Vaccinazioni

DL 44/2021: limiti a responsabilità penale per somministrazione vaccino ed esercizio professione sanitaria

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Nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge 28 maggio 2021 n. 76, che contiene le misure anti COVID-19, in  materia  di  vaccinazioni  anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici sono state confermate due norme transitorie derogatorie della normativa penale:

  • la prima in materia di esclusione della responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali in caso di somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 (all’art.3 del DL 44/2021);
  • la seconda in materia di limitazione della responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.3 bis del DL 44/2021).

Somministrazione vaccino ed esclusione da punibilità per omicidio e lesioni colpose

In base all’art.3, nei casi di omicidio colposo (art.589) e lesioni colpose (art.590) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria,

la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme:

  • alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità;
  • e alle circolari pubblicate sul sito del Ministero Salute.

Esclusione della punibilità: da quando e fino a quando?

In base alle relazioni illustrativa e tecnica dell’originario disegno di legge di conversione, la non punibilità si applica – in base al regime delle successioni delle leggi penali nel tempo – anche ai casi già verificatisi.

L’art.3 fa riferimento alle sole vaccinazioni operate nel periodo emergenziale, e la Camera, nel Report illustrativo del provvedimento, segnala come non ci siano, al momento, termini “finali” non sussistendo una indicazione di termini finali neanche per le disposizioni del piano strategico nazionale per la vaccinazione.

La deroga all’articolo 590 sexies

La limitazione alla punibilità si pone in deroga alla disciplina di cui all’articolo 590-sexies del codice penale che esclude la punibilità, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento

  • si sia verificato a causa di imperizia (e quindi non per negligenza o imprudenza) ma non esclude
    • i casi di imperizia contraddistinta da colpa grave,
    •  e i casi di imperizia verificatasi in assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all’atto sanitario in questione) ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e in generale i casi di negligenza o imprudenza (si vedano le conclusioni della Sentenza della Corte di cassazione n. 8770 depositata il 22 febbraio 2018).
  • e qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge,
  • oppure, qualora siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali.

Limitazione della responsabilità per omicidio e lesioni colpose in ambito sanitario

L’art. 3 bis del convertito decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (articolo inserito in sede di conversione da parte del Senato), introduce anch’esso una disciplina transitoria, che limita la punibilità

  • durante lo stato di emergenza epidemiologica e
  • nei casi di omicidio colposo (art.589) e lesioni colpose (art.590) e
  • commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e
  • che trovano causa nella situazione di emergenza.

Quanto dura la limitazione della punibilità?

Lo stato di emergenza è attualmente valido al 31 luglio 2021 per effetto della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.

Pertanto, la norma transitoria riguarda i fatti commessi nel periodo 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021.

Chi è incluso nella limitazione della punibilità?

Si fa riferimento all’ambito delle professioni sanitarie che comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini

  • dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
  • dei veterinari;
  • dei farmacisti;
  • dei biologi;
  • dei fisici e dei chimici;
  • delle professioni infermieristiche;
  • della professione di ostetrica;
  • dei tecnici sanitari di radiologia medica
  • e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
  • degli psicologi.

La norma fa quindi riferimento, entro tale ambito, a qualsiasi attività (di professione sanitaria), anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19.

Come valutare la colpa grave?

I delitti di omicidio colposo (art.589) e lesioni colpose (art.590) sono punibili solo nei casi di colpa grave.

Come valutare la “colpa grave”?

Il Legislatore identifica i fattori che ne possono escludere la gravità:

  • la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate,
  • la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare,
  • il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.

Normativa transitoria: gli appunti della Camera

La Camera, nel Dossier illustrativo del DL n.44/2021, solleva solo due dubbi sulla portata della normativa transitoria:

  1. la prima questione riguarda la necessità di valutare se sussista l’esigenza di un’indicazione dei parametri di verifica della presenza della “situazione di emergenza” (riconosciuta come concausa);
  2. la seconda questione riguarda se la limitazione della punibilità riguarda anche gli operatori (negli ambiti sanitari o socio-sanitari) che concorrano nel delitto e che non rientrino nelle sopra-indicate categorie delle professioni sanitarie.

Per approfondire sul tema delle responsabilità penali durante l’emergenza COVID-19:

ARTICOLO – La responsabilità del datore di lavoro per i rischi legati al COVID-19: un’analisi alla luce della successione del quadro normativo e regolamentare

Cecilia Valbonesi

Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.9/2020

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Antonio Mazzuca

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