Autorizzazioni ambientali: l’elenco completo

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L’articolo illustra le caratteristiche delle cosiddette “procedure autorizzative ambientali”, o autorizzazioni ambientali, disciplinate nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06): VIA, AIA, VAS, e, per evidenti ragioni di contiguità con le precedenti, AUA, istituita con D.P.R. n. 59/13.

Per ogni singola procedura InSic ha prodotto delle Schede specifiche che riassumono gli obblighi e le procedure da seguire, in base alla normativa più aggiornata .

Nell'articolo

VIA, VAS, AIA e AUA: le definizioni

Con la parte II del D.Lgs. 152/2006, il Legislatore stabilisce la disciplina delle c.d. “procedure autorizzative ambientali”, o autorizzazioni ambientali, fissando, come obiettivo generale quello di “assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile”, e quindi lo svolgimento delle stesse avvenga nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.

Le Direttive comunitarie di riferimento

In particolare le autorizzazioni ambientali vengono recepite nell’ordinamento interno, in applicazione delle seguenti Direttive comunitarie:

  • 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che fornisce le prescrizioni sulle quali si fonda la valutazione d’impatto ambientale (VIA);
  • 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, che fornisce le prescrizioni sulle quali si fonda la l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
  • 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, che fornisce le prescrizioni sulle quali si fonda la valutazione ambientale strategica (VAS).

La valutazione di impatto ambientale (VIA)

Tra le varie autorizzazioni ambientali analizziamo in particolare la valutazione di impatto ambientale, o VIA:

  • presenta come oggetto progetti che possono avere un impatto significativo sull’ambiente;
  • viene svolta con la finalità di assicurare la protezione della salute umana, contribuire, con un ambiente migliore, alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A tale fine con essa viene individuato, descritto e valutato, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del TUA, l’insieme degli impatti ambientali di un progetto;
  • viene definita come il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte II del TUA: l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del Proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal Proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto (art. 5, c. 1, lett. b).

Rispetto al passato è opportuno sottolineare come (art. 5, c. 1, lett. b, del TUA), la seguente perifrasi (l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto), lascerebbe intendere una diminutio del procedimento, ora inserito in quello di approvazione o autorizzazione del progetto interessato dalla procedura.

I procedimenti connessi

Il procedimento di VIA rappresenta un’attività amministrativa complessa, strutturata in una pluralità di procedimenti connessi, che può essere preceduta o meno, da una fase preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione (c.d. screening), al termine della quale un autorità “competente” (secondo il criterio della competenza territoriale), attraverso opportuno provvedimento, consente o meno la realizzazione ed il successivo esercizio di un progetto di impianto che può avere impatti ambientali negativi sull’ambiente.

In particolare esso riguarda proprio la valutazione preventiva degli impatti sull’ambiente che il singolo progetto presenta. È stato profondamente modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 21 luglio successivo, in recepimento della Direttiva 2014/52/UE, con il quale sono state modificate ed integrate diverse disposizioni della suddetta parte II del Testo Unico Ambientale.

Tra altre cose, si segnala, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017, la modificazione dei seguenti aspetti:

  • la procedura viene resa più snella;
  • viene stabilita la perentorietà dei termini per l’esecuzione di ciascuna singola fase;

    non presenta, rispetto al precedente tracciato normativo, il carattere omnicomprensivo di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi ambientali originariamente previsti.

Tale Decreto introduce alcune novità assolute, come:

  • il “procedimento unico”, statale (c.d. provvedimento unico in materia ambientale, “PUA”), e quello regionale (c.d. provvedimento unico autorizzatorio regionale, “PAUR”), a seconda della competenza territoriale;
  • l’inchiesta pubblica, mutuata dal Codice dei contratti pubblici;
  • lo “studio preliminare ambientale”.

Da cosa è composta

Il procedimento di VIA è stato concepito come un insieme composto da varie fasi (ridefinite sul piano qualitativo e quantitativo dal D.Lgs. 104/2017), che inizia dalla definizione del livello di portata informativa (grado di dettaglio) degli elaborati progettuali, sino a giungere alle attività di controllo e monitoraggio.

Il provvedimento di VIA

Il provvedimento di VIA costituisce quel provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’Autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere.

Con il D.Lgs. 104/2017 viene diversamente definito rispetto al passato, (art. 5, c. 1, lett. c, del TUA), significando oggi la conclusione dell’Autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto; in tal senso non rappresenta semplicemente un atto con cui si sostituiscono, in uno solo, coordinandole, tutte le autorizzazioni ambientali, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, sottolineando, comunque, come esso sia il frutto di un’istruttoria svolta, che riporti gli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere.

