Autorizzazione Integrata Ambientale: cos’è, a cosa serve e perché è importante

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Nell’articolo facciamo il punto sulla Autorizzazione integrata ambientale (AIA): dalla Definizione fornita dalla normativa di riferimento alla procedura di AIA, i suoi requisiti , la documentazione della Domanda, le ipotesi di rinnovo dell’Autorizzazione ambientale, i casi di modifiche di impianto o gestore, il ruolo dell’Autorità di controllo ed i compiti del Gestore al momento della presentazione dell’AIA.

Nell'articolo

Definizione di AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) viene definita dal Legislatore come il provvedimento che autorizza l’esercizio di una certa installazione, o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che essa sia conforme ai requisiti di seguito illustrati, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi appena citati al precedente

Nell’articolo facciamo il punto sulla Autorizzazione integrata ambientale (AIA): dalla Definizione fornita dalla normativa ambientale alla procedura di AIA, i suoi requisiti e gli aspetti procedurali legati alla domanda di AIA ambiente. Nell’articolo si farà anche riferimento alle ipotesi di rinnovo dell’Autorizzazione ambientale, ai casi di modifiche di impianto o gestore, il ruolo dell’Autorità di controllo ed i compiti del Gestore al momento della presentazione dell’AIA.

In cosa consiste l’AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) viene definita dal Legislatore come il provvedimento che autorizza l’esercizio di una certa installazione, o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che essa sia conforme ai requisiti di seguito illustrati, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi appena citati al precedente punto; un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e condotte dal medesimo gestore; nel caso in cui diverse parti di una installazione siano condotte da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Inoltre,

  • attiene alcune tipologie di installazioni che, in esercizio, vengono considerate come in grado di generare inquinamento, puntualmente indicate dal Legislatore all’interno del Testo Unico Ambientale e riportate nel seguito
  • viene svolta al fine di perseguire determinati obiettivi, con riferimento alla finalità di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento originato dalla svolgimento di suddette attività; nello specifico, con la procedura autorizzativa, viene prescritta l’applicazione di misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, fatto salvo il caso in cui viene prevista l’applicazione delle disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

La procedura di AIA

L’AIA ha una procedura articolata in molteplici fasi, di seguito descritte, per:

  • l’esercizio delle nuove installazioni e di nuovi impianti,
  • la modifica sostanziale degli impianti;
  • l’adeguamento del funzionamento degli impianti e delle installazioni esistenti alle disposizioni della relativa disciplina riportata nel Testo Unico Ambientale.

Viene rilasciata da una Autorità competente (Autorità), con riferimento alla pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento (per cui vengono da questa rilasciate AIA “statali”, “regionali”, ecc., analogamente a quanto avviene per la VIA), nel rispetto di talune condizioni (fra le quali si segnalano le linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili), che ne determinano il contenuto, su domanda del richiedente “proponente”, e nel rispetto di determinate condizioni (fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale), che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte II del TUA, relativa alle procedure autorizzative ambientali, di seguito elencati.

I requisiti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Come sopra scritto, l’AIA consiste in un provvedimento che autorizza l’esercizio di una certa installazione, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti riportati nella tabella seguente.

– AIA: requisiti della procedura

Adottare misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili
Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi
Prevenire la produzione dei rifiuti; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del Testo Unico Ambientale, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente
Utilizzare l’energia in modo efficace
Adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze
Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione dell’attività e ripristino ambientale del sito stesso conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del TUA

Autorizzazione integrata ambientale: il quadro normativo

L’AIA è stata introdotta nel Testo Unico Ambientale con il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha recepito la c.d. Direttiva “IPPC” (“Integrated Pollution Prevention and Control”, 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 – “sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento”), acronimo che identifica altresì gli impianti soggetti alla procedura, riportata nell’apposito titolo ad essa dedicato (il III-bis, parte II del TUA).
Essa è stata profondamente rivista alla luce del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, con il quale viene prevista, fra le altre cose, l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, di un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni Regione e Provincia autonoma e dell’Unione delle Province Italiane (UPI), al fine di garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della relativa disciplina, con l’obiettivo di elaborare indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse, e permettere un esame congiunto di temi connessi alla sua applicazione (ed anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze).
In tempi recenti il Legislatore è intervenuto, apportando minime modifiche alla procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata, mediante il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, e la L. 20 novembre 2017, n. 167, sulla procedura autorizzativa in oggetto.

Obiettivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Nella domanda il gestore (ovvero il “Proponente”, con riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico della stessa), riporta i dati necessari affinché l’Autorità competente alla sua valutazione possa comprendere:

  • la configurazione per la quale si richiede l’autorizzazione;
  • la modalità per il contenimento dell’inquinamento legato all’esercizio dell’installazione.

