Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 53 del 05-03-2026) il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2026, che aggiorna il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026.
La scadenza per la presentazione del MUD 2026, relativo ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso del 2025, è fissata per il 3 luglio 2026.
Nell'articolo
MUD 2026
Il nuovo modello e le istruzioni allegate al D.P.C.M. del 28 gennaio 2026 sostituiscono integralmente il modello precedente utilizzato nel 2025. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare la modulistica alle più recenti evoluzioni normative in materia di tracciabilità e gestione dei flussi di rifiuti.
Quando presentare il MUD?
Il D.P.C.M. del 28 gennaio 2026 conferma il principio generale secondo cui il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Tale legge, tuttavia, all’art. 6, comma 2-bis dispone che:
- “2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.
Gli operatori interessati dovranno, dunque, inviare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2026) alle Camere di Commercio entro il 3 luglio 2026.
Compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD 2026
Anche per il 2026, l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (firma digitale).
EcoCamere (il sito delle Camere di Commercio) comunica che provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 16 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2026. Inoltre Unioncamere metterà a disposizione:
- il prodotto informatico per Ia compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
- il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.
La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026 è di competenza del MASE che ha già pubblicato sul proprio sito web:
- le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- il modello per la Comunicazione rifiuti semplificata;
- i Modelli raccolta dati;
- le Istruzioni per la presentazione telematica.
Mini-guida al MUD
Che cos’è il MUD?
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è il documento con cui i soggetti obbligati possono denunciare la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti, trasportati, intermediati o gestiti (recupero/smaltimento) nell’anno solare precedente.
Chi è tenuto a presentare il MUD?
I soggetti tenuti alla compilazione del MUD sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti.
- I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- II Consorzio Nazionale degli imballaggi (CONAI).
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00.
- Le imprese e gli enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006).
- Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione.
- I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (come definito dall’art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006).
- Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta.
- I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE.
- I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti.
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