Le infrastrutture per il trasporto: le stazioni ferroviarie e lo stato dell’arte normativo

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L’articolo di G. Amaro su Antincendio (n.10/2019) ha quale obiettivo quello di condividere le esperienze sviluppate dallo scrivente nell’arco della sua esperienza professionale nell’ambito della progettazione antincendio di nuove realizzazioni e di riqualificazioni o messa a norma di stazioni ferroviarie destinate sia al trasporto ordinario sia dell’alta velocità.
In tale ottica il contributo da una parte inquadra le stazioni dal punto di vista dell’evoluzione storica del trasporto analizzando, in via generale, le varie tipologie di stazione e di sistemi di interconnessione e lo stato dello sviluppo normativo del settore.
In una seconda parte, l’articolo descrive, con un esempio di opera realizzata e resa fruibile all’esercizio pubblico quale la stazione AV di Torino Porta Susa, l’approccio progettuale, rendendo evidente le soluzioni sviluppate.

Stazioni ferroviarie: stato dell’arte normativo

Le stazioni ferroviarie, in qualsiasi nazione rappresentano una minoranza rispetto al complesso degli edifici a carattere pubblico e privato di una città anche se presentano una complessità e una interdisciplinarietà nella progettazione e successiva gestione difficilmente riscontrabile in altri ambiti degli edifici a carattere prettamente civile. Si tratta in buona sostanza di Fabbricati di interesse nazionale e strategico non solo per dimensione ma anche per la loro funzione in caso di particolari eventi che possono coinvolgere un’area, una città, una nazione.
In Italia, nonostante questa particolarità, ad oggi, benché si ritrova qualche iniziativa non andata a buon fine e/o non conclusa, le stazioni ferroviarie non sono dotate di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi atteso:
• Che precedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 le stazioni ferroviarie erano soggette alle previsioni di cui alla Legge 191/74 ed in particolare al suo art. 33 prima dell’emanazione del D.P.R. 151/2011. Disposizione questa ad oggi ancora non abrogata e non inquadrata, almeno dal punto di vista della validità delle assunzioni e valutazioni conclusive sviluppate a valle delle attività di approvazione del progetto e della successiva verifica da parte del personale tecnico di RFI.
• Che a far data dal 01/08/2011, con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 gli edifici destinati alle infrastrutture per il trasporto sono entrate a far parte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi [Cfr. Att. Nr° 78 C. Aerostazioni, Stazioni ferroviarie, Stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq.; metropolitane in tutto o in parte sotterranee]. Fra questi edifici si annoverano le Stazioni Ferroviarie con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq.
• Che i progetti di riqualificazione delle stazioni ferroviarie sviluppate successivamente agli anni 2000 sono stati elaborati con riferimento a delle linee guida elaborate da RFI, mai rese formalmente in un documento normativo riconosciuto e reso liberamente pubblico. Fanno eccezione in questo ambito tutte le approvazioni ricevute dai vari comandi VV.F., ove sono presenti gli edifici inquadrati come “Grandi Stazioni”, poi inseriti in una specifica delibera CIPE pubblicata sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale nr.109 del 14/07/2003. Ne consegue che queste linee di indirizzo sono diventate strumento di riferimento utile allo sviluppo della progettazione almeno per alcuni aspetti più direttamente connessi all’esercizio ferroviario. Ci si riferisce in particolare: alle modalità di valutazione del numero di persone da considerare quale contributo proveniente dagli arrivi e dalle partenze tenendo conto della tipologia delle banchine singole o doppie; e alla valutazione della capacità di deflusso valutata con riferimento al parametro 200 pers/mod in piano e 150 pers/mod in salita mutuandolo dal settore delle infrastrutture metropolitane e/o dall’NFPA 130.
• Che con riferimento agli esercizi destinati ai viaggiatori, assimilabili quali sub attività soggetta a quelle commerciali [Cfr Att. 69 dell’ALL. 1 D.P.R. 151], le due regole attualmente in vigore consentono la possibilità che le stesse, attività destinate ai servizi per i viaggiatori, comunichino con le aree della stazione ferroviaria senza poi definire specifiche e correlate misure di integrazione fra possibili misure di sicurezza che per tipologia di rischio potrebbero e sono diverse.

Riferimenti bibliografici:

Le infrastrutture per il trasporto: le stazioni ferroviarie (1° Parte)
Giuseppe G. Amaro
Antincendio n.10/2019

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