Attraverso le informazioni fornite, la suddetta Autorità deve essere in grado di ricostruire il “modello concettuale” dell’installazione (definito nei documenti ministeriali come la “rappresentazione ragionata dell’insieme delle informazioni sul potenziale impatto ambientale del processo che aiuta il richiedente ed il valutatore ad accordarsi su aspettative e convincimenti condivisi”): per tale motivo, il proponente, nella domanda di AIA, deve illustrare la natura del processo e il modo con cui è gestito.

Le installazioni interessate

L’Autorizzazione, una volta rilasciata, è necessaria per lo svolgimento delle attività industriali elencate nel TUA (nell’Allegato VIII alla parte seconda), dove queste sono puntualizzate, assieme alle categorie e ai tipi di installazioni soggetti ad AIA (di cui alla tabella sottostante), e, per taluni, sono indicati i valori limite che determinano la loro inclusione nel procedimento autorizzativo, precisando che:

  • vengono esclusi da questo le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi;
  • i valori limite relativi ad essi si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa, e che, qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

Viene prevista la possibilità di fissare, per via ministeriale, i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano conto dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti:

  • un approccio integrato;
  • una elevata protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso.

Si ricorda che, in merito all’autorizzazione integrata ambientale relativa agli impianti di discarica, devono essere comunque soddisfatti i requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 36/2003 (c.d. Decreto Discariche).
– Categorie di impianti e relativi esempi soggetti a AIA (Allegato VIII, parte II, del D.Lgs. 152/2006)

Categorie di impianto Esempi di impianto
Attività energetiche Combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW
Produzione e trasformazione dei metalli Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
Industria dei prodotti minerali Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
Industria chimica Fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestione dei rifiuti Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più di talune attività
Altre attività Fabbricazione di installazioni industriali

In merito agli impianti sopra elencati, l’Autorità competente rimane la Regione, la quale può decidere, con propria legge, di trasferire la competenza in capo ad una Provincia, mentre per quelli elencati nell’Allegato XII, parte II, del TUA (vd. allegati al primo capitolo del volume), la competenza viene invece attribuita allo Stato, ed in particolare al Ministero dell’Ambiente: circa questi ultimi, occorre sottolineare che la categoria degli impianti chimici viene assoggettata ad AIA “statale”, solamente in corrispondenza del superamento di talune soglie, mentre per le altre elencate la competenza rimane esclusivamente statale.

La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale

La procedura autorizzativa, di seguito descritta nelle sue fasi, prevede innanzitutto la trasmissione di una domanda di Autorizzazione ai fini di:

  • esercizio delle nuove installazioni dei nuovi impianti;
  • loro modifica sostanziale;
  • adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti o parti di esso (in particolare, nel caso in cui i livelli di emissione e dei consumi non siano in linea con le tecnologie adottate ovvero le migliori disponibili, o BAT),
  • da parte di un proponente (ovvero, come sopra ricordato, il gestore dello stesso) verso l’Autorità competente. Essa deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati, per dimostrare, appunto, l’impiego delle BAT nell’impianto:

talune informazioni riguardanti lo stesso, con riferimento a quelle indicate nella tabella sottostante;
– Le informazioni che devono essere contenute nella domanda di AIA

Lettera Informazioni contenute nella domanda di AIA (art. 29-ter, c. 1, TUA)

a)

Descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata

b)

Descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione

c)

Descrizione delle fonti di emissione dell’installazione

d)

Descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione

e)

Descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente

f)

Descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle

g)

Descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione

h)

Descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti (effettuati dall’ISPRA)

i)

Descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria

l)

Descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi per la determinazione dell’AIA tenuti in considerazione dell’Autorità competente

m)

Se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. L’Autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti
  • una sintesi non tecnica dei dati relativi alle informazioni (riportate dalla lettera a) alla lettera m) della tabella precedente);
  • l’indicazione delle informazioni che, ad avviso del gestore, non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale: in tal caso Egli fornisce all’Autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico.

In merito alla c.d. “relazione di riferimento”, occorre ricordare che, con l’entrata in vigore, il 7 gennaio 2015, del Decreto Ministeriale Ambiente n. 272 del 13 novembre 2014, vengono rese note le relative modalità di redazione e contenuto, riguardante lo stato del suolo e delle acque sotterranee, da rilasciare nel caso in cui l’attività comporti la produzione, l’utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva 2010/75/UE (IED) in merito alla chiusura e alla bonifica del sito.

Obbligo di domanda di AIA

  • L’obbligo viene prescritto dal D.Lgs. 46/2014, per taluni soggetti, con riferimento a:
    i gestori di installazioni soggette ad AIA statale, ovvero quegli impianti di cui all’Allegato XII alla parte II del TUA, ad esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;
  • i gestori di installazioni soggette ad AIA regionale o provinciale, ovvero quegli impianti di cui all’allegato VIII, parte II del TUA, quando al termine della procedura prevista dall’Allegato I del nuovo decreto si verifichi una effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee a causa dell’uso, della produzione o del rilascio di una o più sostanze pericolose, tali da poter essere considerate “pertinenti”.

La procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento

In particolare, l’Allegato 1 al Decreto illustra la “procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”.
Con Decreto 15 aprile 2019, n. 95 recante “le modalità per la redazione della relazione di riferimento […]” finalmente viene colmato un vuoto normativo, che consente agli Operatori, ovvero ai soggetti obbligati, di ricevere le istruzioni per la creazione della stessa. In particolare, con l’art. 3, viene chiarito il perimetro oggettivo, con riferimento agli impianti di seguito elencati:

  • agli impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda, del TUA, ai punti 1, 3, 4 e 5
  • agli impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda, del TUA, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale, con riferimento a centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
  • alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 4.

Per quali impianti la Relazione è obbligatoria?

Viene puntualizzato dal Legislatore che gli impianti sui quali è obbligatoria la redazione della Relazione in esame sono quelli di cui alle lettere a) e b) della precedente tabella (art. 4, c. 1), e specificato (all’allegato 1 del D.M. n. 95) quali sono le modalità mediante le quali, per singola installazione non obbligata, si verifica la sussistenza o meno dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (facendo comunque salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento): qualora ciò sia obbligatorio, come lecito attendersi, la relazione andrà a costituire parte integrante della domanda di AIA, da presentare alla competente Autorità, e viceversa, qualora tale obbligo non sussista, il gestore presenta alla stessa, unitamente alla domanda di AIA, una relazione sugli esiti della procedura di verifica, “corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell’Allegato 1”.
Cosa avviene in caso di modifiche sostanziali? In questo caso in merito al correlato aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di devono essere trasmessi all’autorità competente quali parti integranti della nuova domanda da presentare.
Infine, la relazione di riferimento deve presentare un contenuto minimo (indicato nell’allegato II, al D.M. 95/2019).

Documentazione di AIA e sua completezza

Ritornando alla domanda, la verifica della completezza dei dati, e della documentazione allegata, spetta alla citata Autorità, entro il tempo limite di 30 gg dalla presentazione della domanda. Nel caso non contenga tutti i dati richiesti, l’Autorità, oppure un’apposita Commissione istruttoria per l’AIA-IPPC (di cui art. 8-bis del TUA, nel caso di impianti di competenza statale), potrà richiedere apposite integrazioni al gestore dell’impianto, indicando un termine non inferiore a 30 gg per la presentazione della documentazione integrativa, per cui i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa, come successivamente descritto. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
L’intera modulistica, da inoltrare compilata dal gestore verso l’Autorità competente, viene resa disponibile presso il sito internet dedicato dal Ministero dell’Ambiente alla procedura.
La domanda deve essere trasmessa sia in versione cartacea (3 copie, di cui una sottoscritta in tutte le sue parti) che digitale , di cui il richiedente risulta responsabile della corrispondenza tra i dati in formato digitale e quelli in formato cartaceo. In caso di discordanza farà fede la copia cartacea. Essa viene composta anche dai seguenti documenti: attestazione del pagamento effettuato, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, elenco degli allegati alla domanda compilato e firmato (composto dagli allegati alle schede di varia natura – autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, planimetrie, ecc… – e dalla sintesi non tecnica sopra citata), ed infine da una serie di “schede”, strutturate nelle informazioni che il gestore dovrà fornire, come indicato nel paragrafo sottostante.

Struttura e contenuto della domanda di AIA

La documentazione da presentare per la richiesta di AIA è composta da:

  • domanda;
  • cinque schede;
  • allegati alle schede, ovvero elaborati tecnici, cartografie, relazioni e documentazione di altro tipo necessarie per il procedimento di valutazione;
  • sintesi non tecnica;
  • elenco documenti.

La documentazione appena elencata viene articolata in due categorie:

  • Tipo 1: quella da pubblicare sul sito intranet del Ministero dell’Ambiente, per la consultazione durante l’attività di istruttoria, di valutazione e di monitoraggio.
  • Tipo 2: gli strati informativi georeferenziati per le attività di valutazione, comparazione, sovrapposizione delle proposte presentate con gli elementi territoriali ed ambientali interessati .

La domanda di AIA, completa di schede, allegati alle schede, sintesi non tecnica ed elenco allegati, è presentata in formato cartaceo (3 copie di cui una sottoscritta in tutte le sue parti) che in formato digitale secondo un contenuto di seguito riportato.
Tenendo conto della elevata mole della documentazione in formato vettoriale georeferenziato si è proceduto alla individuazione di strati che, qualora presenti, debbono essere forniti secondo specifiche comuni per un’agevole leggibilità e archiviazione.
Il Ministero dell’Ambiente puntualizza che spetta al richiedente la responsabilità relativa alla corrispondenza tra i dati in formato digitale e quelli in formato cartaceo, e che, in caso di discordanza, farà fede la copia cartacea.
Come sopra ricordato, la domanda si compone di cinque schede (cui si aggiunge un documento che reca le istruzioni per la compilazione delle stesse), per ognuna delle quali viene riportato sinteticamente il contenuto.