Oggetto della procedura

I progetti relativi ad impianti − sui quali un’Autorità esprime una valutazione preventiva a riguardo dei rispettivi impatti sull’ambiente circostante, contenuta all’interno di un “provvedimento”, con il quale si concede, o meno, la loro realizzazione e correlato esercizio − costituiscono l’oggetto della disciplina in esame, e sono articolati in due categorie:

  • progetti che richiedono una verifica preliminare, o “screening”, al fine di essere assoggettati alla procedura di VIA (c.d. progetti assoggettabili);
  • progetti direttamente assoggettabili ad essa, che sono gestiti da una certa Autorità competente, secondo un criterio territoriale (c.d. progetti assoggettati),

all’interno delle quali, essi sono inclusi solo qualora soddisfatto un criterio generale di appartenenza, con riferimento alla possibilità che essi “[…] possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c)” del TUA, e per questa ragione assoggettabili oppure assoggettati alla procedura.

Gli impatti ambientali

In particolare, con la nuova definizione introdotta dal D.Lgs. 104/2017, sono enucleati i fattori potenzialmente interessati dagli impatti ambientali, con riferimento a:

  • popolazione e salute umana;
  • biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti;
  • territorio, suolo, acqua, aria e clima;
  • beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
  • interazione tra i fattori sopra elencati,

chiarendo che, negli impatti ambientali, rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il medesimo.

Inoltre rimane opportuno segnalare che, con la L. 20 novembre 2017, n. 167, il Legislatore è intervenuto, fornendo una nuova nozione di “modifica sostanziale” relativa ad un progetto, precisando che essa viene a configurarsi come tale qualora la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’Autorità competente, producano effetti negativi e significativi non solo sull’ambiente e/o sulla salute umana.

Infine si segnala che lo screening per la VIA, così come nel passato, rimane integrato nella procedura di VAS, ovvero esso può essere condotto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale, nell’ambito della valutazione ambientale strategica. In tal caso, le modalità di informazione del pubblico devono fornire specifica evidenza della integrazione procedurale. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, che avviene lungo il corso del procedimento di VIA, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti, e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS. Per quanto riguarda piani e programmi, se la VAS si è conclusa positivamente, una VIA negativa va adeguatamente motivata.

I progetti assoggettabili: elenco

Sono sottoposti a screening:

  • i progetti di cui agli Allegati II-bis e IV, alla parte II del TUA;
  • i progetti sottoposti a VIA di competenza statale, di cui all’Allegato II alla parte II del TUA, qualora essi servano esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti, e non sono utilizzati per più di 2 anni;
  • le modifiche oppure le estensioni dei progetti di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del TUA, che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente.

Sono escluse le modifiche ed estensioni conformi ad eventuali valori limite fissati dagli Allegati II e III alla parte II del TUA.

Si ricorda che, con il D.Lgs. 104/2017, divengono comuni ai progetti assoggettabili a VIA statale e regionale, i criteri e le soglie per l’assoggettabilità, inizialmente riguardanti solamente quelli “regionali”, fissati con il D.M. Ambiente 30 marzo 2015, che, appunto, riguardava solamente i progetti regionali e delle Province autonome, riportate nelle Linee guida allegate all’atto.

Quest’ultime vanno ad integrare i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie stabilite proprio negli Allegati II-bis e IV alla parte II del TUA. Rimandano poi ad ulteriori criteri, contenuti invece al successivo Allegato V.

È importante sottolineare come, qualora i progetti interessati da verifica di assoggettabilità ricadano in aree protette, indipendentemente dalla competenza (statale o regionale), non sia necessario lo “screening”, ed essi sono immediatamente sottoposti alla procedura autorizzativa di impatto ambientale ai fini della loro positiva realizzazione.

Procedura di assoggettabilità

La procedura di assoggettabilità alla VIA prevede innanzitutto che, qualora il progetto ricada tra quelli assoggettabili, il Proponente trasmetta, all’Autorità competente individuata, il c.d. “studio preliminare ambientale” (in formato elettronico), cui deve essere allegata la copia dell’avvenuto pagamento del contributo.

Le esclusioni – esenzioni

A seguito del D.Lgs. 104/2017 cambia anche il quadro delle esclusioni ed esenzioni dalla VIA.

In particolare:

  • può essere disposta l’esclusione della VIA, caso per caso, “per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile”, qualora il Ministero dell’Ambiente ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi (esclusioni);
  • nel caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministro dell’Ambiente può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla VIA, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del medesimo, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale (esenzioni).

