Aerostazioni: la nuova Regola tecnica

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In Gazzetta ufficiale (n.173 del 28-7-2014) è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 17 luglio 2014 che detta la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².
Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Campo di applicazione della regola tecnica

Il DM 17/7/2014 si applica alle aerostazioni di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
Esclusa l’applicazione della regola tecnica nel caso in cui:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita’, /cosi’ come previsto dall’art. 38 del DL De Fare DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;
b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell’attivita’ sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Termini di adeguamento

Le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 17/7/2014 (art. 4, comma 2), devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio in base alle scadenze fissate nell’articolo 6:
a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR n. 151/2011, ovvero entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per i punti:
1. Generalità;
2. Ubicazione;
4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo (con esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto 4.3 la capacità di deflusso può essere aumentata fino a 75 anche nel caso in cui gli impianti sono previsti nel progetto di cui al comma 2 del presente articolo);
6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2, comma 1, lettera d) e 6.3, comma 2);
7.2 Estintori;
9. Segnaletica di sicurezza;
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (con esclusione dei commi 6 e 7);
11. Divieti;

b) entro tre anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti:
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;
5. Impianti di climatizzazione;
6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2);
8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma 6);

c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica.

L’articolo 6.2 del DM 17/7/2014, con riferimento all’art. 3 del DPR 151/2011 richiede che i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché’ i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovranno indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza richiesti alle lettere a), b) e c)
Al termine degli adeguamenti e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del DPR 151/2011)

Prodotti antincendio

L’art. 5 definisce la “Commercializzazione ed impiego dei prodotti” antincendio: in particolare sono impiegabili (punto5.2) gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli regolamentati, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, gia’ sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento.
Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Riferimenti normativi
DECRETO del MINISTERO DELL’INTERNO 17 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attivita’ di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m². (14A05881) (GU Serie Generale n.173 del 28-7-2014)

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Redazione InSic

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