Le Schede della Domanda di AIA

Nella scheda A (recante “informazioni generali”), devono essere riportati i seguenti dati:

  • l’identificazione dell’installazione (es.: denominazione dell’installazione);
  • le altre informazioni (es.: estremi del Decreto, con riferimento a numero progressivo del provvedimento e data);
  • le informazioni sulle attività oggetto di autorizzazione (con riferimento alle informazioni sull’attività principale IPPC, sulle altre attività IPPC dell’installazione e sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse);
  • l’individuazione delle fasi e delle unità rilevanti;
  • la scheda riassuntiva delle attività dell’installazione oggetto di riesame (che descrive, ad esempio, l’attività IPPC principale);
  • l’indicazione delle altre autorizzazioni vigenti (per il singolo atto amministrativo: gli estremi, ente competente, data rilascio, data scadenza, norme di riferimento e l’oggetto);
  • le condizioni e vincoli derivanti da altre norme e strumenti di pianificazione;
  • l’inquadramento territoriale (con riferimento ai seguenti: superficie dell’installazione [m2], dati catastali);
  • le informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici (con riferimento allo scarico finale).

Nella Scheda B (recante “dati e notizie sull’installazione attuale”), devono essere riportati:

  • i consumi di materie prime (parte storica e quelli riferiti alla capacità produttiva);
  • i consumi risorse idriche (parte storica e quelli riferiti alla capacità produttiva);
  • la produzione di energia parte storica (parte storica e quello riferita alla capacità produttiva);
  • i combustibili utilizzati (parte storica e quelli riferiti alla capacità produttiva);
  • fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato;
  • le emissioni in atmosfera di tipo convogliato (la parte storica e quelli riferite alla capacità produttiva);
  • le torce e altri punti di emissione di sicurezza alla capacità produttiva;
  • fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica);
  • gli scarichi idrici (parte storica e quelli riferiti alla capacità produttiva);
  • le emissioni in acqua (parte storica e quelle riferite alla capacità produttiva);
  • la produzione di rifiuti (parte storica);
  • le aree di stoccaggio di rifiuti;
  • le aree di deposito temporaneo di rifiuti;
  • le aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi;
  • il parco serbatoi stoccaggio idrocarburi liquidi o altre sostanze;
  • il rumore;
  • gli odori;
  • le altre tipologie di inquinamento;
  • le linee di impatto ambientale.

Nella scheda C (recante “Dati e notizie sull’installazione da autorizzare”), devono essere riportati:

  • sintesi degli interventi di adeguamento per l’installazione oggetto di riesame;
  • sintesi delle variazioni alla capacità produttiva;
  • consumi ed emissioni;
  • sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale;
  • scheda di sintesi sui benefici ambientali attesi.

Nella Scheda D (recante “applicazione delle BAT ed effetti ambientali della proposta impiantistica”), devono essere riportate:

  • le BAT applicate all’installazione per la proposta impiantistica oggetto di riesame;
  • le BAT Generali;
  • le BAT applicate al singolo processo non già indicate tra le BAT generali
  • la descrizione sintetica delle BAT alternative prese in considerazione e non applicate per la proposta impiantistica oggetto di riesame;
  • le relative BAT Generali;
  • le relative BAT applicate al singolo processo.
  • per la sezione riservata ai Gestori delle Raffinerie “Gestione integrata delle emissioni di NOx ed SO2”, devono essere riportate:
  • le BAT 57, relative alla gestione integrata delle emissioni di NOx;
  • le BAT 58 relative alla Gestione integrata delle emissioni di SO2;
  • il criterio di applicazione delle BAT 57 e 58.
  • l’accettabilità della proposta impiantistica e criteri di soddisfazione.

Nella Scheda E (recante “attuazione delle prescrizioni AIA e piano di monitoraggio e controllo”), devono essere puntualizzati:

  • lo stato di attuazione delle prescrizioni autorizzative;
  • lo stato di attuazione del piano di monitoraggio e controllo;
  • gli Incidenti e imprevisti verificatesi dal rilascio dell’AIA;
  • la somma degli eventi dovuti alla stessa causa nella stessa unità;
  • le condizioni diverse dal normale esercizio (esclusi gli avvii e gli arresti) verificatesi dal rilascio dell’AIA;
  • la somma degli eventi dovuti alla stessa causa nella stessa unità;
  • le torce di emergenza;
  • il monitoraggio e controllo delle emissioni non convogliate;
  • le emissioni odorigene;
  • il quadro di sintesi delle variazioni dell’attuale PMC.