Il procedimento di VIA

Il procedimento di VIA si articola in fasi diverse e complesse, ridefinite con il D.Lgs. 104/2017, ordinate cronologicamente come segue:

  • definizione del livello di portata informativa, ovvero il grado di dettaglio degli elaborati progettuali;
  • definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
  • eventuale dibattito pubblico;
  • presentazione dell’istanza, dell’avvio del procedimento e della pubblicazione degli atti;
  • svolgimento di consultazioni del pubblico, acquisizione dei pareri ed eventuali consultazioni transfrontaliere;
  • eventuale inchiesta pubblica, in luogo delle consultazioni;
  • valutazione della documentazione;
  • decisione ed informazioni sulla decisione;
  • controllo e monitoraggio.

La documentazione da presentare

Coerentemente con la nuova impostazione, data alla procedura autorizzativa mediante il D.Lgs. 104/2017, diversi sono i documenti da presentare per l’avvio del procedimento:

  • gli elaborati progettuali, che dovranno essere predisposti secondo determinate caratteristiche, ovvero con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del c.d. “progetto di fattibilità”, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di VIA;
  • lo studio di impatto ambientale;
  • la sintesi non tecnica, con l’obiettivo di rendere maggiormente accessibili i contenuti dell’istanza, anche al pubblico non particolarmente confidente con gli aspetti tecnici in essi contenuti;
  • le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto;
  • l’avviso al pubblico, redatto secondo i contenuti di seguito riportati;
  • copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori della procedura;
  • i risultati della procedura di dibattito pubblico sopra richiamato.

Per approfondire sul procedimento di VIA

La valutazione di impatto sanitario

Occorre precisare che, per taluni progetti, deve essere trasmesso un ulteriore documento dal Proponente, con riferimento alla valutazione di impatto sanitario (VIS). Essa deve essere predisposta in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità.

Il provvedimento unico in materiale ambientale

Con il D.Lgs. 104/2017 si introduce una novità assoluta all’interno del procedimento di VIA, con riferimento al c.d. “provvedimento unico in materia ambientale” (o anche “provvedimento unico”). Nei casi in cui l’Autorità competente sia lo Stato, per il rilascio della VIA e di taluni titoli abilitativi in esso compresi (da cui l’aggettivo “unico”), per ciascuno dei quali si richiede il rispetto della rispettiva disciplina normativa di riferimento.

In particolare il Proponente del progetto ha facoltà di richiedere ad esso, ovvero al Ministero dell’Ambiente, che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni atto (autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale), richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

A tal fine, il Proponente presenta l’istanza di VIA, avendo cura che l’avviso al pubblico, rechi altresì specifica indicazione di ogni atto richiesto, ed anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle rispettive normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali in essa compresi, oltre al rilascio della valutazione di impatto ambientale.

Il sistema sanzionatorio

Innanzitutto i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

Inoltre, in caso di modifiche progettuali tali da rendere il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di:

  • verifica di assoggettabilità a VIA;
  • procedimento di VIA;
  • provvedimento unico in materia ambientale;
  • provvedimento unico autorizzatorio regionale,

l’Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni alla:

  • diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  • diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
  • revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente.

Importo delle sanzioni

Precisato che le sanzioni sono irrogate sempre dall’autorità competente, esse consistono in una sanzione amministrativa compresa tra:

  • da € 35.000 a 100.000, nel caso in cui venga realizzato un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte (salvo che il fatto costituisca reato);
  • da € 20.000 a 80.000, qualora, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, il proponente non ne osserva le condizioni ambientali (salvo che il fatto costituisca reato).

salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a 80.000, nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Tra le autorizzazioni ambientali vediamo ora in particolare l’autorizzazione integrata ambientale (AIA). L’AIA attiene ad alcune tipologie di installazioni che, in esercizio, sono considerate come in grado di generare inquinamento, puntualmente indicate dal Legislatore all’interno del Testo Unico Ambientale.

L’AIA:

  • è svolta al fine di perseguire determinati obiettivi, con riferimento alla finalità di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento originato dalla svolgimento di suddette attività; nello specifico, con la procedura autorizzativa, viene prescritta l’applicazione di misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, fatto salvo il caso in cui viene prevista l’applicazione delle disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale;
  • è definita dal Legislatore come il provvedimento che autorizza l’esercizio di una certa installazione, o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che essa sia conforme ai requisiti di seguito illustrati, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi appena citati al precedente punto; un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e condotte dal medesimo gestore; nel caso in cui diverse parti di una installazione siano condotte da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Che cos’è

Consiste in una procedura articolata in molteplici fasi, di seguito descritte, per:

  • l’esercizio delle nuove installazioni e di nuovi impianti,
  • la modifica sostanziale degli impianti;
  • l’adeguamento del funzionamento degli impianti e delle installazioni esistenti alle disposizioni della relativa disciplina riportata nel Testo Unico Ambientale.

Viene rilasciata da una Autorità competente (Autorità), con riferimento alla pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento (per cui vengono da questa rilasciate AIA “statali”, “regionali”, ecc., analogamente a quanto avviene per la VIA). Ciò avviene nel rispetto di talune condizioni (fra le quali si segnalano le linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili), che ne determinano il contenuto, su domanda del richiedente “proponente”, e nel rispetto di determinate condizioni (fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale), che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte II del TUA, relativa alle procedure autorizzative ambientali.

Le installazioni interessate

L’Autorizzazione, una volta rilasciata, è necessaria per lo svolgimento delle attività industriali elencate nel TUA (nell’Allegato VIII alla parte seconda), dove queste sono puntualizzate, assieme alle categorie e ai tipi di installazioni soggetti ad AIA, e, per taluni, sono indicati i valori limite che determinano la loro inclusione nel procedimento autorizzativo, precisando che:

  • sono esclusi da questo le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi;
  • i valori limite relativi ad essi si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa, e che, qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

È prevista la possibilità di fissare, per via ministeriale, i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano conto dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione; ciò purché siano garantiti un approccio integrato e una elevata protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso.

Si ricorda che, in merito all’autorizzazione integrata ambientale relativa agli impianti di discarica, devono essere comunque soddisfatti i requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 36/2003 (c.d. Decreto Discariche).

Struttura e contenuto della domanda

La documentazione da presentare per la richiesta di AIA è composta da:

  • domanda;
  • cinque schede;
  • allegati alle schede, ovvero elaborati tecnici, cartografie, relazioni e documentazione di altro tipo necessarie per il procedimento di valutazione;
  • sintesi non tecnica;
  • elenco documenti.

Tipologia di documentazione

La documentazione indicata è articolata in due categorie:

Tipo 1: quella da pubblicare sul sito intranet del Ministero dell’Ambiente, per la consultazione durante l’attività di istruttoria, di valutazione e di monitoraggio.

Tipo 2: gli strati informativi georeferenziati per le attività di valutazione, comparazione, sovrapposizione delle proposte presentate con gli elementi territoriali ed ambientali interessati.

La domanda di AIA, completa di schede, allegati alle schede, sintesi non tecnica ed elenco allegati, è presentata sia in formato cartaceo (3 copie di cui una sottoscritta in tutte le sue parti), che in formato digitale.

Tenendo conto della elevata mole della documentazione in formato vettoriale georeferenziato si è proceduto alla individuazione di strati che, qualora presenti, debbono essere forniti secondo specifiche comuni per una agevole leggibilità e archiviazione.

Il Ministero dell’Ambiente puntualizza che spetta al richiedente la responsabilità relativa alla corrispondenza tra i dati in formato digitale e quelli in formato cartaceo, e che, in caso di discordanza, farà fede la copia cartacea.

Le fasi della procedura di AIA in sintesi

L’Autorizzazione si compone delle fasi di seguito indicate:

  • Trasmissione della domanda, comunicazione dell’avvio del procedimento
  • Pubblicazione dell’annuncio e pubblicità sul sito web dell’Autorità competente
  • Presentazione delle osservazioni
  • Indizione della Conferenza di servizi
  • Acquisizione delle prescrizioni
  • Pronunciamento dell’Autorità competente.

Il contenuto

Ogni Autorizzazione, deve includere:

  • le modalità previste dal TUA in merito alla protezione dell’ambiente;
  • la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.

A tal fine il provvedimento di Autorizzazione richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni ambientali sostituite, la cui necessità permane. Essa, inoltre, sostituisce la comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti.

Inoltre copia dell’AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere messa “tempestivamente” a disposizione del pubblico, presso taluni uffici, dove sono rese anche talune informazioni sul procedimento (come quelle relative alla partecipazione del pubblico, i motivi su cui è basata la decisione, i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione, ecc…).

In generale l’Autorizzazione deve includere:

  • tutte le misure necessarie per soddisfare taluni requisiti, con riferimento al rispetto dei principi della disciplina del Testo Unico e dei termini previsti per la procedura;
  • misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare, in una determinata area, il rispetto delle norme di qualità ambientale;
  • altre condizioni specifiche in linea con la normativa ambientale riportata nel TUA, giudicate come opportune dall’Autorità competente.

Il rinnovo e il riesame dell’AIA

Con il D.Lgs. 46/2014 sono profondamente modificati gli aspetti riguardanti il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione.

Analogamente al passato, spetta sempre all’Autorità competente l’obbligo di riesaminare periodicamente l’AIA, confermando o aggiornando le relative condizioni. Cambiano, invece, parecchie modalità di svolgimento di tale attività; infatti la suddetta Autorità deve tenere conto di:

  • tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’Autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata;
  • di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.

Installazioni complesse

Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

Ove si effettuino riesami relativi all’intera installazione, devono consentire l’aggiornamento di tutte le informazioni richieste in occasione della domanda di AIA.

Riesame con valenza

In caso di riesame con valenza, anche in termini tariffari, il rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione; la domanda di riesame viene comunque presentata entro il termine ivi indicato e nel caso di inosservanza del termine suddetto, l’autorizzazione si intende scaduta.

La mancata presentazione nei tempi indicati della documentazione, completa dell’attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa compresa tra € 10.000 e 60.000, con l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell’inadempimento, la validità dell’Autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l’Autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

Modifiche successive al rilascio dell’Autorizzazione

Nel caso di modifiche progettate all’impianto successivamente al rilascio dell’Autorizzazione, il gestore deve comunicarle all’Autorità competente.

Quest’ultima, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’AIA o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti prescritti (in modo simmetrico l’Autorità, laddove valuti come non sostanziali o non rilevanti le modifiche, non procede ad aggiornamento alcuno). Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

Rispetto delle condizioni

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell’Autorizzazione, ne dà comunicazione all’Autorità competente.

Dalla data in cui viene ricevuta la suddetta comunicazione i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti da includere nell’AIA sono:

  • trasmessi dal gestore all’Autorità, ai Comuni interessati, nonché ad ISPRA, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa;
  • resi disponibili dall’Autorità presso il pubblico, tramite gli stessi uffici presso i quali saranno depositati documenti ed atti inerenti il procedimento, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità competente.

Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell’Autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

L’attività ispettiva

In base alla normativa, il Gestore deve “fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria” prevista dagli articoli del TUA.

A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell’installazione alle condizioni autorizzative e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. Quanto accertato deve essere incluso in una relazione, notificata al gestore interessato e all’Autorità competente entro due mesi dalla visita in loco; è successivamente resa disponibile al pubblico entro il tempo di quattro mesi dalla visita.

Fatto salvo il caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’Autorità competente provvede affinché il Gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

Esiti dei controlli e delle ispezioni

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni, svolti da ISPRA e dalle Agenzie di cui sopra, sono comunicati all’Autorità competente e al Gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di Autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza, l’Autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni alla:

  • diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
  • diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno;
  • revoca dell’AIA e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente;
  • chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di Autorizzazione.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La valutazione ambientale strategica (VAS) presenta come oggetto della procedura autorizzativa piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente.

La VAS:

  • ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
  • è definita come il processo che comprende:
    • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
    • l’elaborazione del rapporto ambientale;
    • lo svolgimento di consultazioni;
    • la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni;
    • l’espressione di un parere motivato;
    • l’informazione sulla decisione;
    • il monitoraggio.

La valutazione ambientale di piani e programmi, disciplinata nel Titolo II, parte seconda del Testo Unico Ambientale a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, consiste in una procedura che si conclude con il rilascio di un’autorizzazione a favore del soggetto Proponente che la richiede, al termine di un percorso composto da varie fasi appena sopra elencate.

Rimane opportuno sottolineare come tale procedura si distingua, a riguardo della sua esecuzione, lungo la fase preparatoria del piano/programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa (previsione introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE), al fine di consentire la contemporanea valutazione delle conseguenze delle azioni proposte sia sul piano ambientale, che sul piano economico e sociale, fin dall’origine del processo decisionale.

Ricordiamo che la definizione di Autorità competente coincide con quella utilizzata per le procedure di AIA e di VIA, e è distinta da quella di Autorità “procedente” e di soggetto “Proponente”.

Piani e programmi interessati

Analogamente a quanto avviene per la VIA, la valutazione ambientale strategica vera e propria (VAS) è preceduta da una “verifica di assoggettabilità”. Questa è una sorta di “fase preliminare” in cui l’Autorità competente deve stabilire se il piano o il programma presenta “impatti ambientali significativi”, a seguito della quale il suddetto viene sottoposto o meno alla VAS.

Verifica di assoggettabilità

Sono potenzialmente interessati a tale verifica:

  • fra quelli indicati all’articolo 6, commi 3 e 3 bis del TUA, i piani e i programmi:
  • di cui all’art. 6, c. 2 del TUA, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale;
  • diversi da quelli indicati all’art. 6, c. 2 del TUA, interessati da modifiche minori, per cui la valutazione ambientale si rende necessaria qualora l’Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, a seguito della verifica di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento;
  • diversi da quelli indicati al c. 2, art. 6 del TUA, per cui l’Autorità competente valuta, a seguito della verifica di assoggettabilità, se questi, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.

