Decreto Efficienza energetica, nuovo parere favorevole delle Regioni

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In un documento consegnato al Governo, le Regioni, a seguito della Conferenza del 29 maggio 2014, indicano quali condizioni indicate dal MISE sono ritenute “accoglibili” per il decreto che dovrà attuare la direttiva UE in materia di efficienza energetica (Dir.2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/327 CE).

Le Regioni e l’Anci tornano sul decreto che dovrà attuare la direttiva europea in materia di efficienza energetica, confermando il parere favorevole ma “condizionato” al decreto.

In un documento consegnato al Governo durante la Conferenza Unificata del 29 maggio (in allegato) si ritrovano le “condizioni” indicate dalle Regioni, che sono legate all’effettivo accoglimento di tutte quelle proposte emendative indicate dal Ministero dello sviluppo economico e ritenute “accoglibili” dagli enti Locali.

Le Regioni ritengono “accoglibili” dal Governo le proposte emendative imprescindibili che riguardano:
-il coinvolgimento delle Regioni a contribuire al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati dalla Direttiva 27/2012 in coordinamento con gli Enti locali, nel rispetto dell’autonomia regionale nell’uso dei fondi strutturali della nuova programmazione, già normati dall’Accordo di Partenariato approvato il 30 Aprile 2014
(soppressione comma 16 art.5 e art.15 comma 5);
– la ridefinizione del Fondo di cui all’articolo 5 comma 12 attraverso l’introduzione della riserva per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento e l’introduzione di criteri da definirsi nell’ambito di successivo provvedimento su cui si richiede che venga acquisita l’intesa della Conferenza unificata (proposta art.15 comma 4)
– la messa a disposizione, ai diversi livelli amministrativi, dei dati e delle informazioni raccolte dal livello centrale, in coerenza con le disposizioni in vigore in materia di accesso ai dati pubblici e nel rispetto dei principi di efficienza nell’uso dei fondi pubblici (art.19 comma 1-bis);
– il chiarimento normativo in ordine all’applicazione della discipline dei SIEG al teleriscaldamento e al teleraffreddamento ( art.10 comma 16);
– lo stralcio dell’articolo relativo all’equiparazione dell’audit/diagnosi energetica con l’attestato di prestazione energetica (APE), rimandando la disciplina dell’argomento al decreto sulla nuove linee guida per la certificazione energetica degli edifici ( soppressione comma 5 art.12).

Inoltre, la Conferenza delle Regioni e l’Anci ribadiscono
– la necessità di considerare, anche in un provvedimento di prossima adozione, la semplificazione delle procedure autorizzative volta ad agevolare l’upgrading a biometano di impianti a biogas preesistenti.
– la necessità di abrogare l’allegato III del d.lgs 28/2011 (che risulta di impossibile applicazione) e di delegare la definizione delle regole tecniche in esso contenute nella più consona collocazione dei DM attuativi del d.lgs 192-05 (in corso di elaborazione e approvazione).

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Redazione InSic

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