Le fasi della procedura di AIA

La procedura di AIA viene cronologicamente ordinata nelle seguenti fasi:

Trasmissione domanda e comunicazione data avvio procedimento di AIA

Da parte del Gestore verso l’Autorità competente; quest’ultima individua gli uffici, nei quali vengono depositati documenti ed atti relativi al procedimento per la loro consultazione
da parte del pubblico, e, successivamente, entro 30 gg, la data di avvio del procedimento

ç

Pubblicazione annuncio entro 15 gg dalla comunicazione di avvio del procedimento, pubblicità sul sito web dell’Autorità competente

A cura dell’Autorità competente, contenente taluni dati (localizzazione dell’impianto, proprio nominativo, e indicazione dei suddetti uffici)

ç

Presentazione osservazioni sulla domanda di AIA entro 30 giorni dall’annuncio

Una volta pubblicato l’annuncio è possibile presentare delle osservazioni scritte in merito
alla domanda di AIA presso l’Autorità competente, entro il limite di 30 gg
dalla data di pubblicazione dello stesso

ç

ç

Indizione della Conferenza di servizi

Ad essa vengono invitate a partecipare le Amministrazioni competenti in materia ambientale, e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, mentre per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA

ç

Acquisizione delle prescrizioni del Sindaco, del parere di ISPRA, ARPA, e APPA nell’ambito della Conferenza, su impianti ed emissioni nell’ambiente

Necessari ai fini del proficuo svolgimento della Conferenza di Servizi indetta dall’Autorità competente

ç

Pronunciamento dell’Autorità competente sulla domanda di AIA

Avviene comunque entro 150 gg dalla presentazione della domanda

– Le fasi della procedura di AIA in sintesi
Nel dettaglio essa si compone delle fasi di seguito indicate.

Trasmissione della domanda, comunicazione dell’avvio del procedimento

Innanzitutto, il gestore deve inoltrare la domanda, nel caso di installazioni di competenza statale, verso l’Autorità competente mediante procedure telematiche, secondo formato e le modalità prestabiliti mediante Decreto.
La stessa dovrà individuare gli uffici presso i quali verranno depositati documenti ed atti inerenti il procedimento, affinché siano consultabili dal pubblico. Successivamente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunicherà al gestore la data di avvio del procedimento, e la sede degli uffici di cui sopra.

Pubblicazione dell’annuncio e pubblicità sul sito web dell’Autorità competente

Con il D.Lgs. 46/2014 spetta ora all’Autorità competente, entro 15 gg da tale comunicazione, pubblicare sul proprio sito web la localizzazione dell’installazione, il nominativo del gestore, nonché gli uffici sopra indicati, mentre nel passato doveva adempiere a tale obbligo il gestore: le informazioni pubblicate da quest’ultimo dovranno essere ora anche pubblicate dall’Autorità competente nel proprio sito web. In ogni caso viene garantita l’unicità della pubblicazione per gli impianti soggetti alla procedura di VIA.

Presentazione delle osservazioni

Una volta pubblicato tale annuncio, ovvero una volta resa pubblica la domanda di AIA, è possibile presentare osservazioni scritte in merito, presso l’Autorità competente, entro il limite di 30 gg dalla data di pubblicazione.

Indizione della Conferenza di servizi

L’Autorità competente procede poi all’indizione della “Conferenza dei servizi” ai fini del rilascio dell’AIA (cui vengono invitate a partecipare le Amministrazioni competenti in materia ambientale, e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, mentre per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA), i cui lavori, salvo quanto diversamente concordato, non devono più concludersi, a seguito del D.Lgs. 46/2014 entro 60 gg dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni di cui sopra.
Nell’ambito della conferenza l’Autorità può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a 90 gg per la presentazione della documentazione integrativa: solo in tal caso viene sospeso il termine per la conclusione dei lavori sopra riportato, ed in particolare la sospensione si protrae fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Acquisizione delle prescrizioni

Ai fini del proficuo svolgimento di tale conferenza vengono poi acquisite le prescrizioni del sindaco, nonché la proposta dell’istituto superiore per la ricerca e la protezione dell’ambiente (per le installazioni di competenza statale), o il parere delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente o delle Agenzie Provinciali per l’Ambiente (per le altre installazioni), per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’AIA, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere all’Autorità competente di riesaminare l’AIA. Nell’ambito della conferenza dei servizi, l’Autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine entro il quale obbligatoriamente deve essere conclusa la procedura autorizzativa, resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

AIA e ruolo dell’Autorità competente

L’Autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda, comunque, entro 150 gg giorni dalla presentazione della domanda.

