Impianti geotermici

Impianti ex direttiva 2003/87: obblighi e scadenze per i gestori

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Sul sito del Ministero Ambiente è stata pubblicata la delibera n. 70 del 9 aprile 2019, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante «Raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco di cui all’art. 11 della direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE» inerente il termine di comunicazione dei dati di riferimento per l’elaborazione dell’elenco di cui all’art. 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2018/410/UE, fissato alle ore 24,00 del 21 giugno 2019.

Le modifiche alla Direttiva 2003/87

La Delibera riguarda i gestori degli impianti in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata entro il 30 giugno 2019: infatti, a seguito della modifica operata dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n.410/2018, del 14/03/2018 sulla direttiva 2003/87/CE, entro il 30 settembre 2019 questi gestori devono presentare un elenco degli impianti disciplinati dalla direttiva per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021: gli elenchi per ciascuno periodo successivo di cinque anni verranno trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni

Gli obblighi dei gestori d’impianto ed i dati da comunicare

Entro il 30 settembre 2019 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per ciascuno periodo successivo di cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.
La Delibera n.70/2019 richiede (art.2), proprio ai fini dell’elaborazione di questi elenchi, che entro le ore 24:00 del 21 giugno 2019 i gestori degli impianti esistenti inviino al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, per via telematica mediante accreditamento sul portale del Comitato ETS:
a) Relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a nonna dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all’impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all’articolo 10 e negli allegati I e II del Regolamento delegato (UE) 2019/331 e riguardante il periodo di riferimento 2014-2018, relativo al periodo di assegnazione 2021-2025;
b) Piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con I’allegato VI del Regolamento delegato (UE) 2019 133;
c) Relazione di verifica, elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, sulla relazione sui dati di riferimento e sul piano della metodologia di monitoraggio.

Obblighi documentali

L’adempimento è riferito anche agli impianti cosiddetti “piccoli emettitori” iscritti sul RENAPE.
La Relazione sui dati di riferimento, il Piano della metodologia di monitoraggio vanno redatti utilizzando esclusivamente i moduli elaborati dalla Commissione Europea, tradotti in italiano e disponibili sul sito del Comitato e secondo le linee guida pubblicate sui medesimi siti web e sul sito del Ministero Ambiente. Vanno poi sottoscritti dal gestore dell’impianto o, nel caso della relazione di verifica dal verificatore di parte terza, con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.

Invio della documentazione e correzioni

All’art.3 della Delibera n.70/2019 si annunciano controlli ad hoc sui moduli notificati dai gestori effettuati in una prima fase ex ante e si concretizzeranno in controlli di natura formale circa il corretto e completo invio dei file all’Autorità competente.
Successivamente alla notifica dei moduli da parte dei gestori, si potrà verificare, sulla totalità degli impianti o a campione sulla base di un piano di campionamento, la coerenza dei dati contenuti nella relazione sui dati di riferimento e nel piano di metodologia del monitoraggio sulla base di una apposita lista di controllo che potrà essere messa a disposizione dei gestori sui siti web del Ministero ambiente.

Infine, all’art.4 della Delibera n.70/2019, il Comitato ricorda che i gestori, in fase di invio della domanda, potranno correggere eventuali errori, imprecisioni o integrare dati incompleti, purché la domanda non sia stata ancora formalmente notificata all’Autorità, ma comunque in data antecedente al termine ultimo del 21 giugno. Nel caso di antecedente invio della domanda, sarà possibile per i gestori correggerla presentando formale richiesta di annullamento a mezzo PEC all’indirizzo ETS-comitatoets@fec.minambiente.it a firma del legale rappresentante, e richiedere di poter caricare il nuovo set di moduli. Nel caso di domanda incompleta. lacunosa o incoerente, non sarà possibile effettuare I’assegnazione di quote a titolo gratuito all’impianto in questione per il quarto periodo di trading 2021-2030.

Riferimenti normativi:


DELIBERAZIONE n. 70/2019 del MINISTERO DELL’AMBIENTE
Raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE
(Annunciata con Comunicato in GU Serie Generale n.126 del 31-05-2019).

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Redazione InSic

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