Esclusioni

In ogni caso sono esclusi dalla Disciplina in esame piani e programmi:

  • destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti fra le esclusioni dettate dal Codice dei Contratti Pubblici;
  • finanziari o di bilancio;
  • di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
  • di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Da ultimo, con la L. 21 maggio 2019, n. 44, sono esclusi i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.

La procedura

La VAS è avviata dall’Autorità procedente, contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende le seguenti fasi:

  • Verifica di assoggettabilità
  • Elaborazione del rapporto ambientale
  • Svolgimento di consultazioni
  • Valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni
  • Decisione
  • Informazione sulla decisione
  • Monitoraggio.

Elementi in comune e principali differenze tra VAS e VIA

Nel caso di un piano che abbia incidenza su un sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, sia la VAS che la VIA devono includere le procedure di valutazione d’incidenza, ovvero una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti essi sono destinati a produrre una volta attuati.

Pertanto il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’Allegato G dello stesso D.P.R. 357/1997, ovvero i contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti, e la valutazione dell’Autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Inoltre lo screening per la VIA può essere condotto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel TUA, all’interno della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Nella redazione dello studio di impatto ambientale della VIA, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

L’autorizzazione unica ambientale (AUA)

Tra le autorizzazioni ambientali, merita un cenno anche l’autorizzazione unica ambientale (AUA), o più semplicemente “Autorizzazione” . È un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale “titoli abilitativi” indicati all’interno del Testo Unico Ambientale e richiesti alle aziende, al termine di una procedura di seguito descritta.

Le regioni italiane, a partire dal settembre 2013 con la Lombardia in testa, hanno incominciato a stabilire le modalità applicative dell’Autorizzazione, mentre il Ministero dell’Ambiente ha fornito i primi chiarimenti sul Decreto istitutivo dell’AUA nel novembre del 2013.

Che cos’è l’autorizzazione unica ambientale

Nel passato la normativa ambientale costringeva le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, ARPA, Autorità di bacino, ecc..) per ottenere differenti autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività produttive, caratterizzate, peraltro, da periodi di validità difformi.

Ad oggi, con il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il Legislatore ha posto in vigore una nuova procedura autorizzatoria, di cui sono beneficiare unicamente le imprese non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e a valutazione d’impatto ambientale (VIA), che, nelle intenzioni del Governo dell’epoca, avrebbe dovuto consentire una maggiore semplificazione delle attività delle piccole e medie imprese “PMI”, contemporaneamente riducendo i costi amministrativi a loro carico.

Le semplificazioni

Infatti, con l’AUA:

  • vengono sostituiti determinati “titoli abilitativi”;
  • deve essere presentata una sola domanda, per via telematica, presso il SUAP, in luogo della richiesta di uno o più titoli abilitativi;
  • dando la certezza dei tempi circa il rilascio: il D.P.R. 59/2013 prevede infatti, in caso di mancato rispetto dei termini, la possibilità per il richiedente, di ricorrere ai poteri sostitutivi, per cui l’impresa potrà rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto;
  • mantenendo inalterati i necessari livelli di tutela ambientale, e contemporaneamente riducendo i costi; infatti:
  • presentando una sola domanda e ottenendo un’autorizzazione avente una sola scadenza (all’epoca dell’emanazione dell’atto venne stimato un risparmio annuo pari a 160 milioni di euro);
  • rendendo, inoltre, effettive le disposizioni, già esistenti, in materia di presentazione on-line delle domande e della documentazione (all’epoca dell’emanazione dell’atto venne stimato un risparmio annuo pari a circa 540 milioni di euro).

Pertanto, con l’implementazione della nuova procedura, il Governo ipotizzò una riduzione dei costi a carico delle imprese complessivamente pari a 700 milioni di euro all’anno.

I soggetti coinvolti

Nell’ambito del procedimento autorizzativo rimane opportuno sottolineare la differente funzione svolta da Autorità competente e SUAP, infatti:

  • la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, alla quale compete anche il rinnovo e l’aggiornamento dell’Autorizzazione – individuata, per tale ragione, quale “Autorità competente” (o più semplicemente “Autorità”), che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive – è il soggetto cui spetta l’analisi della documentazione portata alla sua attenzione, mediante lo Sportello, da colui che propone l’istanza, con riferimento al gestore (“la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate” dal Testo Unico Ambientale);
  • lo Sportello invece, definito come “l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento […]”, rappresenta, nella sostanza, il luogo preposto alla ricezione della documentazione, e, in seguito alla conclusione del procedimento, al rilascio dell’AUA.

