Come assicurare la salute e sicurezza sul lavoro degli operatori delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, Croce Rossa Italiana, Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano?
La normativa di riferimento è quella del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 o TUS) che, all’art.3 comma 3-bis, rimanda a decreti specifici l’adattamento delle disposizioni generali di salute e sicurezza sul lavoro ai contesti di attività specifici in cui questi soggetti si trovano ad operare.
Vediamo allora la normativa di riferimento aggiornata per la sicurezza sul lavoro per il settore del volontariato, della cooperazione sociale e del soccorso nazionale.
Nell'articolo
Organizzazioni di volontariato e cooperazione sociale: cosa dice il D.Lgs. 81/2008?
Il Testo Unico di Sicurezza si riferisce alla sicurezza degli operatori (lavoratori e volontari) della cooperazione sociale e della Protezione civile in senso lato, all’interno dell’articolo 3 che definisce il campo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008.
L’articolo 3, comma 3-bis specifica che il TUS si applica, tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, anche a:
- cooperative sociali (regolate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381),
- organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi:
- i volontari della Croce Rossa Italiana
- i volontari del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico
- i volontari dei vigili del fuoco.
Successivamente sono intervenuti vari decreti volti a definire come applicare le disposizioni del TUS a queste attività. Vediamo quali normative regolano la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori di cooperative sociali e volontariato di protezione civile nel dettaglio.
Cooperative sociali e Volontariato di Protezione civile
Quadro riassuntivo
- D.Lgs. n.81/2008 (TUS) – art.3 comma 3 bis
- Decreto 13 aprile 2011
- DCDPC 25 novembre 2013 che sostituisce il decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012
- DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95, noto come Decreto OMNIBUS 2025 – interpretazione autentica dell’art.3 comma 3 bis del TUS.
Il Decreto 13 aprile 2011: come applicare il TUS alle Organizzazioni di volontariato e cooperative sociali
Con Decreto 13 aprile 2011 il Ministero del Lavoro, in attuazione dell’art.3 comma 3-bis del Testo Unico di Sicurezza (TUS – D.Lgs. n.81/2008) ha inteso assicurare la tutela della salute e della sicurezza per:
- lavoratori, soci lavoratori e volontari delle cooperative sociali (definiti con legge 8 novembre 1991, n. 381),
- volontari aderenti alla protezione civile, compresi i gruppi comunali, della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il territorio nazionale.
Sicurezza sul lavoro: come affrontare le esigenze che caratterizzano le attività
L’articolo 2 dettaglia le esigenze e le particolari condizioni di lavoro da tenere presente nell’assicurare il rispetto delle previsioni di sicurezza sul lavoro del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008).
Fra queste:
- impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
- necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- immediatezza operativa per l’organizzazione di uomini, mezzi e logistica;
- imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente
- necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
Organizzazioni di volontariato della Protezione civile: come tutelare la salute e sicurezza dei volontari
All’art. 3 il Decreto 13 aprile 2011 detta disposizioni specifiche per le organizzazioni di volontariato della protezione civile: il volontario qui è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all’art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di:
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione.
Il legale rappresentante invece è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4 del Decreto, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
Quanto agli obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, esse devono curare che il volontario aderente:
- riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali,
- sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego,
- sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
Infine, all’articolo 4, comma 3, il Decreto in esame chiarisce che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.
Organizzazioni di volontariato della Croce Rossa Soccorso Alpino e VV.F. Trento e Bolzano: come si applica il Testo Unico di Sicurezza?
Per quanto riguarda il personale della Croce Rossa, il DM 13 aprile 2011 all’articolo 6 ricorda che sussiste già una certa articolazione di compiti e responsabilità a livello centrale e territoriale che, a livello di responsabilità del TUS, risponde al principio di effettività di cui all’art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008.
Al comma 3 dell’articolo 6 si ricorda che per il personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.
Cooperative sociali: come si applica il Testo Unico di sicurezza?
Il DM 13 aprile 2011 all’articolo 7 conferma che le disposizioni del TUS si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza: qui il riferimento normativo per lo svolgimento delle attività è la legge 8 novembre 1991, n. 381.
Il DM 13 aprile 2011 prevede, però, che:
- le cooperative sociali assicurino che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.
