Tra le figure della sicurezza sul lavoro, secondo il D.Lgs. 81/08, quella del Preposto ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Le responsabilità dei Preposti devono essere correlate alle funzioni da loro concretamente svolte, piuttosto che alle loro qualità formali.
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Nell'articolo
Chi è il preposto alla sicurezza? Definizione (art. 2, D.Lgs. 81/08)
Secondo l‘art. 2, comma1, lett e) del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.
Obblighi del preposto: cosa fa (art. 19, D.Lgs. 81/08)
Il preposto ha obblighi e responsabilità minori del datore di lavoro e del dirigente, non dovendo occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive. L’art. 19 del TUSL, rubricato “Obblighi del preposto” dispone che questi soggetti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08.
La formazione del preposto
Come indicato, in base all’art. 19 del Testo Unico di Sicurezza sul lavoro, il preposto per ricoprire tale ruolo deve frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08. I dettagli della formazione obbligatoria per il preposto sono contenuti nell’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.
Il percorso formativo strutturato per i preposti ha lo scopo di permettere loro di svolgere le funzioni che gli vengono attribuite dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008. Il preposto può accedere al corso previsto per l’esercizio della funzione, solo dopo aver completato la formazione “di base” lavoratori (generale, più specifica). Il corso di formazione per preposti ha una durata minima di 12 ore e si articola in quattro diversi moduli.
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Chi è il Preposto di fatto?
Il preposto di fatto è una figura che, pur non avendo ricevuto una nomina formale, svolge le funzioni e assume le responsabilità di un preposto, ovvero di colui che sovrintende e controlla l’attività dei lavoratori per garantire la sicurezza sul lavoro.
Lo status di preposto per la sicurezza non è, infatti, necessariamente subordinato al rilascio di una nomina formale da parte del datore di lavoro: dapprima la giurisprudenza, poi lo stesso legislatore hanno stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) – cioè il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto -, gravano anche su coloro i quali, pur senza una regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti indicati.
Le responsabilità del Preposto per la giurisprudenza
La definizione di preposto, contestualmente a quella di dirigente, è stata fornita per la prima volta nel 2008 dal D.Lgs. 81/2008. La previgente legislazione era infatti in tal senso carente, tanto che nel 2005 la Corte di Cassazione penale, riscontrando che una compiuta definizione del dirigente e del preposto non era fornita né dal D.P.R. 547/1955, né dal D.Lgs. 626/1994 che si limitavano a qualificarli quali “soggetti destinatari degli obblighi di legge”, provvedeva ad individuare gli elementi distintivi delle due figure, al fine di delimitare il confine di attribuzioni e responsabilità penali.
Nel definire queste figure, la Suprema Corte ricordava inoltre che, secondo il principio di effettività, questa configurazione dei soggetti obbligati alla prevenzione e la relativa delimitazione delle responsabilità che gli sono connesse, devono essere correlate alle funzioni da loro concretamente svolte, piuttosto che alle loro qualità formali.
L’Esercizio di fatto dei poteri direttivi (art. 299, D.Lgs. 81/08)
Il D.Lgs. 81/2008 traspone in legge quanto fino ad allora assunto dalla giurisprudenza, disponendo all’art. 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (cioè datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. In sintesi, si risponde delle responsabilità che gravano sulle figure di datore di lavoro, dirigente e preposto, anche senza la presenza di un formale incarico, rilevando unicamente il dato sostanziale, cioè l’effettivo esercizio dei poteri svolto da queste figure.
L’Obbligo di individuazione del preposto
Di recente, la Legge n. 215 del 2021, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha introdotto all’art. 18, co. 1 del D.Lgs. 81/2008 la lettera b-bis), nella quale si prevede l’obbligo per il datore di lavoro e per il dirigente di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”. L’introduzione di questo nuovo obbligo dovrebbe contribuire al superamento del principio giurisprudenziale dell’“effettività dei poteri esercitati” codificato dall’articolo 299 del Testo Unico di Sicurezza.
In quali sanzioni può incorrere un preposto?
Il preposto può incorrere in sanzioni amministrative e penali in caso di violazione dei suoi obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08. In particolare i preposti sono puniti:
- con l’arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro, in caso di violazione di quanto sancito dall’art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis. Tale sanzione è prevista all’art. 56, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08;
- con l’arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro, in caso di violazione di quanto sancito dall’art. 19, co. 1, lett. b), d) e g). Tale sanzione è prevista all’art. 56, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08.
Tutto quello che devi sapere sul Preposto per la Sicurezza 81/08
Quali sono i compiti del preposto in azienda?
I preposti, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del D.lgs. 81/08, devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
Quanto dura il corso di formazione per Preposti alla sicurezza secondo il nuovo Accordo?
In base a quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, che ha rivisto e ampliato le modalità formative, la durata minima del corso di formazione per i Preposti è di 12 ore.
Il preposto viene pagato?
L’art. 18, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto una nuova prospettiva nella gestione della sicurezza sul lavoro, prevedendo che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire un emolumento specifico spettante ai preposti che svolgono attività di vigilanza. Tale disposizione normativa vuole essere un meccanismo di incentivazione che riconosce la complessità e la responsabilità del ruolo di supervisione.
Quali sono i principali obblighi del preposto?
Gli obblighi che sostanzialmente caratterizzano il preposto nel decreto legislativo 81 del 2008 sono:
Vigilare e verificare che i lavoratori attuino le direttive ricevute.
Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato e segnalare al datore di lavoro e al dirigente problematiche e non conformità di mezzi, attrezzature di lavoro, DPI e ogni altra condizione di potenziale pericolo.
Interrompere tempestivamente l’attività in caso di persistenza della inosservanza o del pericolo.
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