Il D.lgs. 81/08 stabilisce regole precise per la valutazione e la gestione del rischio da esposizione a vibrazioni sul posto di lavoro. Questo articolo fa chiarezza su cosa prevede la normativa, dalle tipologie di rischi per la salute (vibrazioni mano-braccio e corpo intero) ai valori limite di esposizione. Scopri quali sono gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori.
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Valutazione dei rischi rumore e vibrazioni: tecniche pratiche e strumentali.
Nell'articolo
Rischio di esposizione a vibrazioni: cosa prevede il D.lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81/2008 (TUSL) ha introdotto agli articoli 199-205 (Titolo VIII Agenti Fisici, Capo III) obblighi specifici, relativi all’esposizione a vibrazioni dei lavoratori, per i datori di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione ed alla sorveglianza sanitaria, abrogando quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. 12 agosto 2005, n. 187.
Campo di applicazione: chi riguarda?
Il provvedimento interessa molte attività in cui sono utilizzate macchine o attrezzature di lavoro che generano vibrazioni, ad esempio:
- macchine di movimentazione (pale meccaniche, escavatori, trattrici agricole, carrelli elevatori ecc.);
- mezzi di trasporto (autobus, treni ecc.);
- macchine utensili portatili (smerigliatrici, martelli e scalpelli pneumatici, levigatrici orbitali, avvitatori, motoseghe, decespugliatori, ecc.).
Per quanto riguarda il campo di applicazione soggettivo, il CAPO III del TUSL – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Vibrazioni – riguarda tutti i lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche (art. 199).
Tipologie di vibrazioni
Le vibrazioni meccaniche sono suddivise dall’art. 200 del D.lgs. 81/08 in due tipi, in base ai loro possibili effetti sulla salute:
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che comportano ai lavoratori di-sturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero, che causano in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Rischio vibrazioni: valori limite
La distinzione serve per individuare correttamente i diversi valori limite che interessano i lavoratori. Questi sono calcolati su un periodo di riferimento di 8 ore e si distinguono in:
- valore limite di esposizione giornaliero che non può essere mai superato durante il lavoro;
- valore d’azione giornaliero che, se superato, fa scattare per il datore di lavoro l’obbligo di adottare le misure di prevenzione e protezione specifiche stabilite dal decreto.
I valori limite delle vibrazioni stabiliti dall’art. 201 del D.lgs. 81/08 possono essere schematizzati come nella tabella 1, riportata di seguito.
Livello di esposizione giornaliera m/s2 | Valore di azione giornaliero m/s2 | Valore limite per brevi periodi m/s2 | |
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | 5 | 2,5 | 20 |
Vibrazioni trasmesse al corpo intero | 1 | 0,5 | 1,5 |
I limiti previsti dalla norma potranno essere derogati solo dimostrando che si tratta di picchi occasionali e improvvisi che non incidono sensibilmente sulla salute del lavoratore.
La valutazione del rischio vibrazioni: modalità e periodicità
L’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori comprende, ai sensi dell’art. 202, anche i rischi che possono derivare dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche. La valutazione comprende, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
La periodicità della valutazione è stabilita, come per gli altri agenti fisici, dall’art. 181 del decreto, quindi con cadenza almeno quadriennale.
Al comma 5 dell’art. 202 sono riportati gli elementi di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione. L’art. 202, integrato dall’Allegato XXXV, contiene le modalità per valutare e misurare i livelli di vibrazioni meccaniche. In particolare, come riportato nella parte A dell’Allegato XXXV del D.lgs. 81/08, la valutazione consiste nel calcolo del valore dell’esposizione giornaliera alle vibrazioni. Essa può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti e sull’osservazione delle condizioni di lavoro.
È possibile inoltre fare riferimento a Banche dati specifiche contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
- Il Portale Agenti Fisici (PAF) mette a disposizione le Banche Dati “Vibrazioni Mano Braccio” e “Vibrazioni Corpo Intero” ai fini della valutazione dei rischi.
