La Corte di Cassazione Penale interviene su un tema centrale per la sicurezza sul lavoro: può il datore di lavoro assegnare al preposto anche compiti operativi? La pronuncia offre una risposta autorevole a questo interrogativo, analizzando un caso di infortunio avvenuto in assenza di vigilanza da parte del preposto.
- Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione
- Il ruolo operativo e di controllo del preposto
- Le scelte organizzative e il ricorso del datore di lavoro
- Le motivazioni della sentenza: prevenzione mediante organizzazione
- Mancata o inidonea “progettazione” della sicurezza del lavoro
- Il ruolo centrale del preposto nel sistema prevenzionistico
- La posizione della vittima e il concetto di comportamento abnorme
- Il rischio eccentrico e la giurisprudenza
- Conclusioni della Corte e riflessioni per i datori di lavoro
- La sentenza 8289/2025 come riferimento per le imprese
- Per saperne di più
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione
Nel corso delle operazioni di carico di alcune balle, affidate al carrellista D.D., dipendente della ditta C., il lavoratore B.B., che si stava spostando a piedi, veniva travolto mortalmente dal carrello condotto dal D.D.
I giudici di merito hanno ritenuto che l’evento fosse ascrivibile alla condotta colposa dell’imputato A.A., datore di lavoro di B.B., sebbene determinato da ulteriori concause.
Tra queste, in particolare:
- la condotta gravemente colposa della vittima, inosservante dell’obbligo di trattenersi nei pressi del proprio mezzo durante le operazioni di carico, se non addirittura all’interno della cabina del proprio mezzo, come previsto nelle regole di comportamento.
- il comportamento del carrellista che, non conoscendo l’esatta posizione del B.B., non avrebbe dovuto manovrare il carrello marciando in avanti, senza visibilità sull’area di manovra a causa del voluminoso carico di balle antistante alla posizione di guida.
Il ruolo operativo e di controllo del preposto
Fattore determinante dell’evento è stato individuato nel mancato controllo sullo svolgimento dell’attività del carrellista da parte del preposto E.E.
Tale controllo, secondo i giudici di merito, era risultato, in concreto, inesigibile per colpa del datore di lavoro, a causa del fatto che lo stesso preposto era stato addetto, contestualmente, alle mansioni di carrellista.
Infatti, al momento del sinistro, il preposto era intento a caricare balle di cellulosa su un altro camion parcheggiato dietro a quello del B.B., omettendo il controllo sulle operazioni svolte dal D.D.
Le scelte organizzative e il ricorso del datore di lavoro
La doppia mansione, ad avviso dei giudici di merito, aveva determinato l’impossibilità di poter contemporaneamente controllare l’operato dell'altro carrellista; e ciò per una scelta imprenditoriale del datore di lavoro. Conseguentemente, la decisione di affidare al preposto l’obbligo specifico di controllo dell’altro carrellista e quello di eseguire le medesime mansioni di carrellista risultava inadeguata a consentire la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
L’imputato A.A. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna, articolandolo in due diversi motivi di doglianza:
- In particolare, con il primo motivo A.A. censura la decisione impugnata, osservando che nessuna disposizione di legge prevede l’incompatibilità del ruolo di preposto con altre mansioni affidabili allo stesso. D’altro canto, secondo il ricorrente, ciò sarebbe ricavabile anche da alcune massime giurisprudenziali che affermano la non necessaria presenza costante e continua dello stesso preposto sui luoghi di lavoro. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte d’Appello, relativa alla impossibilità del E.E. di procedere al controllo, risulterebbe infondata, e comunque non esclusa dalla circostanza che costui avesse svolto anche un ruolo operativo proprio. Tra l’altro, una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere che il preposto in azienda debba svolgere solo i compiti connessi al ruolo di vigilanza, slegato da ogni altra mansione, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 81/08 che, pur attribuendo obblighi specifici al medesimo, non vieta lo svolgimento di compiti operativi. Nel caso di specie, il E.E. era stato correttamente formato e informato in ordine alle funzioni di controllo; e perciò nulla impediva al medesimo di verificare le condizioni di sicurezza e poi dedicarsi al proprio compito operativo. Di conseguenza, il datore di lavoro non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile per aver conferito al preposto anche compiti operativi. D’altro canto, l’evento si era verificato per una serie di concause svincolate dagli obblighi di prevenzione a carico del datore di lavoro e non prevedibili da parte dello stesso, essendo peraltro il preposto dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto quell’attività particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa, non compiendo contestualmente altre operazioni e segnalando al F.F. (carrellista) il pericolo immediato che in quel momento si stava verificando.
- Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il comportamento della vittima avrebbe dovuto ritenersi totalmente abnorme, perché appunto come affermato dalla Corte territoriale “gravemente imprudente”, da interrompere il nesso causale rispetto alla responsabilità del datore di lavoro.