La Cassazione si esprime su obblighi ambientali e mancanza di risorse economiche.

La difficoltà economica è una causa di giustificazione del reato ambientale?

84 0

Quando un’amministrazione locale non dispone delle risorse economiche necessarie per adeguare impianti o gestire correttamente rifiuti e scarichi, ciò può esonerare da responsabilità penale? La Corte di Cassazione conferma un principio consolidato: la crisi economica non integra una causa di giustificazione, né un’esclusione di responsabilità, salvo casi tassativi previsti dalla legge.

  1. I reati contestati a Sindaco e responsabile Ufficio Tecnico
  2. La inesigibilità della condotta doverosa: i limiti fissati dalla giurisprudenza
    • Il ruolo dell’art. 191 del Codice Ambiente come causa speciale di esclusione della punibilità
  3. Perché le difficoltà economiche non escludono la rilevanza penale del fatto
    • La “priorità costituzionale” della tutela ambientale secondo la Cassazione
  4. La sentenza in breve
  5. Per saperne di più
  6. Approfondimenti a cura dell’autore

I reati contestati a Sindaco e responsabile Ufficio Tecnico

Il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico sono stati condannati per il reato di scarico di acque reflue senza autorizzazione e per il reato di gestione illecita di rifiuti (rispettivamente puniti dagli artt. 137 e 256 del d.lgs. n. 152/2006).

Ricorrendo in cassazione, entrambi contestavano di avere fatto il possibile per completare l’impianto di depurazione, seppure fossero stati impediti per mancanza delle necessarie risorse finanziarie.

La inesigibilità della condotta doverosa: i limiti fissati dalla giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità, soprattutto in materia ambientale, è rigorosa e pacifica. “Si è infatti già affermato, ad esempio in materia di smaltimento di rifiuti tossici o nocivi, che, per escludere la responsabilità dell'agente, cioè di colui che ha commesso l'azione incriminata (nel caso già esaminato da questa Corte, la gestione non autorizzata di discarica: Sez. 3, n. 4441 del 06/03/1996, Rv. 204423 - 01), è necessario rinvenire una determinata causa di giustificazione fra quelle positivamente disciplinate dall'ordinamento, non essendo invocabile un inesistente principio generale di inesigibilità della condotta, se non quando si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità (oggettiva o soggettiva).

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati.

Registrati gratuitamente per continuare a leggere!
Se non hai ancora un account registrati ora

Salvatore Casarrubia

Avvocato, Studio legale Casarrubia, www.cs-legal.it