DL MILLEPROROGHE 2021 convertito: strutture ricettive e adeguamento antincendio, rinvio al 2022

3859 0

Il DL Milleproroghe 2021 convertito con LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 e in vigore dal 2 marzo 2021 all’articolo 2 comma 4-octies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto.
La proroga è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015:

  • resistenza delle strutture al fuoco,
  • reazione dei materiali al fuoco,
  • compartimentazioni,
  • corridoi,
  • scale,
  • ascensori e montacarichi,
  • impianti idrici antincendio,
  • vie d’uscita ad uso esclusivo,
  • vie d’uscita ad uso promiscuo,
  • locali adibiti a deposito.

Strutture alberghiere nei territori colpiti da eventi atmosferici o sismici, adeguamento al 31 dicembre 2022

E’ prorogato al 31 dicembre 2022 anche il termine per l’adeguamento antincendio delle strutture alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 ottobre 2018, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco sempre entro il 30 giugno 2021.

Rifugi alpini e presentazione delle istanze di prevenzione incendi: entro il 31 dicembre 2021

Anche per i rifiugi alpini, il termine per la presentazione delle istanze preliminari (previste all’art. 3 e 4 del DPR 151/2011) viene prorogato fino al 31 dicembre 2021.
La presentazione di queste istanze viene puntualmente rimandato nei DL Milleproroghe, ed è prevista originariamente nell’articolo 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi), comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (DL del Fare convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) nel quale si disponeva la presentazione delle due istanze “entro tre anni dalla data di entrata in vigore” del DPR n.151 (avvenuta il 07/10/2011: il termine era dunque scaduto al 7/10/2014).

Le due istanze riguardano:

  • l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 del DPR 151/2011) e
  • del certificato di prevenzione incendi (di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) come richiesta all’art. 4 del DPR 151/2011.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore