"La Corte di Cassazione decidendo un ricorso avverso le sanzioni
comminate per violazione delle regole di prevenzione incendi, stabilisce i
criteri per l'individuazione del soggetto responsabile del rispetto dei precetti
per la sicurezza tra la società cui faceva capo la disponibilità dei locali e
quella mera affidataria di incarichi.
Per la Suprema Corte
".... le argomentazioni su cui si fonda la doglianza della G.A. partono dal
presupposto che destinatario delle disposizioni che si assumono violate sia il
soggetto che abbia la titolarità o comunque la materiale disponibilità della
struttura all'interno della quale sono svolte le attività in relazione alle
quali è richiesto il rilascio della certificazione relativa alla prevenzione
degli incendi nonché le altre cautele atte a prevenire dai rischi connessi ad un
tale evento.
Tale presupposto è, tuttavia errato; rileva, infatti,
il Collegio come il soggetto onerato del rispetto delle prescrizioni imposte
dalla disciplina contenuta nelle disposizione del dlgs n. 81 del 2008 che si
assumono essere state violate sia, salva la ipotesi di delega di competenze
validamente disposta, il datore di lavoro il quale deve assicurare, nei vari
modi e con i vari strumenti previsti dalla normativa in questione, condizione di
lavoro tali da ridurre i rischi di infortuni a carico dei propri dipendenti...
Poco incide, pertanto, in relazione alla fattispecie ora in esame che la
struttura materiale all'Interno della quale operavano le maestranze dipendenti
della F.L. srl - società della quale pacificamente la G.A. era la legale
rappresentante - non fosse stata affidata ad essa società sulla base di un
titolo giuridico contrattuale, posto che l'elemento determinante ai fini della
individuazione del soggetto obbligato al rispetto dei precetti sanciti dalla
disposizioni in ipotesi violate è costituito dall'essere questi il datore di
lavoro delle maestranze adibite negli ambienti in questione allo svolgimento
delle loro mansioni operative.."."
(a cura di M. Prosseda)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca - Presidente -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1223/16 del Tribunale di Viterbo del 14 settembre
2016;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI
Sante, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Alessandro
GRAZIANI, del foro di Viterbo, l'avv.ssa Antonella GIANNINI, del foro di
Viterbo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del
14 settembre 2016, ha dichiarato la penale responsabilità di G.A. in ordine ai
reati a lei ascritti, connessi alla violazione della disciplina
antinfortunistica contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, e la ha, pertanto,
condannata, alla pena della ammenda di Euro 1000,00 quanto al reato di cui al
capo a), di Euro 1200,00 quanto al reato di cui al capo b) e di Euro 2500,00
quanto al reato di cui al capo c) e, quindim complessivamente alla pena di Euro
4700,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il difensore della imputata
osservando, in primo luogo, come i doveri connessi al rispetto della normativa
antinfortunistica non potevano gravare sulla prevenuta, posto che la stessa non
aveva la libera disponibilità dei magazzini in relazione ai quali non erano
state richieste le opportune certificazioni relative agli apparati per la
prevenzione degli incendi, posto che detti magazzini erano nella disponibilità
di altra società (cioè della Union Paper Spa), per la quale la impresa Futura
Logistica Srl, della quale la G. era legale rappresentante, era mera affidataria
di un incarico che, sebbene svolto all'interno di quelli, non comportava la
libera disponibilità di essi in capo alla Futura Logistica, sicchè non solo
l'adempimento degli obblighi di cui al capo di imputazione non gravava sulla
prevenuta, ma la stessa neppure sarebbe stata nella materiale possibilità,
stante la mancata disponibilità dei magazzini in questione, di adempiere ad
essi.
Diritto
Il ricorso deve, preliminarmente, essere
convertito in ricorso per cassazione; invero, essendo lo stesso diretto ad
impugnare una sentenza con la quale è stata esclusivamente irrogata la sanzione
pecuniaria della ammenda, non suscettibile, pertanto, di essere gravata di
appello, lo stesso, stante il principio del favor impugnationis, va interpretato
come se fosse un ricorso per cassazione e come tale deve, pertanto, essere
valutato.
Ciò premesso, rileva la Corte come, a(di là dei diversi aspetti fattuali
evocati da parte ricorrente con la presente impugnazione, le sue doglianze
partono da un presupposto ermeneutico palesemente infondato e perciò tale da
condurre verso la sua inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Infatti le argomentazioni su cui si fonda la doglianza della G. partono dal
presupposto che destinatario delle disposizioni che si assumono violate sia il
soggetto che abbia la titolarità o comunque la materiale disponibilità della
struttura all'interno della quale sono svolte le attività in relazione alle
quali è richiesto il rilascio della certificazione relativa alla prevenzione
degli incendi nonchè le altre cautela atte a prevenire dai rischi connessi ad un
tale evento.
Tale presupposto è, tuttavia errato; rileva, infatti, il Collegio come il
soggetto onerato del rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina
contenuta nelle disposizione del D.Lgs. n. 81 del 2008, che si assumono essere
state violate sia, salva la ipotesi di delega di competenze validamente
disposta, il datore di lavoro il quale deve assicurare, nei vari modi e con i
vari strumenti previsti dalla normativa in questione, condizione di lavoro tali
da ridurre i rischi di infortuni a carico dei propri dipendenti (ex multis:
Corte di cassazione, Sezione IV penale, 9 ottobre 2015, n. 40721; idem Sezione
3^ penale 30 settembre 2015, n. 39360).
Poco incide, pertanto, in relazione alla fattispecie ora in esame che la
struttura materiale all'interno della quale operavano le maestranze dipendenti
della Futura Logistica srl - società della quale pacificamente la G. era la
legale rappresentante - non fosse stata affidata ad essa società sulla base di
un titolo giuridico contrattuale, posto che l'elemento determinante ai fini
della individuazione del soggetto obbligato al rispetto dei precetti sanciti
dalla disposizioni in ipotesi violate è costituito dall'essere questi il datore
di lavoro delle maestranze adibite negli ambienti in questione allo svolgimento
delle loro mansioni operative.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018