Divieto di accesso al pubblico circa le informazioni contenute nell’AIA

L’Autorità deve mettere a disposizione del pubblico copia dell’AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, presso gli uffici sopra indicati, nei quali devono essere rese disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.
La normativa prevede solamente un paio di casi in cui viene consentito all’Autorità di sottrarre le informazioni contenute nell’Autorizzazione all’accesso del pubblico, con riferimento a quelle:

  • riguardanti impianti militari di produzione di esplosivi, qualora ciò si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare ai sensi dell’articolo 24, comma 6, lettera a), della L. 241/1990, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
  • non riguardanti le emissioni dell’impianto nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

Il contenuto dell’Autorizzazione

Ogni Autorizzazione, che deve includere:

  • le modalità previste dal TUA in merito alla protezione dell’ambiente;
  • la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate;
  • una volta rilasciata sostituisce, ad ogni effetto quelle elencate nella tabella sottostante.

A tal fine il provvedimento di Autorizzazione richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Essa, inoltre, sostituisce la comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti.
Inoltre, copia dell’AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere messa “tempestivamente” a disposizione del pubblico, presso taluni uffici (quelli indicati al par. “1.2.6.1.2.1 Trasmissione della domanda, comunicazione dell’avvio del procedimento”), dove sono rese anche talune informazioni sul procedimento (come quelle relative alla partecipazione del pubblico, i motivi su cui è basata la decisione, i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione, ecc…).
– Autorizzazioni ambientali sostituite con l’AIA (Allegato IX alla parte seconda, D.Lgs. 152/2006)

Autorizzazione … Riferimento normativo
… alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari Titolo I della parte V, D.Lgs. 152/2006
… allo scarico Capo II del titolo IV, parte III, D.Lgs. 152/2006
… unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti Capo II del titolo IV, parte III, D.Lgs. 152/2006
… allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT D.Lgs. 209 del 22 maggio, art. 7
… all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura D.Lgs. 209 del 22 maggio, art. 9

Quali misure devono essere contenute nell’Autorizzazione?

In generale l’Autorizzazione deve includere:

  • tutte le misure necessarie per soddisfare taluni requisiti, con riferimento al rispetto dei principi della disciplina del Testo Unico e dei termini previsti per la procedura;
  • misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare, in una determinata area, il rispetto delle norme di qualità ambientale;
  • altre condizioni specifiche in linea con la normativa ambientale riportata nel TUA, giudicate come opportune dall’Autorità competente.

Cosa deve indicare l’Autorità nell’Autorizzazione?

In particolare, l’Autorità deve, tra le altre cose fissare alcune categorie di valori limite, relativi a:

  • emissioni dirette di gas serra, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale, nel caso di attività da questo regolamentate;
  • sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato X alla parte II del TUA, che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua e aria);
  • inquinamento acustico, ai sensi della normativa vigente.
  • I valori limite di emissione fissati nelle Autorizzazioni non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

obbligatoriamente contenere, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione.
È opportuno precisare che, fatta salva la possibilità di applicare misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili:

  • i valori limite di emissione;
  • i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai punti a) e b), devono proprio riferirsi all’applicazione delle BAT, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente (in tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso).

Condizioni di rilascio dell’AIA da parte dell’Autorità

L’Autorità competente provvede a rilasciare l’AIA osservando quanto specificato in merito all’individuazione e all’utilizzo delle BAT, e, in mancanza delle relative conclusioni, rilascia comunque l’autorizzazione integrata ambientale a determinate condizioni.
Inoltre, nel caso in cui l’Autorità competente stabilisca condizioni di Autorizzazione, sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa deve verificare che la suddetta tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri relativi alla determinazione delle tecniche stesse, e allo stesso tempo, qualora le conclusioni sulle BAT applicabili indichino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (i c.d. BAT-AEL), essa verifichi il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, oppure, qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL, sempre l’Autorità, verifichi che la tecnica garantisce un livello di protezione dell’ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.

AIA ed elementi essenziali

L’Autorità deve:

  • Indicare i valori limite di emissione, fissati dall’Autorità competente, che debbono consentire di evitare, in condizioni di esercizio normali, il superamento dei BAT-AEL, fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superino i suddetti limiti, adottando le medesime condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL oppure fissando valori limite di emissione diversi dai precedenti (riguardo a valori, tempi di riferimento e condizioni) .
  • Contenere gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili:
  • la metodologia e la frequenza di misurazione;
  • le condizioni per valutare la conformità;
  • la relativa procedura di valutazione;
  • l’obbligo di comunicare all’Autorità competente periodicamente, almeno una volta all’anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata, ed anche una loro sintesi, in particolari situazioni.
  • contiene l’obbligo di comunicare all’Autorità competente e ai Comuni interessati, nonché ad ISPRA (in qualità di Ente responsabile degli accertamenti), i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con l’AIA;
  • fissa specifici controlli, almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli (fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili);
  • contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’installazione; con essa (restando valide le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli), può essere disciplinata la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell’installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l’utilizzo durante la durata dell’autorizzazione stessa (gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica);
  • riporta il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validità dell’Autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti (qualora l’Autorità competente eserciti tale facoltà di indicarle preventivamente nella stessa, considerata la stabilità d’esercizio delle tecniche adottate, l’affidabilità dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione).

