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Interpello n.2/2020: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e permessi

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Online il secondo Interpello del 2020 della Commissione Interpelli presso il Ministero del Lavoro-
Con Interpello n.2/2020 si torna sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e sul suo diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo.
A presentare il quesito l’Unione sindacale di base Pubblico impiego. Risponde la Commissione Interpelli che richiama l’art. 50 del Testo Unico di Salute e Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) e richiama per l’esercizio delle funzioni la contrattazione collettiva nazionale (pubblica e privata).
Ne approfittiamo anche per ricordare il ruolo del RLS e le sue attribuzioni.

Interpello n.2/2020: il quesito dell’Unione sindacale di base Pubblico impiego

Se i permessi ex art. 50 D.lgs. 81/2008 e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, vanno considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo?

Interpello n.2/2020: il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Secondo la Commissione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico; per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere però stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata.

La Commissione passa in rassegna l’articolo 50 del D.Lgs. n.81/08: “Attribuzioni per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” al cui comma 2 prevede che “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche (si tratta delle comunicazioni obbligatorie in materia di infortuni/malattie professionali n.d.r.)”.
Inoltre, “Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”.
La Commissione richiama poi il comma 3 dell’art. 50 che sancisce che: “Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale” .

Riferimenti normativi:
Interpello n.2/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): chi è e chi lo nomina?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

La designazione di questo soggetto (spesso erroneamente chiamato “Responsabile dei lavoratori”) non rappresenta un adempimento in capo al datore di lavoro, ma, al contrario, un diritto che i lavoratori possono o meno esercitare in tutte le aziende o unità produttive (D.Lgs. 81/08, art. 47, comma 2).

Nei luoghi di lavoro in cui non è stato eletto o designato un RLS viene designano su indicazione degli Organismi Paritetici un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) o un rappresentante dei lavoratori del sito produttivo (RLSS).

Art. 50 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): compiti e attribuzioni

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

m) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

n) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

Per approfondire in materia di RLS

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: le responsabilità

Per approfondire sulla figura del RLS fra le figure della sicurezza, InSic suggerisce il volume di EPC Editore:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Compiti, responsabilità e formazione secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Contiene 41 schede tematiche relative a specifiche problematiche di rischio aggiornate al quadro legislativo vigente
Edizione: gennaio 2020 (IX ed.)

La formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

InSic suggerisce la formazione pensata per il RLS dall’Istituto informa nel corso:
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