Cosa sostituisce

Il Gestore degli impianti – fatta salva la sua facoltà di aderire alla c.d. “autorizzazione generale” – qualora si tratti di specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, presenta domanda di AUA nel caso in cui gli impianti in questione siano assoggettati – ai sensi della normativa vigente – al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi riportati nella tabella sottostante, che la suddetta Autorizzazione va a sostituire:

  • Titolo abilitativo
  • Autorizzazione agli scarichi di acque reflue
  • Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
  • Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera
  • Documentazione previsionale di impatto acustico
  • Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
  • Comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia è prescritto che – Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – possono individuare “ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale” che possono essere inclusi nell’AUA; per cui, l’insieme dei titoli abilitativi in essa compresi può essere più ampio rispetto a quello previsto originariamente dal Legislatore.

La normativa prevede che l’AUA possa essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito – il cui procedimento autorizzatorio è stato avviato prima della data di entrata in vigore della relativa disciplina contenuta nel D.P.R. 59/2013; cessa in ogni caso, ai sensi delle norme vigenti, al momento in cui si avvia il corrispondente procedimento di AUA destinato a sostituirlo.

Caratteristiche generali

I gestori possono anche non avvalersi dell’AUA.

Infatti, nel caso di attività soggette unicamente a comunicazione, oppure alla citata “autorizzazione di carattere generale”; ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP, si conserva la loro facoltà di non avvalersi della suddetta Autorizzazione.

L’assoggettamento del progetto a VIA esclude l’AUA.

Il Legislatore prescrive che la domanda di AUA possa essere richiesta unicamente nel caso in cui il progetto non sia ritenuto assoggettabile a VIA da parte dell’Autorità competente a tale verifica.

L’Autorizzazione unica:

  • contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni ambientali e gli altri atti che sostituisce;
  • definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’Autorità competente, tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.

Un caso particolare riguarda gli scarichi contenenti sostanze pericolose.

In tale evenienza i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni 4 anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’Autorità competente; questa può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative – qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario – precisando che tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

La durata dell’AUA è pari a 15 anni dalla data di rilascio.

I destinatari

Il procedimento nasce, nelle intenzioni del Governo italiano, come strumento a favore delle piccole e medie imprese – al fine di semplificare lo svolgimento dell’attività produttiva – riducendo gli adempimenti burocratici a loro carico, attraverso la diminuzione di tempi e costi necessari per ottenere i titoli abilitativi senza i quali essa non potrebbe essere svolta.

Quanto sopra scritto, sarebbe confermato dal tenore letterale dell’art. 1, c. 1 del D.P.R. 59/2013, per cui le PMI sarebbero identificate quali destinatarie, in quanto “il presente regolamento […] si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 [..] (ovvero alle piccole e medie imprese), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Le “grandi” imprese, in modo correlato e simmetrico, sembrerebbero escluse dal novero dei potenziali fruitori. In realtà, in base alla Circolare 7 novembre 2013 – recante temi “di natura generale” sull’autorizzazione unica ambientale e contenente le precisazioni sul tracciato normativo della disciplina espresso dal citato D.P.R. 59 (di seguito denominata “Circolare”) – la congiunzione “nonché”, la quale lega i due presupposti applicativi dell’Autorizzazione (da un lato l’appartenenza del Gestore alla categoria delle PMI e dall’altro gli impianti esclusi dall’AIA), non cumulerebbe ma assorbirebbe il secondo con il primo.

In parole povere, la qualità di “grande” impresa non soggetta ad AIA, non rappresenterebbe causa di esclusione, e renderebbe eleggibile anche questa categoria ai fini della procedura; il criterio dimensionale non rappresenta una causa di esclusione dall’Autorizzazione Unica Ambientale.

Senza dubbio, la portata di tale indicazione risulta notevole; in questo modo, infatti, l’ambito applicativo della nuova procedura autorizzatoria ambientale è esteso sensibilmente, comprendendo oltre alle piccole e medie, anche le grandi imprese.

La procedura

La procedura per il rilascio dell’AUA è cronologicamente ordinata nelle seguenti fasi:

  • Presentazione della domanda
  • Integrazione della documentazione presentata
  • Verifica contenuto della domanda e dell’integrazione alla documentazione presentata
  • Conclusione del procedimento.

L’obbligatorietà

Successivamente all’emanazione del tracciato normativo, costituito dal D.P.R. 59/2013, in sede applicativa è sorto un dubbio riguardo l’obbligatorietà o meno della procedura. Il dubbio è generato dalla definizione di AUA sopra riportata, laddove si prescrive che essa “sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale”.

