Accesso senza Green Pass: per quali attività? il DPCM con l’elenco delle esigenze essenziali e primarie per la persona

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In Gazzetta il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022 che riporta le attività rispondono a “le esigenze essenziali e primarie della persona” e per le quali, pertanto, non viene richiesto il possesso di alcuna delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass base e rafforzato).

Le regole sono applicabili a partire dal 1° febbraio 2022. Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi citati nell’allegato al Decreto e dai responsabili dei servizi previste alle lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Quali Attività riguardano “esigenze essenziali e primarie della persona”?

Le attività, anche al chiuso, per le quali, dunque non serve il Green Pass (né base, né rafforzato) sono quelle che soddisfano:

a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l ‘accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio (si veda l’allegato al decreto);

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento  di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, (fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi) e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice ;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l ‘accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Per quali attività occorre il Green Pass?

Ricordiamo che sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass base (da tampone/guarigione/vaccinazione) l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:

  • servizi alla persona; – a partire dal 20 gennaio 2022
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
  • pubblici uffici; – a partire dal 20 gennaio 2022
  • servizi postali; – a partire dal 1° febbraio 2022
  • bancari e finanziari; – a partire dal 1° febbraio 2022
  • attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, (individuate con apposito DPCM) – a partire dal 1° febbraio 2022.

Per quali attività serve il Super Green Pass o Green Pass rafforzato?

Alla luce del DL Festività 221/21 e del DL Covid 229/21l’obbligo di Green Pass rafforzato o Super Green Pass (da guarigione/completamento del ciclo vaccinale/da terza dose booster) vale per tutte le seguenti attività:

  • piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
  • musei e mostre;
  • centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • ristorazione, per il consumo anche al banco dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 (Art. 5 del DL 221/21).
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale;
  • strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 soltanto per coloro che sono muniti di green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo, oppure vaccinazione con terza dos

Per maggiori informazioni in materia di restrizioni COVID-19 alle attività:

Allegati

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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