L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, fornendo istruzioni operative per l’applicazione del D.L. 159/2025 (noto come Decreto Sicurezza 2025, convertito in Legge n. 198/2025).
Il documento, redatto previo parere del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 1901/2026), definisce la linea interpretativa ufficiale che orienterà l’attività di vigilanza sul campo.
Nell'articolo
Focus su vigilanza, subappalti e badge
Sulla base delle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito in Legge n. 198/2025), l’Ispettorato:
- orienterà in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
- le imprese che operano nei cantieri edili (in appalto o subappalto), pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale.
La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale (ex art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025) che definirà “le modalità di attuazione di quanto disposto … le misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate”. Una volta adottato il decreto e – fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso – il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).
Patente a crediti: sanzioni e decurtazioni
In linea con la nota prot. n. 609/2026, cui si rinvia per ogni dettaglio:
- Per le violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.
- Le violazioni di cui ai punti da 21 a 23 (Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008) sono state accorpate in un’unica previsione, che stabilisce la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
- Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026.
Misure di tutela, DPI e Sorveglianza Sanitaria
La circolare fornisce importanti chiarimenti anche su temi trasversali, come:
- Violenza e molestie: per i luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è contemplata anche “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori”.
- DPI e Indumenti di lavoro affini: il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere “in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”. Pertanto, gli ispettori provvederanno a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
- Scale verticali: Le scale superiori a 5 metri devono essere provviste in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’art. 115 o di una gabbia di sicurezza. La norma prevede che la scelta sia effettuata “in base alla valutazione del rischio”, poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità. Per tale ragione, per quelle prive di gabbia, le verifiche ispettive dovranno essere tese ad accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori.
- Visite mediche e orario di lavoro: Viene ribadito che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono avvenire durante l’orario di lavoro, eccetto le visite preassuntive. Si introduce, inoltre, all’art. 41, comma 2, la lettera e-quater), che prevede la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. L’INL spiga che sarà opportuno attendere l’Accordo Stato-Regioni, per la ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, previsto entro il 31 dicembre 2026 (ex art. 41, comma 4-bis), che potrà specificare le modalità e le condizioni per lo svolgimento di tale visita.
Il testo integrale della Circolare n. 1/2026
Per ulteriori dettagli e per consultare il testo integrale della Circolare, si rimanda al documento ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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