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La visita medica del lavoro: a cosa serve e quando si deve effettuare

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La visita medica del lavoro ha lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore ad effettuare le attività richieste nello svolgimento della propria mansione. La visita medica del lavoro si inquadra nel più ampio contesto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori prevista dalla normativa prevenzionistica ha il duplice obiettivo di tutelare lo stato di salute e lo stato di sicurezza dei lavoratori prevenendo, sia le malattie professionali, sia gli infortuni sul lavoro.

Deve essere attivata nei casi in cui, a seguito del processo di valutazione dei rischi – nonostante le misure di prevenzione primaria intraprese – persista la condizione di esposizione al rischio professionale del lavoratore ancora in grado di determinare un danno per la salute che possa essere ulteriormente contenuto proprio a mezzo dell’accertamento medico preventivo e con il monitoraggio periodico e mirato delle condizioni di salute del lavoratore.

L’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 81/08, oltre a ribadire che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, chiarisce i due casi in cui è obbligatoria:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Tipologie di visite mediche

L’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/08 circoscrive la sorveglianza sanitaria ad alcune specifiche tipologie di visita medica ovvero:

  • visita medica preventiva, volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica su richiesta del lavoratore;
  • visita medica in occasione di cambio della mansione;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore 60 giorni continuativi.

La visita medica preventiva

La visita medica preventiva è diretta a “constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” (art. 41, c. 2, lett. a del D.Lgs. 81/08).

Visita medica preventiva: in cosa consiste

Nel corso della visita medica preventiva il medico competente esegue – oltre all’esame delle condizioni generali di salute del lavoratore – lo studio degli organi e degli apparati che potranno essere il “bersaglio” delle future esposizioni, ovvero quegli organi che potranno subire nocumento dall’esposizione al rischio, allo scopo di coglierne alterazioni e/o condizioni di iper-suscettibilità incompatibili con la prevista esposizione.

La visita medica periodica

La visita medica periodica è finalizzata a “controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica” (art. 41, c. 2, lett. b del D.Lgs. 81/08).

Visita medica periodica: in cosa consiste

In questo caso, l’oggetto del controllo medico è lo studio degli organi “bersaglio” a seguito dell’avvenuta esposizione, allo scopo di coglierne precocemente le alterazioni, per individuare gli opportuni provvedimenti preventivi.

La visita medica su richiesta del lavoratore

La visita medica su richiesta del lavoratore deve essere effettuata “qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

Per rendere effettiva la norma, è opportuno che il datore di lavoro – in accordo con il medico competente – stabilisca una procedura aziendale per poter richiedere la visita e che ne informi i lavoratori o i loro rappresentanti.

La visita medica in occasione del cambio di mansione

La visita medica in occasione del cambio della mansione ha lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore alla (nuova) mansione.

È richiesta dal datore di lavoro e trova la sua giustificazione nella variazione del profilo di rischio del lavoratore.

Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro è indicata nei soli casi previsti dalla normativa, ovvero:

  • nel caso di soggetti con esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 229, c. 2, lett. c del D.Lgs. 81/08); nell’occasione della visita il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare;
  • nel caso di soggetti esposti ad amianto che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari (art. 259, c. 2 del D.Lgs. 81/08).

La visita medica preventiva in fase preassuntiva

La visita medica preventiva in fase preassuntiva è a tutti gli effetti una visita preventiva, effettuata prima dell’assunzione.

Tale fattispecie è stata introdotta con le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dal D.Lgs. 106/09, destando non poche perplessità sotto il profilo giuridico e deontologico.

La visita medica al rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute

Ulteriore novità scaturita dal processo di revisione del decreto 81/2008 è l’introduzione della visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.

Il fine dell’accertamento è quello di verificare l’idoneità alla mansione.

La visita medica straordinaria

Il D.Lgs. 81/08 prevede – per il solo rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi – l’obbligo per il datore di lavoro di “prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile” (art. 229, c. 7 del D.Lgs. 81/08).

Quando non può essere effettuata la visita medica

La normativa chiarisce che le visite mediche di sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate:

  • per l’accertamento degli stati di gravidanza (art. 41, c. 3, lett. b del D.Lgs. 81/08).
  • per il controllo delle assenze per infermità dei lavoratori (art. 5, L. 300/1970).
  • per la valutazione dell’idoneità fisica dei lavoratori non esposti a rischio occupazionale (art. 5, L. 300/1970).
  • per l’esecuzione di indagini con lo scopo di accertare l’infezione da HIV (art. 6, c. 1, L. 135/1990).

Costi delle visite mediche

L’articolo 41, comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede che le visite mediche debbano essere svolte a cura e a spese del datore di lavoro. Sono incluse anche le indagini diagnostiche previste dal medico competente. Inoltre i controlli sanitari devono essere organizzati tenendo presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori.

Tra gli “oneri” a carico del datore di lavoro sono compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari; pertanto “il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro” (Interpello n. 14/2016 del 25/10/2016).

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