Superbonus 110%: in Gazzetta i decreti attuativi

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In questa scheda facciamo il punto sulle ultime novità in materia di SUPERBONUS: la normativa di riferimento e le modifiche introdotte dal Governo. 

Superbonus: operativi i decreti attuativi

Diventano pienamente operativi i decreti emanati dal Ministro Patuanelli riguardanti il Superbonus e il Sismabonus al 110%, introdotti dal Decreto Rilancio – DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180).

DECRETO Requisiti tecnici – DECRETO 6 agosto 2020 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.- (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020)

DECRETO Asseverazioni – DECRETO 6 agosto 2020 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus. – (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020).

Le finalità del DECRETO ASSEVERAZIONI e DECRETO REQUISITI TECNICI

Si tratta di misure che hanno l’obiettivo di favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché l’installazzazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.I due provvedimenti ministeriali definiscono
i requisiti tecnici per accedere alle agevolazioni fiscali
la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione.
A partire dal prossimo 15 ottobre potrà, inoltre, essere inviata all’Agenzia dell’entrate la comunicazione che consentirà di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale, per uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito.

Superbonus e Sismabonus: il commento di Patuanelli

Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli, nella presentazione del DECRETO REQUISITI TECNICI ha anche annunciato che “il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un elemento strutturale della misura dell’Ecobonus e Sismabonus al 110% (vedi il nostro dossier), una norma che sta suscitando grandissimo interesse a livello europeo” e più di recente il ministro ha indicato le sue tre finalità.

Vediamo cosa contiene il DECRETO REQUISITI TECNICI e quale valore riveste nel rilancio del settore delle costruzioni.

Che cosa contiene il DECRETO REQUISITI TECNICI?

Il decreto sui requisiti tecnici – che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT – definisce gli interventi (art. 2) che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. In Allegato A riporta i “Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali”.
E’ stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.
L’allegato B al Decreto contiene i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile per gli interventi elencati dettagliatamente all’art. 2 del DECRETO REQUISITI TECNICI.
All’articolo 6 gli adempimenti per godere delle detrazioni e all’art.7 si regola l’attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi dopo l’esecuzione degli interventi e obbligatorio per alcuni interventi con l’esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.
Gli interventi vanno asseverati da un tecnico abilitato (si veda art.8), che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A.
Vengono poi regolate le procedure per il Trasferimento delle quote e cessione del credito (art.9) Monitoraggio e comunicazione dei risultati ad ENEA (art.10) e i Controlli a campione (art.11) di ENEA.

A chi spetta la detrazione d’imposta?

Per gli interventi ammessi, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’atticolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su patti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.

Quali interventi godo della detrazione di imposta?

La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 spetta per le spese relative a (si veda art.5 per le sottocategorie):
a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui al!’allegato
c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation attraverso:
e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 2, comma l, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasp011i, 28 febbraio 2017, n. 58;
f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

Rilancio del settore costruzioni: perché il DECRETO REQUISITI TECNICI sono così importanti?

Tre sono gli aspetti che rendono il DECRETO REQUISITI TECNICI fondamentale per il rilancio del settore delle costruzioni, spiega il Ministro:
Il primo elemento è quello del rilancio produttivo di un settore e di una filiera centrale del nostro Paese, che nel corso degli anni ha pagato tutte le crisi economiche a caro prezzo.
Il secondo aspetto cruciale è costituito dalle riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a quegli interventi senza esborso di denaro. È una misura anche sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure.
Terzo elemento fondamentale è quello del risparmio energetico. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima costruito dal nostro Paese nel dicembre dello scorso anno è un piano sfidante che ha degli obiettivi importanti di riduzione delle emissioni. Riteniamo che il settore dell’edilizia debba compartecipare in modo massiccio al raggiungimento di questi obiettivi di target di riduzione delle emissioni di CO2. Per farlo c’è bisogno di un forte incentivo alla realizzazione di interventi di efficientamento sugli edifici pubblici e privati. L’Ecobonus, il Sismabonus e quindi il Superbonus al 110% ha questa terza finalità di grande importanza.

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Sono analizzati gli aspetti economici delle attività di valutazione e miglioramento sismico, con riferimento ai benefici fi scali del Sismabonus (D.L. n. 63/2013) e del Superbonus 110% (introdotto dal Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020), nonché ai benefici assicurativi e di riduzione dei costi da danni indiretti.

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Redazione InSic

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