Con una recente risposta a Interpello, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del D.Lgs. 197/2021 per gli impianti portuali di raccolta rifiuti e agli adempimenti in materia di tracciabilità previsti dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006.
Nell'articolo
Il quesito
Con interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, l’associazione Amici della Terra Onlus ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di chiarire in particolare “se gli obblighi di iscrizione al RENTRI, relativi ai rifiuti pericolosi prodotti da pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio individuato ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.lgs. 197/2021 possano continuare ad essere ottemperati da quest’ultimo secondo le modalità sopra esposte e nel pieno rispetto della Convenzione Marpol 73/78, D.lgs. 197/2021 e D.lgs. 152/2006”.
Quadro normativo di riferimento
Il Ministero ha dunque richiamato, in particolare, la Direttiva (UE) 2019/883, recepita in Italia con il D.Lgs. 197/2021, che riguarda gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, nonché l’art. 232 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico” e l’art. 188-bis, del medesimo decreto, rubricato “Sistema di tracciabilità dei rifiuti”.
Viene infine citato il decreto legislativo n. 196/2005, di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
Giova qui ricordare, che il D.Lgs. 197/2021 ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
Il decreto, inoltre, definisce:
- “nave”: un’imbarcazione di qualsiasi tipo che operi nell’ambiente marino – compresi pescherecci e imbarcazioni da diporto.
- “rifiuti delle navi”: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina, le acque reflue e i sedimenti prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati.
Obblighi di gestione e tracciabilità
Ogni porto, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 197/2021, deve essere dotato di impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati al traffico marittimo locale. Tali impianti operano in base a un Piano di raccolta e gestione dei rifiuti redatto ai sensi dell’art. 5 dello stesso decreto e integrato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il Piano deve descrivere le procedure di accettazione e raccolta, nonché le modalità di registrazione dei rifiuti conferiti.
In merito agli oneri di tracciabilità dei rifiuti e alla tenuta dei relativi registri, l’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 197/2021 stabilisce che: “Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta… provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione”.
La posizione del MASE
Il Ministero ha quindi chiarito che, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021, il gestore dell’impianto portuale di raccolta è il soggetto tenuto ai seguenti adempimenti:
- la tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006;
- la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
- l’iscrizione al sistema RENTRI, in conformità all’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006.
Pertanto, le imbarcazioni rientranti nell’ambito del D.lgs. 196/2005 sono tenute al rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. 197/2021. Per i gestori degli impianti portuali di raccolta, gli obblighi di tracciabilità sono stabiliti dall’articolo 4, comma 8 del medesimo decreto e includono l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
- Il testo integrale dell’Interpello relativo agli obblighi di iscrizione al RENTRI per la produzione di rifiuti pericolosi di pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.lgs. 197/2021 è disponibile sulla pagina Interpelli ambientali su Economia Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Strumenti e risorse per l’approfondimento
Arricchisci le tue conoscenze in materia, con i libri di EPC Editore e i corsi di formazione dell’Istituto Informa:





Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

