Seveso III: in Gazzetta il decreto attuativo

1500 0
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.161 del 14-7-2015) il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che dà attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
La finalità del provvedimento è prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.


Gli Allegati
Il D.Lgs. 105/2015 presenta anche diversi Allegati numerati:
Allegato 1: elenco delle sostanze pericolose e relative soglie per l’assoggettabilità alla normativa Seveso.
Allegato 2: dati e informazioni minime da riportare nel rapporto di sicurezza.
Allegato 3: principi e i contenuti minimi del sistema di gestione della sicurezza.
Allegato 4: dati che devono figurare nei piani di emergenza interna ed esterna.
Allegato 5: dati della notifica e della scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori.
Allegato 6: criteri per la notifica di un incidente alla Commissione Europea.

Presenti anche Allegati numerati da A a M che riportano le disposizioni attuative dello stesso Decreto:
Allegato A: Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante ai fini della comunicazione alla Commissione europea.
Allegato B: Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti.
Allegato C: Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza.
Allegato D: Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.
Allegato E: Criteri per l’individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l’individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l’effetto domino.
Allegato F: Regolamento per la consultazione del personale sui piani di emergenza interna.
Allegato G: Regolamento per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna.
Allegato H: Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni.
Allegato I: Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli.
Allegato L: Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore.
Allegato M: Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite.

Ambito di applicazione
Il Decreto si applica agli stabilimenti così come definiti all’articolo 2 e con le esclusioni previste dall’articolo 3 . In particolare si intende per «stabilimento»: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.
Inclusi anche (art.2.4) gli scali merci terminali di ferrovie
a) quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all’allegato 1;
b) quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall’accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate all’allegato 1 al Decreto.
Risultano invece esclusi dall’applicazione del decreto (art.2):
a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto;
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione; (vedasi però le inclusioni previste dal comma 3 dell’art.2)
f) all’esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l’esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo(vedasi però le inclusioni previste dal comma 3 dell’art.2).

Valutazione dei rischi
La Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa spetta al Ministero dell’Ambiente su proposta del gestore o di altro soggetto interessato: il ministero in particolare valuterà al fine della comunicazione alla Commissione europea (di cui al comma 6 dell’art.4), se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa (definita alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell’allegato 1 al D.Lgs.105/2015), provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili.

Competenze
Gli articoli dal 5 all’11 definiscono le competenze degli organi coinvolti nella attuazione della Direttiva: ai sensi del D.Lgs. 105/2015, anche gli stessi Vigili del Fuoco in una nota di commento, sottolineano che si mantiene l’attuale ripartizione di competenze:
– i CTR saranno competenti per gli stabilimenti di soglia superiore, per i quali effettueranno istruttorie, controlli e ispezioni; in più, rispetto al passato, dovranno individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti potenzialmente soggetti ad effetto domino.
– le Regioni saranno competenti per gli stabilimenti di soglia inferiore, per i quali effettueranno le ispezioni;
– Il Dipartimento Vigili del Fuoco e la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con ISPRA, predisporrà un piano per le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, mentre i CTR effettueranno la programmazione e lo svolgimento -tramite Commissioni- di tali ispezioni.

Nelle prossime notizie analizzeremo gli adempimenti e le sanzioni previste dal Decreto.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015


Verso il Forum di prevenzione Incendi
Dal 30 settembre al 1 ottobre 2015 torna a Milano il Forum di Prevenzione Incendi, evento imperdibile per il professionista dell’antincendio.
Anche quest’anno spazio alle principali novità della normativa di prevenzione incendi con interventi di Esperti ed Istituzioni (vedi le anticipazioni dell’Agenda di lavoro), una vetrina delle aziende di settore, workshop tecnici e sessioni di approfondimento.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore