente a quelle con oltre 25 posti letto; per le attività escluse dal campo di applicazione, e cioè per gli alberghi con meno di 25 posti letto, il documento potrà comunque costituire un valido riferimento per la progettazione.

Inoltre, come noto, le attività ricettive possono essere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto pur facendo parte di un unico complesso turistico-alberghiero anche avente nel complesso più di 25 posti letto.

Al fine di superare una apparente incongruenza normativa, analogamente a quanto previsto al titolo III del D.M. 9/4/1994, la strategia antincendio prevista dalla RTV è stata corredata con un ulteriore articolo (V.5.5) che declina specifiche misure per le attività esercite in più edifici con meno di 25 posti letto singolarmente.

RTV Alberghi: classificazioni V.5.2

Per le attività ricettive turistico-alberghiere, i parametri di classificazione identificati sono il numero di posti letto e la quota massima dei piani nonché la tipologia dei locali presenti.

In funzione dei suddetti parametri sono quindi previsti livelli di prestazione differenziati per le singole misure antincendio.

Come previsto dalla RTV Aree a rischio specifico, anche per le attività ricettive turistico-alberghiere la norma identifica a priori le aree da considerare a rischio specifico (aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere), secondo la definizione del Codice, e per le quali, pertanto, è necessario applicare le prescrizioni della relativa RTV (V.1).

RTV Alberghi: la valutazione del rischio di incendio e i profili di rischio V.5.3

Per la valutazione del rischio incendio e la determinazione dei profili di rischio si deve far riferimento al Codice di Prevenzione Incendi; in particolare:

– la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata implementando la metodologia di cui al capitolo G.2

– i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3

RTV Alberghi: strategia antincendio V.5.4

Nel paragrafo strategia antincendio sono indicate le modalità applicative della RTV e cioè vengono definite, per le varie misure antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo, controllo dell’incendio, ecc.) soluzioni complementari/sostitutive rispetto alle soluzioni conformi del Codice.

Per le misure antincendio non indicate nella RTV si fa, ovviamente, riferimento alle pertinenti soluzioni tecniche indicate nel Codice.

Quanto sopra, nell’ipotesi fondamentale, e più volte evidenziata nel Codice medesimo, che, per ogni attività in esame, siano applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.

Si noti come i punti 4 e 5 del paragrafo V.5.4 estendono la strategia antincendio alle attività esercite in diverse opere da costruzione anche con meno di 25 posti letto singolarmente.

Difatti, la RTV recita:

“4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.

5. Per le attività di cui al precedente comma 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto ≤ 25, devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al paragrafo V.5.5.”

Reazione al fuoco V.5.4.1

Per la misura antincendio reazione al fuoco, è necessario applicare il procedimento logico riportato nel capitolo S.1 del Codice, salvo adottare le specifiche indicazioni fissate nella RTV.

In sostanza, la RTV prevede solo per le aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata (aree TC) una misura più severa per i materiali imbottiti (gruppo di materiali GM2).

Di contro, ad esclusione delle medesime aree, è possibile una accresciuta presenza di rivestimenti privi di caratteristiche di reazione al fuoco installati a parete o a pavimento, purché di tipo ligneo e per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie di esodo o dei locali dell’attività.

Resistenza al fuoco V.5.4.2

Sulla base delle peculiarità dell’attività in studio, attraverso la tabella dei criteri di attribuzione, viene fissato il livello richiesto di prestazione per la resistenza al fuoco e, conseguentemente, adottate le misure antincendio per lo stesso previste al capitolo S.2 del Codice, fatto salvo garantire le classi minime di cui alla tabella V.5-1: Classe di resistenza al fuoco declinate in base alla classificazione con la quota di piano e alla tipologia del compartimento (fuori terra o interrato).

È riconosciuto alle costruzioni ad un solo piano a quota sostanzialmente coincidente con il piano terra un modesto contributo offerto dal requisito in esame e pertanto ci si limita ad un valore particolarmente basso della resistenza al fuoco (classe 15).

Compartimentazione V.5.4.3

Analogamente a quanto descritto in precedenza, anche per la compartimentazione si dovrà far ricorso al consueto processo logico riportato al capitolo S.3 del Codice.

Si osserva, infatti, che la RTV detta indicazioni solamente per quanto concerne le problematiche relative alla propagazione dell’incendio all’interno dell’attività. Nella pratica applicazione del Codice, particolare attenzione è posta alle aree TC e TO per le quali l’ubicazione ai piani interrati è consentita in presenza di specifiche limitazioni mentre per le aree TT, TM e TK è obbligatoria una specifica compartimentazione.

Esodo V.5.4.4

Non vengono posti ulteriori obblighi o limitazioni rispetto alla misura indicata al capitolo S.4 del Codice.

La RTV specifica unicamente che nelle camere o negli appartamenti con modesto affollamento è possibile derogare i limiti sulle larghezze delle vie di esodo in quanto le stesse vie di esodo hanno inizio in un qualsiasi punto delle camere o degli appartamenti.

Gestione della sicurezza antincendio V.5.4.5

In merito alla gestione della sicurezza antincendio è previsto che all’interno di ogni camera, siano esposte planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature antincendio.

E’ fatto obbligo che le istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza siano multilingue.

Controllo dell’incendio V.5.4.6

Relativamente alla misura controllo dell’incendio, la RTV fissa i livelli di prestazione minimi da garantire, in funzione della tipologia degli ambienti, della quota dell’attività e del numero di posti letto. (Tabella V.5.3)

Interessante notare che per attività sino a 12 m di quota (4 piani) con un numero di posti letto fino a 100, escludendo ovviamente le aree a rischio specifico, è ammesso un livello di prestazione II di controllo dell’incendio, corrispondente cioè alla protezione di base (solo estintori) – tabella S.6.2.

Significativa è la possibilità di ricorrere ad alimentazione di tipo promiscuo, assumendo un livello di pericolosità pari ad 1 (UNI 10779) per attività con particolari combinazioni di posti letto e quota. (Tabella V.5.4)

Rivelazione ed allarme V.5.4.7

Come rilevabile nella tabella V.5.6, la RTV fissa livelli di prestazione minimi per l’attività in funzione dei posti letto e della quota massima dei piani.

Ovviamente, all’aumentare dei posti letto e delle quote massime, i livelli di prestazione richiesti aumentano, fino ad arrivare al livello IV, che prevede la rivelazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglianza dell’intera attività.

Trattandosi di attività dove la quasi totalità degli occupanti possono essere addormentati non sono ammessi sistemi di rivelazione e allarme di livello inferiore a III (Rilevazione automatica e sistema d’allarme).

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio V.5.4.8

I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento degli ambienti delle attività ricettive con presenza di pubblico devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

Nella RTV attività ricettive nulla viene detto relativamente alle misure antincendio Controllo fumi e calore, Operatività antincendio.

In tal caso, quindi, si dovrà far riferimento integrale rispettivamente ai capitoli S.8, S.9 del Codice.

Opere da costruzione con un numero di posti letto ≤ a 25 V.5.5

Per le aree TB e TC si adottano le misure antincendio con i livelli di prestazione indicati nella tabella V.5-7.

Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al comma 1 integrate da quelle derivanti da una specifica valutazione del rischio.

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Responsabile Commerciale Divisione Periodici di EPC Editore

Clio Gargiulo

Responsabile Commerciale Divisione Periodici di EPC Editore