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Ispezioni presso impianti soggetti ad AIA: come svolgerle e Programmazione 2023

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Dopo aver analizzato la disciplina specifica in materia di Autorizzazione integrata ambientale, passiamo ad analizzare la disciplina delle Ispezioni presso le Installazioni soggette all’Autorizzazione.

ISPRA ha approvato con Decreto doc. prot. n. 2335/2023 la revisione di Programmazione delle attività di controllo di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 (Art. 29-decies), previste per l’anno 2023. L’attuale programmazione sostituisce la tabella precedentemente inviata con Prot.70514 del 21/12/2022 e viene concordata con le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente.

Cosa si intende per Ispezione, qual è la normativa applicabile e come vengono organizzate le ispezioni? Nell’articolo facciamo riferimento anche alle ultime Linee guida pubblicate dal Servizio Nazionale di Prevenzione Ambientale.

AIA: Controllo degli impianti, cosa verifica ISPRA?

L’Articolo 29-decies regola il “Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale” e riporta gli obblighi del gestore degli impianti (comma 1) nell’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale, e gli obblighi di trasmissione all’Autorità competente (comma 2) dei dati relativi ai controlli delle emissioni.

In base all’articolo, ISPRA e le agenzie ambientali che dovranno verificare:

  • il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
  • la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  • che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

In che modo ISPRA svolge i controlli sugli impianti?

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  ambientale esegue i controlli anche avvalendosi delle  agenzie regionali   e   provinciali   per   la    protezione    dell’ambiente territorialmente  competenti.

Le attività ispettive sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle  autorizzazioni  integrate statali ricadenti nel  territorio.

Cosa deve fare il gestore impianto?

Il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto (comma 5), per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dell’ISPRA sono comunicati all’autorità competente ed al gestore (comma 6). Peraltro, I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione del Pubblico (comma 8).

Inosservanza AIA: cosa succede?

In base all’art. 29 decies in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza (art. 29-quattuordecies), l’autorità competente (MASE) procede secondo la gravità delle infrazioni svolgendo:

  • diffida con un termine al gestore per eliminare le inosservanze e le misure provvisorie o complementari che l’autorità competente ritenga
  • diffida e sospensione attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente (la sospensione viene automaticamente prorogata, finche’ il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza e se i controlli sul successivo esercizio non confermano che e’ stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;
  • revoca dell’autorizzazione e chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;
  • chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

Attività ispettive regionali su installazioni soggette ad AIA: il Piano di ispezione ambientale regionale

Il D.lgs.152/2006 e s.m.i. stabilisce all’art.29 decies comma 11-bis che “le attività ispettive in sito di cui all’articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio.

Piano d’ispezione ambientale a livello regionale: cosa contiene?

Il Piano è caratterizzato dai seguenti elementi:

  • un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
  • la identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
  • un registro delle installazioni coperte dal piano;
  • le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
  • le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
  • se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.

Tempistica delle visite sulle installazioni AIA

All’art.11-ter del D.lgs.152/2006 si stabilisce che il periodo tra due visite in loco non supera

  • un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati,
  • tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati,
  • sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni.

Rischi ambientali delle installazioni su salute e ambiente: cosa considerare

Le Regioni devono considerare almeno

  • gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti;
    • il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
    • la partecipazione del Gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del Regolamento (CE) n.1221/2009).

Chi elabora il Programma delle Ispezioni ordinarie?

l Programma delle Ispezioni ordinarie è elaborato dalle Regioni o Province Autonome secondo i criteri e le modalità sopra descritte.

  • Se tale programmazione, comprensiva di procedure per l’esecuzione delle ispezioni ambientali, sia stata elaborata ed approvata dalle Regioni/Province Autonome, le singole Agenzie hanno indicazioni ben precise in termini di Installazioni da controllare, ai sensi dell’art.29-decies comma 3 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., e frequenze di controllo.
  • Se tale programmazione non sia stata ancora implementata, ogni Agenzia deve dotarsi di un criterio per la programmazione delle attività di controllo e verifica ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i che condivide con Regioni/Province Autonome.

Ispezioni AIA: documentazione SNPA di riferimento

Per offrire un riferimento alle Agenzie per assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 29-decies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., (salve le specificità delle realtà regionali), il Consiglio Federale del SNPA ha emanato

Le Linea Guida Controlli su installazioni AIA di competenza regionale (Marzo 2022)

Il documento ha lo scopo di supportare gli ispettori, nel contesto delle attività di controllo svolte presso installazioni AIA regionali nella verifica del rispetto delle prescrizioni presenti nei relativi atti, fornendo procedure, format ed esemplificazione dei flussi comunicativi tra le istituzioni coinvolte.

Le indicazioni potranno rappresentare una base comune per tutti gli ispettori delle Agenzie regionali facenti parte del SNPA, a garanzia di omogeneità dei criteri adottati e della qualità delle prestazioni erogate nello svolgimento delle attività di controllo in materia di AIA siano esse regionali o statali.

Cosa contiene la Linea guida Controlli su Installazione AIA?

La linea guida descrive il processo “PRESTAZIONE TECNICA B.3.1.4 Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA e valutazione dei rapporti annuali dei PMC”

Sono contenute le indicazioni sullo svolgimento di ispezioni straordinarie e non programmate su installazioni soggette ad AIA. Restano escluse le ispezioni condotte su installazioni in possesso di AIA Ministeriale per le quali sono in essere specifiche convenzioni ISPRA/Agenzie.

AIA: definizioni di installazione e Ispezioni

In questa sezione chiariamo alcune delle definizioni più importanti in materia di Ispezioni sugli stabilimenti sottoposti ad AIA.

Cosa si intende per installazione?

Per Installazione si intende una unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

Cosa si intende per Ispezione non programmata?

L’ispezione non programmata presso un’installazione AIA è effettuata quando i dati disponibili dell’autocontrollo e dei controlli ordinari già condotti non sono sufficienti a dare risposte in caso di:
1. esposti ambientali significativi e/o pertinenti e comunque opportunamente documentati;
•             specifiche problematiche locali;
2. particolari problematiche legate a specifiche categorie di impianto;
3. necessità di acquisizione di ulteriori informazioni ambientali;
4. gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze;
5. necessità di valutazione della conformità di singoli interventi (es. messa a regime di un impianto, di parte di esso o di un nuovo sistema di abbattimento);
6. richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Tali tipologie di ispezione non sono soggette agli obblighi discendenti dall’applicazione della Direttiva: l’ispezione non programmata può riguardare singoli aspetti o ben definite parti dell’installazione.

Che differenza c’è fra ispezione ordinaria e straordinaria?

L’ Ispezione ordinaria è una ispezione ambientale programmata presso un’installazione con autorizzazione integrata ambientale effettuata nell’ambito di un programma di ispezione definito all’interno del piano dei controlli di cui all’art. 29-decies comma 11-bis del D.lgs.152/2006 s.m.i. o, ove il suddetto piano dei controlli non sia previsto, comunque svolte nell’ambito della programmazione annuale interna dell’Agenzia.
L’Ispezione straordinaria è una ispezione presso un’installazione con autorizzazione integrata ambientale disposta dall’A.C. ai sensi dell’art. 29 decies c.4.

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