Malattia professionale indennizzabile da costrittività organizzativa

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La Suprema Corte si esprime accogliendo il ricorso dell’erede di un lavoratore volto a chiedere il riconoscimento della natura professionale della malattia che, nella fattispecie, derivava da costrittività organizzativa, determinata dalla condotta vessatoria assunta dal datore di lavoro.
Il Commento alla sentenza della Cassazione Civile Sez. lavoro, (Sent., 17-08-2018, n. 20774) è a cura di Alessio Giuliani, collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.

Partendo dalla premessa che “l’assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al DPR n. 1124 del 1965 (c.d. testo unico) e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”, la Corte statuisce che “sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione”. Al prestatore di lavoro, in particolare, si richiede di “dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia”.

Il principio espresso dalla Cassazione si raccorda alla nota sentenza della Corte Costituzionale, n. 179/1988, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, del citato Testo Unico nella parte in cui non prevede che “l’assicurazione contro le malattie professionali nell’industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata”, ma anche per quelle diverse dalle malattie comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
I giudici di legittimità fanno altresì riferimento al Decreto Ministeriale Lavoro 11 dicembre 2009, contenente la tabella delle malattie professionali rientranti nell’ambito della tutela assicurativa (aggiornate dal D.M. 10 giugno 2014)”.

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Redazione InSic

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