Formazione Sicurezza sul lavoro, la Lombardia vara la nuova Legge Regionale n. 4/2026: elenco formatori e nuovi obblighi

Formazione Sicurezza sul lavoro, la Lombardia vara la Legge Regionale n. 4/2026: elenco formatori e nuovi obblighi

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È stata pubblicata la Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, che introduce una riforma strutturale del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Lombardia.
Dall’istituzione di un Elenco Regionale per i soggetti formatori, alla tracciabilità tramite piattaforma informatica, fino ai prossimi step attuativi: ecco come cambiano le regole e gli obblighi per erogare formazione nel territorio regionale.

Cosa cambia con la Legge Regionale n. 4/2026 in Lombardia

Il quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2025

La nuova Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4 si pone l’obiettivo di innalzare i livelli di prevenzione contro infortuni e malattie professionali attraverso un controllo più stringente sulla qualità e sulla veridicità della formazione erogata. La norma agisce nel solco del D.Lgs. 81/2008, integrando le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Quali corsi sono esclusi dall’ambito di applicazione?

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge in questione i corsi di formazione o di aggiornamento:

  • riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall’articolo 46 del d.lgs. 81/2008;
  • abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall’articolo 73 bis del d.lgs. 81/2008;
  • in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);
  • oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.

L’Elenco regionale dei soggetti formatori: le 3 sezioni

La novità principale della legge è l’istituzione di un Elenco regionale obbligatorio, gestito dalla struttura regionale competente in materia di sanità. L’elenco sarà suddiviso in tre sezioni:

  • I – Soggetti formatori istituzionali: quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, nonché ASST, AREU, Fondazioni IRCCS, Polis-Lombardia.
  • II – Soggetti formatori accreditati: quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 in possesso dei seguenti ulteriori requisiti (rispetto a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni, dall’Allegato XXI al d.lgs. 81/08, dai relativi decreti attuativi, nonché dalla citata l.r. 19/07):
    • esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale;
    • non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
    • non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
  • III – Altri Soggetti formatori: quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti (rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/08):
    • esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni;
    • non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.

L’Elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli “altri soggetti formatori”, ad eccezione dei fondi interprofessionali.
L’iscrizione nell’Elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.
Tale elenco sarà pubblicato sul sito della Regione Lombardia.

Modalità d’iscrizione, aggiornamento e verifica

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definirà:

  • le modalità d’iscrizione nell’elenco regionale;
  • le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso;
  • le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.

Il Tavolo tecnico permanente

È istituito inoltre un Tavolo tecnico permanente, specificatamente indicato nel protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell’articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all’interno del Comitato.

La nuova Piattaforma informatica per la tracciabilità della formazione

Per garantire vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento sarà realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un’apposita piattaforma informatica. All’interno di tale piattaforma saranno riportate le informazioni relative ai corsi. Le ATS e l’Ispettorato nazionale del lavoro avranno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

Obblighi di comunicazione: avvio, conclusione e calendari dei corsi

Tutti i soggetti formatori (inclusi i datori di lavoro che formano direttamente il proprio personale) dovranno:

  • Comunicare l’avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, con l’elenco degli allievi e il calendario.
  • Comunicarne la conclusione entro 30 giorni.

Validità degli attestati: il ruolo della piattaforma regionale

La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, definirà:

  • le caratteristiche della piattaforma, incluse quelle relative al rilascio di attestati;
  • i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui sopra, devono essere effettuate;
  • le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma;
  • le modalità di trattamento dei dati personali.

Sanzioni e controlli

La legge introduce infine pesanti sanzioni amministrative, che saranno irrogate dalle ATS. In particolare:

  • Da 5.000 a 30.000 € per chi eroga formazione in mancanza dell’iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco regionale, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.
  • Da 500 a 3.000 € per ogni corso di formazione o di aggiornamento, per chi non ottempera, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale all’invio delle comunicazioni. Prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione nell’elenco regionale fino a sei mesi.
  • Da 100 a 600 € – salvo che il fatto costituisca reato – per ogni attestato non generato dalla piattaforma informatica. Tali attestati non sono comunque considerati validi.
ViolazioneSanzione amministrativaSanzione accessoria
Mancata iscrizione ElencoDa 5.000€ a 30.000€Divieto iscrizione fino a 12 mesi
Mancata comunicazione corsoDa 500€ a 3.000€ per corsoSospensione fino a 6 mesi
Attestato fuori piattaformaDa 100€ a 600€ per attestatoInvalidità dell’attestato

Dove consultare il testo integrale della Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4

Per un’analisi dettagliata della legge regionale 10 febbraio 2026 n.4 si rinvia al testo ufficiale pubblicato sul BURL Supplemento 7 – venerdì 13 febbraio 2026.

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