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Storia delle norme anti Covid-19 nell’istruzione

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Per contrastare l’emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19), dal 5 marzo 2020 sono state sospese, su tutto il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza relative all’anno scolastico 2019/2020 nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all’anno accademico 2019/2020 nelle università e nelle istituzioni AFAM. Al contempo, come riportato in un documento della Camera dei Deputati, è stata attivata la didattica a distanza.

Per fronteggiare tale situazione, sono stati assunti diversi interventi ( dal DPCM 4 marzo 2020 al DPCM 14 gennaio 2021) volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico e universitario con la salvaguardia del diritto allo studio.

Ricordiamo che, con il recentissimo DL 30/2021 è stata disposta in aree arancioni la sospensione,a decorrere dal prossimo 6 marzo, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

Il DPCM 4 marzo 2020, il Lockdown di marzo e le misure per il contenimento della diffusione del virus

A seguito del DPCM 4 marzo 2020, dal 5 marzo 2020 sull’intero territorio nazionale erano stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, i viaggi di istruzione comunque denominati, nonché la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Erano stati esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie. Per tutta la durata della sospensione, i dirigenti scolastici erano stati chiamati ad attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Il DPCM 26 aprile 2020

Limitatamente alla formazione superiore dal 4 maggio 2020 arriva il DPCM 26 aprile 2020 in cui si prevede che nelle università e nelle istituzioni AFAM potevano essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed era altresì, consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi fosse un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che fossero adottate misure organizzative di prevenzione e protezione adeguate.

Il DPCM 11 giugno 2020 e 30 luglio 2020

Nel prosieguo, il DPCM 11 giugno 2020 aveva previsto che dal 15 giugno 2020 erano esclusi dalla sospensione gli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, a condizione che fossero rispettate le misure di prevenzione e sicurezza adeguate.
Successivamente, il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 (L. 124/2020) aveva prorogato al 15 ottobre 2020 la possibilità di intervento con DPCM prevista dall’art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall’art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

Il DPCM 7 agosto 2020 e la ripresa in presenza delle attività

Nel prosieguo, il DPCM 7 agosto 2020 – come modificato dal DPCM 7 settembre 2020 – aveva previsto che, fino al 7 ottobre 2020, sull’intero territorio nazionale:

  • in relazione alla ripresa in presenza delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuavano a predisporre ogni misura utile all’avvio e al regolare svolgimento dell’a.s. 2020/2021, anche sulla base delle (nuove) Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute, l’INAIL, la Fondazione Bruno Kessler, la regione Veneto e la regione Emilia-Romagna (Questo documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole (settembre 2020), vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi );
  • le attività didattiche e curriculari delle università dovevano essere svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, che delineavano il ricorso ad una didattica mista, parte in presenza e parte a distanza.

L’estensione della didattica digitale integrata

Al DPCM 7 agosto 2020 si sono succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, hanno innanzitutto progressivamente esteso il ricorso alla didattica digitale integrata (una modalità didattica che integra momenti di insegnamento a distanza (svolti su piattaforme digitali) ad attività svolte in presenza, in classe o in altri ambienti della scuola. Un mix di stili, un fluido di conoscenza tra l’aula fisica e l’aula virtuale) nelle scuole di istruzione secondaria. In particolare, dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, in base al DPCM 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale:

Il DPCM del 3 dicembre 2020 e la didattica in presenza al 75%

Continuando la sequenza temporale dei DPCM segue il Decreto del 3 dicembre 2020 – le cui disposizioni si sono applicate, in generale, fino al 15 gennaio 2021 – che, confermando l’attività didattica in presenza nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo, aveva stabilito che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovevano garantire, a decorrere dal 7 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza al 75% degli studenti. Prima di tale data, l’attività didattica doveva essere svolta al 100% tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Nelle c.d. zone rosse, in ogni caso, l’attività didattica doveva essere svolta – come in precedenza – a distanza a cominciare dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado. Restava comunque confermata la possibilità di svolgere attività in presenza, anche nelle scuole secondarie di secondo grado, qualora fosse necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzasse l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

TPL: il Tavolo di Coordinamento

Lo stesso DPCM ha altresì previsto l’istituzione presso ciascuna prefettura di un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto – e al quale partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale – per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico. In base allo stesso DPCM, all’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel documento, il prefetto ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale.

La sospensione dei viaggi di istruzione

Inoltre, aveva confermato la sospensione di viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
In particolare, è stata disciplinata in via legislativa la graduale ripresa dell’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado nel periodo dal 7 al 16 gennaio 2021, prevedendo che:

  • nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, l’attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado si doveva svolgere a distanza per il 100% della popolazione studentesca;
  • nei giorni dall’11 al 16 gennaio 2021, nelle c.d. zone rosse l’attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado continuava a svolgersi a distanza per il 100% della popolazione studentesca.
  • nei giorni dall’11 al 16 gennaio 2021, nelle c.d. zone gialle e arancioni le scuole secondarie di secondo grado dovevano garantire l’attività didattica in presenza almeno al 50% degli studenti. La restante parte dell’attività didattica era svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Il DPCM 14 gennaio 2021

Nel prosieguo è intervenuto il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si sono applicate dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. In base al DPCM:

  • dal 18 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado dovevano adottare forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo che, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti fosse garantita l’attività didattica in presenza. La rimanente parte dell’attività si doveva svolgere a distanza. Restava garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;
  • nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo la didattica continuava a svolgersi in presenza. Restava fermo l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
  • restavano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
  • continuavano ad essere operativi i tavoli di coordinamento costituiti presso le prefetture;

( Si ricorda le ordinanze regionali di Marche, Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia avevano deciso il rientro in presenza per il primo febbraio ).

Istruzione universitarie e prove selettive dei concorsi

Per l’università, ferme restando le disposizioni limitative già previste per le c.d.zone rosse, per le c.d. zone gialle e arancioni era stata reintrodotta la possibilità di erogare la didattica sia in presenza sia a distanza, sulla base di piani di organizzazione della didattica predisposti dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, Il DPCM aveva previsto che dal 15 febbraio 2021 erano consentite le prove selettive dei concorsi pubblici nei casi in cui era prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.
Infine il DPCM Mario Draghi ( in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo ) in cui si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari.

Attività in presenza per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  • nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  • nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  • nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Sitografia:

https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-adottate-a-seguito-dell-emergenza-coronavirus-covid-19-per-il-mondo-dell-istruzione-scuola-istruzione-e-formazione-professionale-universit-istituzioni-afam.html
https://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/prossima-uscita.-indicazioni-operative-per-la-gestione-di-casi-e-focolai-di-sars-cov-2-nelle-scuole-e-nei-servizi-educativi-dell-infanzia

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Redazione InSic

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