Accordo stato regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Accordo Stato-Regioni per la formazione: nodi da sciogliere e esigenza di rendere operativo quanto disposto

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Dopo anni di attesa, il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro è finalmente realtà. Tuttavia, l’emanazione dell’Accordo non chiude il cerchio: apre piuttosto una fase delicata in cui la sfida principale sarà trasformare quanto disposto in azioni efficaci e coerenti. Tre, in proposito, i punti critici da chiarire: la possibilità della video-conferenza sincrona per la formazione dei preposti, le verifiche di efficacia della formazione, i percorsi formativi per i delegati del datore di lavoro.

  1. Un iter lungo e complesso per un Accordo atteso da anni
  2. Accordo Stato Regioni 2025: i punti contraddittori
  3. Le troppe deroghe agli adempimenti previsti: il “modello Penelope”
  4. Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: i principali nodi da sciogliere
    • La video-conferenza sincrona per la formazione dei preposti
    • Le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
    • La formazione per i delegati del datore di lavoro
  5. Il periodo transitorio e l’applicazione delle nuove regole dell’Accordo Stato-Regioni
  6. Approfondimenti su Salute e Sicurezza a cura dell’autrice
  7. Strumenti e risorse per una Formazione coinvolgente e interattiva

Un iter lungo e complesso per un Accordo atteso da anni

In questi casi si dice “cosa fatta capo ha”. E, difatti, con l’approvazione nello scorso 17 aprile (e la successiva pubblicazione in GU il 24 maggio u.s.) dell’«Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano» (di seguito ASR) si è giunti al termine di un lungo e travagliato iter, di oltre tre anni di lavoro impiegati per l’elaborazione del testo, caratterizzati da alterni confronti tra gli estensori istituzionali e le Parti sociali.

Superato ampiamente il termine (seppur ordinatorio) del 30 giugno 2022, indicato dal legislatore della rilevante novella attuata al testo dell’art.37 del d.lgs. 81 del 2008 s.m. quale data entro cui adottare un nuovo Accordo in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, è tempo di rendere agito quanto introdotto.

Se i meriti delle significative novità che caratterizzano il nuovo ASR si devono indubbiamente attribuire a quanto dettato dalla Legge 215 del 2021 che, tra gli altri interventi, ha profondamente innovato l’art.37 del d.lgs. 81 del 2008 s.m., con rammarico non si può, invece, attribuire altrettanta capacità a chi va attribuita la paternità (e non meno la maternità) dell’Accordo nel declinare le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte.

Accordo Stato Regioni 2025: i punti contraddittori

Tralasciando gli imperdonabili errori che si scorgono nel testo inerenti le citazioni di alcune normative specifiche (a partire dal d.lgs. 216 del 2003, come anche della Legge 52 del 2022…), soprattutto considerato il lungo tempo trascorso, già solo dalla definitiva versione del testo alla pubblicazione, caratterizzato da molte riunioni della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che avrebbe consentito anche solo una minima, seppur attenta, rilettura da parte degli apparati tecnici evitando così il permanere di tali (consideriamoli) refusi, molti altri sono gli aspetti sui quali occorre necessariamente interrogarsi, guardando al futuro.

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Cinzia Frascheri

Giuslavorista, Dipartimento CISL Nazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro