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Adeguamento antincendio: proroga dei termini per istituti e luoghi di cultura

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Il Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Mille proroghe), entrato in vigore il 31 dicembre scorso, all’articolo 8, rinvia al 31 dicembre 2026 il termine per l’adeguamento antincendio di istituti, edifici e luoghi di cultura che al 31 dicembre 2024 non hanno ancora completato l’iter per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Edifici e luoghi di cultura: proroga adeguamento antincendio

L’art 8 del Decreto Milleproroghe 2026 (DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200)per Istituti e Luoghi di cultura proroga al 31 dicembre 2026 l’adeguamento antincendio.

In particolare il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che utilizzano determinati immobili pubblici, e gli enti territoriali che sono proprietari di istituti e altri luoghi della cultura sottoposti a tutela, devono intervenire sugli edifici che, al 31 dicembre 2024, non avevano ancora concluso la procedura per ottenere il certificato di prevenzione incendi oppure presentavano carenze di sicurezza emerse durante i controlli dei Vigili del fuoco o prescrizioni ancora da rispettare.

Edifici e luoghi di cultura: i termini della proroga

Per questi edifici viene concesso tempo fino al 31 dicembre 2026 per completare l’adeguamento alla normativa antincendio. Gli interventi devono essere realizzati:

  • utilizzando esclusivamente le risorse finanziarie già disponibili, senza nuovi stanziamenti,
  • devono prevedere l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie,
  • in conformità alle norme tecniche vigenti, comprese quelle finalizzate a limitare i danni in caso di incendio, come l’elaborazione di specifici piani di emergenza e di limitazione dei danni.

Il comma 3 dell’articolo 8

“3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all’articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l’iter per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere  alle  eventuali  prescrizioni  impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l’adozione del piano di limitazione dei danni”.

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Redazione InSic

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