Per le installazioni assoggettate alla disciplina inerente le disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, l’Autorità competente dovrà comunicare a quella competente per il rilascio dell’AIA le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nell’Autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell’AIA.
Infine, una novità rilevante stabilita con il D.Lgs. 46/2014 rimane la possibilità che l’AIA contenga ulteriori condizioni specifiche, qualora giudicate opportune dell’Autorità competente, come, ad esempio, prescrizioni relative a:

  • la redazione di progetti migliorativi;
  • il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine.

Il rinnovo e il riesame dell’AIA

Con il D.Lgs. 46/2014 vengono profondamente modificati gli aspetti riguardanti il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione.
Analogamente al passato, spetta sempre all’Autorità competente l’obbligo di riesaminare periodicamente l’AIA, confermando o aggiornando le relative condizioni. Cambiano, invece, parecchie modalità di svolgimento di tale attività; infatti la suddetta Autorità deve tenere conto di:

  • tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’Autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata;
  • di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.

Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:

  • entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
  • qualora siano trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione.

Quando è previsto il riesame discrezionale dell’AIA?

È prevista anche un’attività di riesame “discrezionale”, disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’Autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, e comunque quando:

  • secondo il giudizio dell’Autorità competente oppure, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l’inquinamento provocato dall’installazione rende necessaria una revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’Autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  • le BAT hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
  • secondo il giudizio di una Amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
  • gli sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigano;
  • la verifica dell’Autorità competente, svolta almeno ogni anno al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, dia esito negativo, senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”

Riesame dell’AIA e obblighi del gestore d’impianto

A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte della suddetta Autorità, il gestore deve presentare:

  • entro il termine determinato dalla stessa, in funzione della prevista complessità della documentazione;
  • in ogni caso compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,

tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra:

  • il funzionamento dell’installazione;
  • le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili;
  • i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Nel caso di riesami relativi all’intera installazione, devono consentire l’aggiornamento di tutte le informazioni richieste in occasione della domanda di AIA.
Nel caso di riesame con valenza, anche in termini tariffari, il rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione; la domanda di riesame viene comunque presentata entro il termine ivi indicato e nel caso di inosservanza del termine suddetto, l’autorizzazione si intende scaduta.

Sanzioni per il gestore inadempiente

La mancata presentazione nei tempi indicati della documentazione sopra riportata, completa dell’attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa compresa tra € 10.000 e 60.000, con l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell’inadempimento, la validità dell’Autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l’Autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

Riesame AIA e obblighi autorità competente

Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione, l’Autorità competente verifica che:

  • tutte le condizioni di Autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate in conformità con la disciplina sull’Autorizzazione;
  • l’installazione sia conforme alle suddette condizioni.

Nel caso in cui si manifesti un ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso particolare del riesame con valenza sopra descritto, esso non viene considerato ai fini di un eventuale dilazione dei tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio delle installazioni alle condizioni dell’autorizzazione.
Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, risulti registrata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine per il riesame con valenza viene esteso a sedici anni, e se viene effettuata dopo il rilascio dell’AIA, il relativo riesame viene effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’AIA, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine per il riesame con valenza (disposto sull’installazione nel suo complesso qualora siano trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione), viene esteso a 12 anni, mentre se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all’AIA, il riesame di detta autorizzazione viene effettuato almeno ogni 12 anni, a partire dal primo successivo riesame.
Il procedimento di riesame è condotto tramite le modalità con cui viene effettuata la verifica circa la completezza della domanda, ed eseguita la relativa procedura. La normativa prevede anche la possibilità di far partecipare il pubblico alla procedura di riesame attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Autorità competente. Fino alla pronuncia dell’Autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso.

Modifiche di impianto o variazione del gestore e obblighi di informazione del gestore

Nel caso di modifiche progettate all’impianto successivamente al rilascio dell’Autorizzazione, il gestore deve comunicarle all’Autorità competente.
Quest’ultima, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’AIA o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti prescritti (in modo simmetrico l’Autorità, laddove valuti come non sostanziali o non rilevanti le modifiche, non procede ad aggiornamento alcuno). Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione sopra richiamata, risultino sostanziali, il gestore invia all’Autorità competente una nuova domanda di Autorizzazione, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle relative informazioni. Qualora si verifichi tale evenienza, si applicano le prescrizioni previste in merito alla qualità/quantità dei dati contenuti e relativa procedura di AIA applicata dall’Autorità, indicati in precedenza.
Escludendo i due casi appena esaminati il gestore deve informare l’Autorità competente ed ISPRA (in qualità di Autorità di controllo), circa ogni nuova istanza presentata per l’installazione, in sensi delle seguenti normativa in tema di:

  • prevenzione dai rischi di incidente rilevante;
  • valutazione di impatto ambientale;
  • urbanistica.

