Trasmissione dati sanitari: modifiche agli allegati 3A e 3B

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Con Decreto 12 luglio, il Ministero Salute e del Lavoro aggiornano i contenuti dell’Allegato 3A “CONTENUTI MINIMI della cartella sanitaria e di rischio” e dell’Allegato 3B “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori utili alla trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori”.

Le modifiche al DM 9/7/2012
L’aggiornamento documentale degli Allegati 3A e 3B è espressamente previsto dal DM 9 luglio 2012 (art. 4 comma 2) via decreto ministeriale, sentite le associazioni scientifiche del settore a seguito dell’analisi dei dati trasmessi l’anno precedente (comunicabili fino al 30 settembre 2014), per individuare le modifiche da apportare al fine di migliorare la qualità dei dati raccolti e la loro fruibilità.
Inoltre il DM 12/7/2016 apporta piccole modifiche al DM 9 luglio 2012: in particolare all’articolo 4.1 laddove si fissa l’obbligo per il medico competente di trasmettere per via telematica i dati aggregati e sanitari di rischio, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo. Ora si conferma che l’invio dovrà passare unicamente per questa piattaforma.

Modifiche agli Allegati 3A e 3B
Il DM 12/7/2016 dunque riporta in allegato il nuovo Allegato 3B che sostituisce quello previsto nel Testo Unico di Sicurezza (e contenuto nell’Allegato II del DM 9/7/2012) .
Inoltre, apporta modifica all’allegato I del DM 9/7/2012 che riporta l’Allegato 3A del Testo Unico di Sicurezza, eliminando la «Firma del lavoratore» dai «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione».
Rimossa anche la nota 13 dell’Allegato 3A che definiva la funzione di tale firma del lavoratore, che avrebbe dovuto attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilita’ di ricorrere contro il giudizio di idoneità.

Riferimenti normativi:
DECRETO 12 luglio 2016 del MINISTERO DELLA SALUTE
Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalita’ di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
(GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016)

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Redazione InSic

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