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Green Pass base e Super Green Pass: le attività consentite a partire dal 1° giugno 2022

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Dove è richiesta la Certificazione verde Covid-19 alla luce del Decreto Riaperture? Cosa cambia a partire dal 1 ° Giugno? In quali luoghi occorre usare il Green Pass base e in quali non è più richiesto il Green Pass rafforzato?

Per orientarsi suggeriamo la Tabella delle Attività consentite, elaborata dal Governo e riportiamo di seguito le principali novità sulla caduta delle restrizioni.

Green Pass: cosa cambia dal 1° Giugno

Dal 1° giugno 2022 la certificazione verde Covid-19 non è più necessaria per l’ingresso in Italia dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Terzi e ciò riguarda sia i turisti sia gli italiani.

E’ decaduta infatti dal 31 maggio l’Ordinanza del 27 gennaio 2022 del Ministero della Salute che prevedeva tale regola e che non verrà riconfermata. Pertanto, dal 1° giugno, anche coloro che non sono provvisti di Green pass potranno liberamente entrare in Italia. Invece, la certificazione verde continua ad essere obbligatoria per l’ingresso in alcuni Paesi dell’Unione europea.

Dal 1° maggio invece il passenger locator form che provvedeva alla localizzazione del viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento non è più necessario in Italia.

Green Pass: cosa è cambiato dal 1° maggio 2022

Con il DL Riaperture, dal 1 maggio 2022 il green pass non è più richiesto nel nostro Paese per attività e servizi.

Green Pass: dove è obbligatorio a partire dal 1° maggio?

Il Green Pass resta obbligatorio (anche ai sensi del DL Riaperture)

  • per accedere come visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e RSA
  • per permanere come accompagnatori di pazienti non Covid-19 nelle sale di attesa di pronto soccorso, strutture sanitarie e sociosanitarie.

Per quali attività non serve il Green Pass (dal 1° febbraio)?

Restano esclusi dall’obbligo di esibizione del Green Pass, a partire dal 1° febbraio le attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM del 21 gennaio 22 che le ha elencate (ai sensi dell’Art.3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 ) e sono:

  • a) esigenze alimentari e di prima necessità (vendita al dettaglio – si veda l’allegato al DPCM);
  • b) esigenze di salute, (farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie e sociosanitarie, veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori;
  • c) esigenze di sicurezza, (accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali);
  • d) esigenze di giustizia, (uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie e per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale).

Green Pass rafforzato: per quali attività non serve più?

Alla luce del DL Festività 221/21 e del DL Covid 229/21, l’obbligo di Green Pass rafforzato o Super Green Pass vale già per tutte le seguenti attività :

  • piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
  • musei e mostre;
  • centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • ristorazione, per il consumo anche al banco dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 (Art. 5 del DL 221/21).
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale;
  • strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 soltanto per coloro che sono muniti di green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo, oppure vaccinazione con terza dose.

Cosa si intende per Certificazione Verde COVID?

La Certificazione verde COVID-19 nella forma di

  • Green pass base: si Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
  • Green pass rafforzato: Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione e non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;
  • Green pass booster: Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Per approfondire su cosa è la certificazione verde covid, leggi la pagina informativa del Governo e approfondisci sulla differenza fra Green Pass base, rafforzato e buster sulla FAQ del Governo.

A cosa serve la Certificazione Verde?

La Certificazione verde serve per poter accedere alle seguenti attività o servizi

  • Viaggi in Europa;
  • Lavoro pubblico e privato;
  • Mezzi di trasporto;
  • Scuola e Università;
  • Strutture sanitarie;
  • Attività e servizi.

Per sapere a cosa serve la Certificazione verde COVID-19 consulta la pagina informativa del Governo)

Certificazione verde COVID-19, Green Pass e Super Green Pass per i luoghi di lavoro

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).

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Mail: a.mazzuca@insic.it

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it