Con DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121 il Governo detta le “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale“.
Anticipato dal Governo nell’ultimo Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2023, il Decreto assicura l’esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per inadempimento del nostro Paese rispetto all’esecuzione della direttiva 2008/50 del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per unaria più pulita in Europa.
Cosa prevede il Decreto, quali sono i nuovi limiti alle emissioni da veicoli inquinanti e di quali sentenze e procedure di infrazione stiamo parlando?
Nell'articolo
Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: Piani di qualità dell’aria da aggiornare
Il Decreto prevede (art.1) l’obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell’aria per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.
Cos’è un Piano di Qualità dell’Aria?
I Piani, elaborati dalle Regioni, hanno il compito di monitorare e mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi. Piani e programmi di risanamento della qualità dell’aria sono previsti espressamente dalla disciplina europea e sono obbligatori, tant’è che il D.Lgs. 155/2010, (art. 9, comma 1) che recepisce la direttiva comunitaria 2008/50/CE conferma l’obbligo per regioni e province autonome di introdurli nel caso in cui i livelli di uno o più inquinanti fra quelli normati (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, materiale particolato PM10 e PM2.5) superino un corrispondente valore limite o valore obiettivo.
Limitazioni alla circolazione per i veicoli Euro 5 dal 1° ottobre 2024
In attesa dell’aggiornamento, le Regioni (art.1 comma 2) potranno limitare la circolazione e disporre deroghe tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche di alcune tipologie di autovetture e di veicoli commerciali ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.
Dove si applica tale limitazione? In via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto.
A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di tali tipologie verrà inserita nei piani della qualità dell’aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.
Qualità dell’aria: la procedura di infrazione europea
Fino all’Aprile scorso comparivano nell’elenco delle procedure di infrazione europea dell’Italia ben due richiami alla qualità dell’aria ambiente.
La Commissione contestava diverse violazioni nell’attuazione in Italia della direttiva 2008/50/CE, nella Procedura
- 2020_2299 la Cattiva applicazione, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5
- 2015_2043, l’Applicazione dell’obbligo di rispettare i livelli di biossido di azotoNO2 (sfociò nella Causa C-573/19)
- 2014_2147l a cattiva applicazione per quanto riguarda il Superamento dei valori limite di PM10 in Italia (C-644/18).
La Corte Ue ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia sia per il mancato rispetto, “sistematico e continuativo”, del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto in varie zone concernente la qualità dell’aria, sia per la mancata adozione, a partire dall’11 giugno 2011, di misure atte a garantire il rispetto nelle stesse zone dei valori limite di NO2.
Per approfondire sulla Direttiva 2008/50 ed i suoi obblighi, consulta la pagina informativa sul sito dell’Unione Europea.
Qualità dell’aria: la normativa italiana
Le direttive europee in materia di qualità dell’aria, ossia la Direttiva 2008/50/CE e la Direttiva 2004/107/CE che chiedono agli Stati membri di assicurare, entro date specifiche e mediante misure ed interventi di risanamento, il rispetto di determinati valori limite per una serie di inquinanti, sono state recepite con Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
Il Decreto conferisce alle Regioni il compito di svolgere le attività di valutazione e di pianificazione volte a conoscere il contesto nazionale e ad identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell’aria e ad assicurarne l’attuazione. Sul sito del MASE è disponibile la Pagina coi Piani regionali sulla qualità dell’aria.
La valutazione della qualità dell’aria
Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto 155 è istituito un Coordinamento tra i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell’Unione delle province italiane (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’ISPRA, dell’ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti per la valutazione della qualità dell’aria.
Tale organo deve elaborare indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e svolge un esame congiunto di temi connessi all’applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
Per approfondire sul decreto 155, consultare la pagina informativa sul sito del Ministero Ambiente e Sicurezza energetica.
Normativa ambientale aggiornata e Codice dell’Ambiente
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Vademecum dell’ambiente
Sassone Stefano
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Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
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Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali
Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po
Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate
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