Formazione obbligatoria sicurezza dirigenti

La formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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L’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha ridefinito gli standard della formazione obbligatoria per i dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 37, comma7): dalle 12 ore di formazione base, fino alle regole per l’aggiornamento e alle modalità di erogazione consentite (presenza, VCS o e-learning).

La formazione obbligatoria dei dirigenti per la Sicurezza

Ai sensi dell’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, i dirigenti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro in linea con quanto sancito dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

Durata e requisiti del corso Dirigenti (12 ore)

Come previsto nell’Accordo Stato-Regioni 2025, i dirigenti, attraverso la frequenza del corso di formazione, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. La formazione obbligatoria dei dirigenti ha una durata minima di 12 ore e sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

I 4 Moduli didattici della formazione per i dirigenti: contenuti minimi

La formazione dei dirigenti è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

1 – Modulo Giuridico normativo

  • Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
  • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa.
  • La delega di funzioni.
  • La responsabilità civile e penale del dirigente;
  • la responsabilità amministrativa d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato;
  • prevenzione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro (ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro);
  • inserimento di lavoratori disabili – riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4- ter) convertito con L. 99/2013.
  • I ruoli delle ASL, INL, VVF e INAIL;
  • gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.

2 – Modulo Gestione e organizzazione della sicurezza

  • Modalità di gestione ed organizzazione dei processi relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008;
  • i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla normativa volontaria.

3 – Modulo Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro

  • Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il dirigente opera;
  • importanza della sorveglianza sanitaria.
  • Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione;
  • gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
  • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.

4 – Modulo Comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori

  • Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione;
  • gli obblighi formativi per i diversi soggetti aziendali;
  • gestione dei gruppi di lavoro e dei conflitti;
  • consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Modulo Cantieri: novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha introdotto un’ulteriore specifica.
Il corso – come precedentemente indicato – è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del dirigente previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008, ove integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima di 6 ore. In tale modulo saranno quindi trattati i compiti specifici del dirigente dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili.

Modulo aggiuntivo “Cantieri”

Ecco i contenuti minimi previsti dall’Accordo 2025 per il modulo cantieri:

  • I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità.
  • La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti.
  • Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 81/2008.
  • Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008;
  • Il cronoprogramma dei lavori.
  • Esempi e analisi di un PSC.
  • Esempi e analisi di un POS.

Esame finale e Verifica delle conoscenze

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, deve essere effettuata una prova di verifica da effettuarsi, in alternativa, con colloquio o test; la prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

Aggiornamento quinquennale dei dirigenti (6 ore)

La formazione dei dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il dirigente opera in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.

Formazione in e-learning e videoconferenza sincrona: le modalità di erogazione consentite

L’intero percorso formativo per dirigenti (corsi di formazione e aggiornamento) può essere fruito in presenza fisica, mediante Videoconferenza Sincrona (VCS) o in modalità e-learning.
A differenza di quanto previsto per i preposti, per i dirigenti non sussiste l’obbligo della formazione in presenza; pertanto tale formazione può continuare a essere fruita anche in modalità e-learning, purché conforme ai requisiti tecnici previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Restano obbligatori:

  • La verifica finale dell’apprendimento.
  • La verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Corsi di formazione per dirigenti: la formazione obbligatoria

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Redazione InSic

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