Ebbene, a tal proposito, la Circolare Ambiente del 7 novembre 2013, sopra menzionata, si esprime chiaramente a favore della prima ipotesi. Sottolinea infatti che, qualora si renda necessario ottenerli, il gestore è obbligato a chiedere l’Autorizzazione in luogo dei singoli titoli abilitativi.

Con essa viene infatti ricordato che “l’effetto sostitutivo ricollegato dall’ordinamento al rilascio dell’AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito, rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell’intervento regolatorio in esame”.

L’obbligatorietà viene meno in due casi, con riferimento alle possibilità offerte al Gestore, di:

  • non avvalersi dell’AUA qualora l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o all’autorizzazione generale alle emissioni;
  • aderire all’autorizzazione generale alle emissioni.

Una volta chiarita tale obbligatorietà e relative eccezioni, il Ministero precisa anche quando essa decorre. Per cui “l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”; il verbo servile “può” utilizzato nella formula, sta ad indicare il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime”.

Pertanto l’interpretazione autentica delle precedenti prescrizioni consiste nell’obbligatorietà dell’AUA a partire dalla scadenza del primo dei “titoli abilitativi”, salvo, appunto, che ricorra una delle due citate deroghe.

Era lecito attendersi tale indicazione dal Ministero, la cui mancanza avrebbe ridotto di gran lunga l’importanza delle semplificazioni, apportate dal D.P.R. 59/2013, allo svolgimento delle attività produttive. L’obbligo di adesione alla procedura appare, infatti, elemento indispensabile per l’attuazione del disegno normativo finalizzato alla riduzione degli oneri burocratici a carico degli Operatori interessati.

La procedura di rinnovo

La procedura di rinnovo dell’AUA risulta analoga a quella di rilascio.

La domanda di rinnovo dell’AUA deve essere inviata dal Titolare nei confronti dell’Autorità competente, mediante lo Sportello almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve comprendere una versione aggiornata di documenti, dichiarazioni ed altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore (relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione) che l’AUA va a sostituire. Tali documenti vanno presentati presso il SUAP contestualmente alla domanda di rilascio.

A tal proposito si consente al richiedente di far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’Autorità competente; ciò nel caso in cui le condizioni d’esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei tempi previsti e sopra riportati – nel caso in cui l’Autorità competente non adotti alcun provvedimento di rinnovo – a meno di una diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l’esercizio dell’attività o dell’impianto può continuare sulla base della precedente AUA.

L’Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

  • le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  • nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano.

Modifiche riguardanti attività ed impianti soggetti ad AUA

Nel caso in cui il Gestore intenda effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto soggetto al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, deve darne comunicazione all’Autorità competente; salvo il caso di modifica “sostanziale”, nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro 60 gg dalla comunicazione, può procedere all’esecuzione della modifica.

L’Autorità provvede, ove necessario, ad aggiornare l’Autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata della medesima, che pertanto rimane invariata.

Diverso il caso in cui la modifica risulti “sostanziale”. Infatti, qualora ciò si verifichi, il Gestore che intende effettuarla deve presentare una domanda di rilascio di una nuova Autorizzazione. Simmetricamente, l’Autorità – se ritiene che la modifica comunicata sia “sostanziale” – nei 30 giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al Gestore di presentare una domanda di AUA. Tale modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova Autorizzazione.

Infine, la normativa prevede che le Regioni e le Province autonome possano – nel rispetto delle norme di settore vigenti – definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l’obbligo di effettuare la comunicazione in esame.

Il rapporto con l’“Autorizzazione generale”

Qualora si tratti di specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, il Gestore può anche aderire alla c.d. “Autorizzazione generale”, mediante il SUAP: sarà compito dello Sportello quello di trasmettere, per via telematica, l’adesione di questo, presso l’Autorità competente.

Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività eventualmente soggetti ad Autorizzazione generale – nelle more dell’adozione della stessa da parte dell’Autorità del caso competente (Regione, Provincia autonoma, o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale) – i Gestori degli stabilimenti interessati comunicano, tramite il SUAP a tale Autorità o ad altra autorità da questa delegata, la propria adesione alle Autorizzazioni generali riportate nell’Allegato I al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina sull’AUA, la quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all’adozione della pertinente disciplina regionale.

Le autorizzazioni generali, adottate dalle Autorità sopra indicate, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nel suddetto Allegato I, per le quali l’adesione rimane valida fino alla rispettiva scadenza.

Per saperne di più

Per un approfondimento più dettagliato sul tema delle Autorizzazioni ambientali consulta il volume:

Vademecum dell’ambiente

Guida pratica agli adempimenti, obblighi e autorizzazioni per le imprese

a cura dell’Ing. Stefano SASSONE

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