La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, individua quali sono gli elementi, in base ai quali, il gestore ritiene che quelli previsti non comportino né effetti sull’ambiente, né siano in contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’AIA.
Da ultimo il Legislatore prescrive che, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio Gestore e quello nuovo devono darne comunicazione entro 30 gg all’Autorità, anche mediante autocertificazione, ai fini della valutazione dell’AIA.

Informazioni circa incidenti ed imprevisti

Il gestore deve informare immediatamente l’Autorità competente ed ISPRA in qualità di Ente responsabile degli accertamenti, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.
In rapporto a tali informazioni, l’Autorità competente ha la facoltà di diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che la stessa, anche su proposta di ISPRA oppure delle amministrazioni competenti in materia ambientale (purché territorialmente competenti), ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.
Infine, l’Autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative in esame, fermo restando il termine massimo di otto ore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

Rispetto delle condizioni dell’AIA e obbligo del gestore

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell’Autorizzazione, ne dà comunicazione all’Autorità competente.
Dalla data in cui viene ricevuta la suddetta comunicazione i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti da includere nell’AIA sono:

  • trasmessi dal gestore all’Autorità, ai Comuni interessati, nonché ad ISPRA, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa;
  • resi disponibili dall’Autorità presso il pubblico, tramite gli stessi uffici presso i quali verranno depositati documenti ed atti inerenti il procedimento, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità competente.

Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell’Autorizzazione, adottando allo stesso tempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

Obblighi di ISPRA e ARPA/APPA

ISPRA, per gli impianti competenza statale, e le ARPA/APPA per gli altri, vengono coinvolti dal Legislatore nell’attività di verifica del rispetto delle condizioni contenute nell’Autorizzazione. Infatti, devono accertare, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione in merito agli “opportuni requisiti di controllo delle emissioni”, e con oneri a carico del gestore:

  • il rispetto delle condizioni riportate nella suddetta Autorizzazione;
  • la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  • l’adempimento del gestore ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia regolarmente informato l’Autorità e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Oltre a quelle appena viste, sono possibili ispezioni straordinarie da parte dell’Autorità, sugli impianti autorizzati con AIA, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo.

Quali sono i compiti del Gestore qualora venga svolta l’attività ispettiva?

In base alla normativa egli deve “fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria” prevista dagli articoli del TUA.
A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell’installazione alle condizioni autorizzative e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere; quanto accertato viene incluso in una relazione, notificata al gestore interessato e all’Autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico entro il tempo di quattro mesi dalla suddetta visita.
Fatto salvo il caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’Autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

Esiti dei controlli e delle ispezioni

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni, svolti da ISPRA e dalle Agenzie di cui sopra, sono comunicati all’Autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni indicate sopra alle lettere a), b), e c), e proponendo le misure da adottare. Sempre verso la suddetta Autorità sussiste un obbligo di comunicazione da parte degli Organi che svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti soggetti ad AIA (ovvero che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte II del TUA), e che abbiano acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del contenuto del Testo Unico Ambientale, i quali devono trasmettere tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato.
Successivamente al controllo sulle emissioni relative ad impianti soggetti ad AIA, richiesti dalle condizioni fissate dalla stessa, l’Autorità competente deve mettere a disposizione del pubblico i relativi risultati/dati in suo possesso, presso/tramite gli uffici presso i quali verranno depositati documenti ed atti inerenti il procedimento sopra richiamati.

I casi di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di Autorizzazione

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di Autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza, l’Autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni:

  • alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
  • alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno;
  • alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente;
  • alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di Autorizzazione.

In particolare, qualora si verifichi l’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’Autorità deve informare il Sindaco, per consentire l’assunzione di talune misure, qualora si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute (a seguito dell’esercizio dell’impianto in merito al quale si manifesta l’inosservanza).

Cosa contiene il un piano d’ispezione ambientale?

Le attività ispettive nel sito devono essere racchiuse all’interno un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il MATTM, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle AIA statali ricadenti nel territorio, all’interno del quale si devono rinvenire i seguenti elementi:

  • un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
  • l’identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
  • un registro delle installazioni coperte dal piano;
  • le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
  • le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’Autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
  • se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie Autorità d’ispezione.

Tempistica delle visite in loco

Invece in merito alle visite in loco, il Legislatore prescrive che il periodo intercorrente tra 2 visite non deve superare:

  • i 12 mesi per le installazioni che presentano i rischi più elevati;
  • i 36 mesi anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati;
  • i 6 mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni.

Le suddette soglie vengono determinate sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, in cui vengono considerati dagli stessi Enti almeno tre aspetti:

  • gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti;
  • il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
  • la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

Per approfondire sulle ispezioni negli stabilimenti soggetti ad AIA, leggi il nostro approfondimento, alla luce delle ultime Linee Guida SNP sull’argomento.

Ispezioni presso impianti soggetti ad AIA: come svolgerle e Programmazione 2023

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