- L’obbligo informazione sui rischi specifici presenti sul luogo di lavoro, da parte di un datore di lavoro (diverso) presso il quale il cooperante si trova ad operare;
- programmazione e realizzazione di attività di formazione, informazione e addestramento “tarate” sullo stato soggettivo di lavoratori che abbiano:
- una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
- minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria (si vedano le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915),
- a lavoratori con handicap intellettivo e psichico.
Sorveglianza sanitaria per lavoratori di Organizzazioni di Volontariato e Cooperazione sociale
Quanto alla sorveglianza sanitaria dei volontari di tutte le organizzazioni sottoposte al Decreto, l’articolo 5 del Decreto 13 aprile 2011 chiarisce che questi enti di volontariato (Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico) individuano i propri volontari che, siano esposti ai fattori di rischio (individuati nel TUS) in misura superiore alle soglie previste dal TUS, per sottoporli a Sorveglianza sanitaria.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d’Aosta tale valutazione avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono anche le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
Il Decreto prevedeva, entro 6 mesi, l’emanazione di un Decreto in collaborazione con Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per regolare le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato; previsto anche l’uso di convenzioni con le organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dal TUS (art.38) per assicurare, con oneri a proprio carico, l’individuazione dei medici competenti.
Il Provvedimento è arrivato solo nel 2012 con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 12 gennaio 2012 che detta una Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria.
Tale Decreto è stato poi abrogato dal DM 25 novembre 2013 che ha aggiornato gli indirizzi da seguire per assicurare il controllo sanitario dei volontari. Vediamo come.
Il Decreto 25 novembre 2013: controlli sanitari per volontari di protezione civile
Con Decreto del Capo di Dipartimento Protezione Civile del 25 novembre 2013, si riporta l'”Aggiornamento degli indirizzi comuni per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti già nell’allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012“.
Il decreto 25 novembre 2013 aggiorna tali indirizzi per il controllo sanitario dei volontari appartenenti a:
- organizzazioni di volontariato di protezione civile,
- Croce Rossa Italiana,
- Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico,
- organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli indirizzi minimi comuni adottati sono operativi nelle more della determinazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari sopra citati.
- Il decreto 25 novembre 2013 abroga dunque l’Allegato 3 del DPCM (Protezione civile) del 12 gennaio 2012 (GU n. 82 del 6 aprile 2012) e sostituito con l’allegato al decreto 25 novembre 2013.
- Tale aggiornamento è previsto dall’art. 1, comma 1, lettera e) del DIM 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
Controlli sanitari per volontari di protezione civile
Nell’allegato si stabilisce che i volontari citati, sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute, ed il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali e delle Regioni e Province Autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell’ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale.
Il controllo sanitario, previsto dal DIM 13 aprile 2011, può essere integrato con campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera e possono, altresì, comprendere l’effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l’operatività ed intervento in aree internazionali o aree di rischio.
Inoltre, si legge che l’effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall’organizzazione o alla quale l’organizzazione partecipi.
Idoneità tecnico operativa per enti di protezione civile
Per attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l’acquisizione ed il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività programmate ai fini del controllo sanitario secondo le modalità e scadenze prefissate.
Possibile il ricorso a autocertificazioni prodotte dal responsabile dell’Associazione aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Decreto OMNIBUS 2025 – Chiarimenti sugli obblighi di sicurezza per volontari e coordinatori comunali delle attività di volontariato
L’ultimo aggiornamento sulla normativa di sicurezza sul lavoro degli Enti di cooperazione sociale e volontariato di protezione civile è la Legge di Conversione n.118/2025 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95, noto come Decreto OMNIBUS 2025.
Il Decreto riporta l’interpretazione autentica dell’art.3-bis del D.Lgs. n.81/2008 (il Testo unico di Salute e Sicurezza sul lavoro- TUS) relativamente all’applicazione del Decreto 81 a Cooperative e Organizzazioni di volontariato e di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
In base all’interpretazione autentica fornita dal Governo, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato “non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente” per le finalità, ovvero gli obblighi ed i divieti del datore di lavoro e del Dirigente per la sicurezza, dettagliati nell’articolo 18 del TUS.
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