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
Per effettuare la valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di macchinari vibranti che interessano un solo braccio o entrambe le braccia contemporaneamente, l’Allegato XXXV fa riferimento alle disposizioni delle norme UNI EN ISO 5349-1:2004 e 5349-2:2001. Queste costituiscono un’utile guida per stabilire il grado di rischio per i lavoratori che subiscano sollecitazioni al sistema mano-braccio, utilizzando macchine portatili o condotte a mano, manufatti in lavorazione vibranti o dispositivo di comando di macchine mobili o fisse.
Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione dei rischi connessi all’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero deve essere effettuata conformemente alla norma UNI ISO 2631-1 (2014).
Anche in questo caso è consentito eseguire una stima su dati bibliografici.
Misurazione del livello di esposizione alle vibrazioni
La misurazione del livello di esposizione alle vibrazioni è un’operazione diversa rispetto alla valutazione dei rischi, infatti essa richiede attrezzature specifiche e una metodologia adeguata rispetto alle caratteristiche delle vibrazioni, ai fattori ambientali ed al tipo di apparecchio di misurazione utilizzato.
Quando è necessario procedere alla misurazione dell’esposizione?
La misurazione è necessaria se non sono disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso Banche dati delle Regioni o del C.N.R., oppure direttamente presso i produttori o i fornitori dell’attrezzatura.
Cosa inserire nel DVR?
I risultati della valutazione e della misurazione sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Nel caso in cui l’esposizione alle vibrazioni possa essere ritenuta, da una valutazione qualitativa, di scarsa rilevanza, non è necessario proseguire in modo approfondito il percorso valutativo; sussiste tuttavia l’obbligo di segnalare tale circostanza nel documento.
In ogni caso, ove si verifichino mutamenti significativi ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che rendano superata la valutazione stessa, nonché nei casi in cui dalla sorveglianza sanitaria si deducano situazioni che richiedano una nuova valutazione, la stessa deve essere aggiornata.
Le misure di prevenzione e protezione
Ove dalla valutazione dei rischi risulti che sono superati i valori di azione (quindi ove dalla valutazione emerga che l’esposizione dei lavoratori si pone tra il valore del livello di azione e il valore limite), il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma di misure tecniche o organizzative conforme alle disposizioni contenute nell’art. 203 del D.Lgs. 81/2008 per ridurre al minimo l’esposizione e i rischi per i lavoratori.
In ogni caso devono essere adottate le misure necessarie per non superare il valore limite di esposizione alle vibrazioni meccaniche (individuandone le cause e adottando le misure che impediscono il ripetersi di tale superamento).
Le misure tecniche e organizzative per la riduzione al minimo del rischio possono prevedere (come indicato all’art. 203, comma 1, del D.lgs. 81/08):
- l’adozione di altri metodi di lavoro;
- la scelta di attrezzature che producano il minor livello di vibrazioni;
- la fornitura di attrezzature accessorie che riducano le vibrazioni;
- l’adeguata manutenzione delle attrezzature e dei DPI;
- la progettazione e l’organizzazione dei posti di lavoro;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori;
- la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
- l’organizzazione degli orari di lavoro con adeguati periodi riposo;
- la fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità (in quanto tali fattori possono esaltare i danni da vibrazioni).
L’utilizzo dei DPI come guanti antivibranti o di sedili antivibranti per ridurre l’esposizione è un altro degli interventi possibili, assieme a misure di carattere organizzativo (quali pause interposte tra i periodi di lavoro).
In quali casi è necessaria la sorveglianza sanitaria?
Ai sensi dell’art. 204, del D.lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria se sono superati i valori di azione e deve essere ripetuta ogni anno, oppure secondo diversa periodicità decisa dal medico competente in base alla valutazione del rischio.
La motivazione deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
L’organo di vigilanza può tuttavia disporre, con provvedimento motivato, contenuti e modalità per la sorveglianza sanitaria in maniera diversa da quanto deciso dal medico competente.
Deroghe nei settori della navigazione marittima e aerea
Il D.lgs. 81/08 all’art. 205 specifica che nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora – tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro – non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto. “Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite”.
Le deroghe possono essere concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di vigilanza
territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La concessione delle deroghe in questione è condizionata all’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
Strumenti e risorse per l’approfondimento
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